Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22712 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 20/10/2020), n.22712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 22386/2012 R.G. e 7656/2013

separatamente proposti da:

Checchin s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Maria Sonia Vulcano

e dall’Avv. Claudio Lucisano, giusta procura in calce ai ricorsi,

presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, via

Crescenzio n. 91;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

nonchè

Equitalia Nomos s.p.a. (in seguito Equitalia Nord s.p.a.), in persona

dell’amministratore delegato, assistita e difesa dagli Avvocati

Maurizio Cimetti e Sante Ricci, elettivamente domiciliata presso lo

studio di quest’ultimo in Roma via delle quattro fontane n. 161,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 49/05/11, depositata il 30 giugno 2011 e n. 6/30/12,

depositata il 23 gennaio 2012;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Dinapoli nella camera

di consiglio del 3 luglio 2019.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La s.r.l. Checchin propose distinti ricorsi, uno nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e l’altro nei confronti di Equitalia Nomos (ora Equitalia Nord) s.p.a. avverso la cartella, emessa a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi 2004, notificatale per il pagamento di Euro 638.413,31 a titolo di IVA, IRES ed IRAP.

Entrambi i ricorsi vennero respinti dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con sentenze depositate, rispettivamente, il 7 maggio ed il 25 giugno 2009.

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte- sezione staccata di Torino, ha a sua volta rigettato gli appelli della contribuente contro le pronunce di primo grado, con sentenze del 30 giugno 2011 e del 23 gennaio 2012.

Nella prima, emessa nella causa instaurata contro l’Agenzia delle Entrate, la CTR ha in primo luogo escluso che la cartella dovesse essere preceduta dalla notifica di un invito bonario al versamento delle somme dovute, atto non autonomamente impugnabile, rilevando che l’iscrizione a ruolo riguardava esclusivamente il recupero di imposte auto-dichiarate e auto-liquidate, ma non versate dall’appellante, e che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2 e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 la comunicazione sull’esito della liquidazione non è posta quale condizione necessaria per la validità dell’iscrizione a ruolo; ha quindi ritenuto infondata l’eccezione di nullità della cartella per carenza di motivazione sulle sanzioni; ha, ancora, rigettato le eccezioni di decadenza dell’Agenzia dall’attività liquidatoria, stante la natura ordinatoria del termine di cui all’art. 36 bis cit., nonchè quelle di nullità della cartella per difetto di sottoscrizione del ruolo, per mancata indicazione delle modalità di impugnazione dell’atto e per mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Nella seconda, emessa nella causa instaurata contro Equitalia, oltre a rigettare le medesime eccezioni, di nullità della cartella per difetto di sottoscrizione del ruolo, per mancata indicazione delle modalità di impugnazione dell’atto e per mancata indicazione del responsabile del procedimento già sollevate dalla contribuente nel primo giudizio, la CTR ha dichiarato infondati sia i motivi d’appello volti a contestare la ritualità della notifica dell’atto sia quelli che lamentavano l’eccessiva liquidazione delle spese in favore di Equitalia Nomos.

Checchin s.r.l. ricorre per la cassazione delle sentenze.

Il ricorso (iscritto al n. r.g. 22386/2012) proposto contro la sentenza 30.6.2011, è affidato a sei motivi; quello (iscritto al n. r.g. 7656/013) proposto contro la sentenza 23.1.2013, è affidato a sette motivi.

L’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord resistono con controricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, atteso che in entrambi la ricorrente lamenta, sotto profili in parte coincidenti, il rigetto delle impugnazioni da essa separatamente proposte contro la medesima cartella esattoriale

Motivi del ricorso iscritto al n. 2286/2012.

1.1- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’iscrizione a ruolo dei tributi non dovesse essere preceduto dall’avviso bonario ed, altrettanto erroneamente, ritenuto non impugnabile detto avviso, che invece può essere impugnato unitamente al ruolo.

1.2- Il secondo motivo denunzia violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1972, n. 472, artt. 7 e 16, L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17, comma 3 per avere la CTR escluso che vi fosse obbligo di motivazione con riguardo all’irrogazione delle sanzioni.

1.3- Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 1 perchè erroneamente la CTR avrebbe rigettato l’eccezione di decadenza dell’Agenzia dal potere di accertamento, per scadenza del termine previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis per la liquidazione dell’imposta.

1.4- Il quarto motivo, che denunzia violazione e mancata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, commi 1 e 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 3, L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 129 lamenta il rigetto delle eccezioni concernenti i vizi di sottoscrizione del ruolo.

1.5- Il quinto motivo deduce l’inosservanza dell’onere probatorio gravante sull’ufficio circa la qualifica dirigenziale del sottoscrittore del ruolo.

1.6- Il sesto motivo denunzia l’inesistenza dell’atto perchè sottoscritto dal direttore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, invece che dal direttore dell’Agenzia centrale, in violazione della normativa indicata nel ricorso.

Motivi del ricorso iscritto al n. 7656/2013.

1.7- Con il primo motivo, che lamenta violazione del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 5646, art. 11, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. b la ricorrente deduce il difetto di legittimazione processuale di Equitalia Nomos, soggetto che non sarebbe più preposto alla riscossione delle imposte.

1.8- Il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, che denunciano violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 e dell’art. 148 c.p.c., lamentano il rigetto delle eccezioni di inesistenza della notifica della cartella, in quanto effettuata a mezzo posta dal concessionario per la riscossione, priva della relata del messo notificatore nonchè dell’indicazione sulla busta del numero di registro cronologico, della sottoscrizione del notificatore e del sigillo dell’ufficio.

1.9- Il quinto motivo denunzia violazione e mancata applicazione della L. 29 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. c) e del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1191, art. 1 avendo la CTR escluso che la cartella fosse nulla per l’omessa indicazione dell’autorità presso cui impugnarla.

1.10- Il sesto motivo denunzia violazione e mancata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4 e dell’art. 480 c.p.c., per avere la CTR respinto l’eccezione di nullità della cartella per mancanza di sottoscrizione;

1.11- Con il settimo motivo si censura il capo della sentenza che ha respinto l’appello in punto di liquidazione delle spese processuali di primo grado.

Esame dei motivi di ricorso.

2.1- Il primo motivo del ricorso n. 2286/012 (punto 1.1) è in parte infondato e in parte inammissibile.

Secondo quanto accertato in sentenza e non contestato dalla ricorrente, l’Agenzia si è limitata ad iscrivere a ruolo le somme, a titolo di IVA, IRES ed IRAP, che la stessa Checchin aveva indicato come dovute nella propria dichiarazione e che, tuttavia, non aveva versato.

La CTR ha dunque fatto corretta applicazione del principio, costantemente enunciato da questa Corte, secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. “avviso bonario” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 3, nel caso, quale quello di specie, in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione, ovvero non emerga un risultato diverso da quello in essa indicato (Cass. nn. 33344/2019, 3154/2015, 4231/06). Ne consegue il difetto di interesse della ricorrente ad impugnare l’ulteriore affermazione del giudice, di non proponibilità di un autonomo ricorso contro l’avviso, che è priva di valenza decisoria, in quanto attinente a questione non rilevante nel giudizio.

2.2- Il secondo motivo (punto 1.2.) è parimenti infondato, atteso che l’amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell’imposta dovuta e non versata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 senza che a tal fine sia necessaria una specifica motivazione, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge e non da valutazioni discrezionali dell’ente impositore (cfr., in fattispecie analoga, Cass. n. 3154/2015).

2.3- Anche il terzo motivo (punto 1.3) è infondato, posto che nella specie non era necessario l’invio dell’avviso bonario e che, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, il termine annuale per la relativa rettifica cd. formale, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis secondo l’interpretazione autentica offerta dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28, comma 1, non ha natura decadenziale (Cass. n. 8055/013, Cass. SS.UU. nn. 21498 e 23826 del 2004).

2.4- I motivi di cui ai punti 1.4 e 1.5 e 1.6 sono inammissibili per violazione del principio di specificità sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che imponeva alla ricorrente di allegare al ricorso i documenti (ruolo, cartella) sui quali le censure si fondano o, quantomeno, di indicarne l’esatta collocazione processuale, onde consentire a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare la ricorrenza dei vizi di nullità denunciati; peraltro la CTR ha accertato che il ruolo era stato sottoscritto telematicamente dal Direttore dell’Ufficio Locale ed era, pertanto, sicuramente proveniente dall’Ufficio, sicchè la ricorrente, anzichè limitarsi a ribadire le doglianze già svolte nei precedenti gradi del giudizio, avrebbe dovuto contestare espressamente detto accertamento, indicando le precise ragioni per le quali doveva ritenersi errato.

2.5- Il primo motivo del ricorso n. 7656/2013 (punto 1.7) è infondato. Infatti il D.L. n. 203 del 2005, art. 3 convertito in L. n. 248 del 2005, nell’attribuire la funzione di riscossione nazionale all’Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia S.p.A., non ha determinato l’estinzione delle anteriori concessionarie del servizio di riscossione che, laddove siano state parti nel giudizio di primo grado, hanno interesse all’impugnazione e conservano la legittimazione processuale ai sensi dell’art. 111 c.p.c., con eventuale legittimazione concorrente e non sostitutiva del successore a titolo particolare (Cass. civ., Sez. V, 15/04/2015, n. 7554).

2.6- I motivi di ricorso dal secondo al sesto (punti 1.8, 1.9, 1.10) prima ancora che infondati (posto che l’avvenuta proposizione dei ricorsi introduttivi nei termini previsti dalla legge e dinanzi all’autorità giurisdizionale competente rende palese che tutti i vizi denunciati avrebbero comportato, ove effettivamente esistenti, la mera nullità della notifica e della cartella, sanate dal raggiungimento dello scopo) sono inammissibili, sia per quanto già rilevato sub. 2.4 (mancata allegazione del documento corredato della relata di notifica), sia perchè tutte le questioni in essi proposte sono state respinte dalla CTR con esauriente motivazione non oggetto di specifiche censure.

2.7 L’ultimo motivo del ricorso è del pari inammissibile, avendo la CTR ritenuto corretta (laddove ha affermato di condividerla) la liquidazione delle spese effettuata dal primo giudice e spettando pertanto alla ricorrente di specificare perchè essa dovesse invece ritenersi eccessiva e non corrispondente alle tariffe applicabili ratione temporis.

3.- Al rigetto di entrambi i ricorsi consegue la condanna di Checchin s.r.l. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna Checchin s.r.l. al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 10.000 (diecimila), oltre spese prenotate a debito, in favore dell’Agenzia delle Entrate ed in Euro 10.000, oltre rimborso forfetario, IVA e cpa come per legge, in favore di Equitalia Nord.

Dà atto che, in relazione al secondo ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

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