Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22712 del 08/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 08/11/2016), n.22712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6598/2015 proposto da:

PROGETTI EDITORIALI SRL, in persona dell’Amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE DI MELLINI 24, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GUIDO UBERTO TEDESCHI, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

TECNODOMUS DI D. & C. SAS;

– intimata –

e contro

DOSSI MIRCO, elettivamente domiciliato presso la CORTE DI CASSAZIONE,

PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSUPPE

BENASSI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1066/2014 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA del

15/07/2014, depositata il 17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONINO SCALASI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, giusta delega allegata al

verbale dell’Avvocato TEDESCHI, difensore del ricorrente, che chiede

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tecnodomus proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo 15 giugno 2009, n. 1086, emesso dal Giudice di Pace di Reggio Emilia, con il quale Progetti Editoriali ingiungeva all’opponente il pagamento della somma di Euro 1.759,00, quale saldo non corrisposto della fattura n. (OMISSIS).

L’opponente deduceva che Progetti Editoriale sarebbe stata inadempiente ai propri obblighi contrattuali in quanto avrebbe recapitato le copie della pubblicazione, (OMISSIS), con un ritardo di ben quattro anni, violando, quindi, la disposizione dell’art. 13 del contratto concluso, secondo cui “la prima pubblicazione dovrà essere effettuata entro 36 mesi dalla data di conclusione del presente contratto”.

Si costituiva Progetti Editoriali, eccependo che il termine di 36 mesi non sarebbe mai stato indicato dalle parti come essenziale, mentre nel contratto sarebbe stato pattuito che la pubblicazione dell’inserto pubblicitario avrebbe potuto essere effettuata anche a distanza dalla sottoscrizione compatibilmente con gli spazi disponibili. Precisava, altresì, che il medesimo art. 13, richiamato dall’opponente, prevedeva che nel caso in cui il termine di 36 mesi non fosse stato rispettato, la controparte avrebbe avuto la facoltà di recedere dal contratto con comunicazione da inviarsi entro e non oltre 30 giorni dal termine. Tale comunicazione, comunque, sarebbe mancata.

Il Giudice di Reggio Emilia, con sentenza n. 2489 del 2011, confermava il decreto ingiuntivo e compensava le spese del giudizio.

Il Tribunale di Reggio Emilia, pronunciandosi su appello di Tecnodomus e con contraddittorio integro, con sentenza n. 1066 del 2014, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo, condannava Progetti Editoriali al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio. Secondo il Tribunale di Reggio Emilia, la pretesa azionata in via monitoria non poteva trovare alcun fondamento a fronte del grave inadempimento in cui sarebbe incorsa la società Progetti Editoriali nell’esecuzione dell’obbligazione contrattuale assunta.

La cassazione, di questa sentenza, è stata chiesta dalla società Progetti Editoriali con ricorso affidato ad un motivo. Il 14 gennaio 2016, l’avv. Benassi depositava in cancelleria atto di costituzione, depositando delega in calce alla copia notificata del ricorso al fine di venire notiziato della fissanda udienza pubblica e di partecipare alla discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso, la società Progetti Editoriali srl lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., dei principi in tema di interpretazione dei contratti art. 1362 c.c. e segg., in tema di recesso (art. 1373 c.c.) e di risoluzione dei contratti (art. 1453 c.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente il Tribunale di Reggio Emilia avrebbe disatteso le esatte indicazione di cui all’art. 13 del contratto intercorso tra le parti in causa che prevedeva la possibilità di recesso da parte del committente nel caso di inadempimenti del fornitore ma soltanto entro e non oltre 30 gironi dalla scadenza del termine. Pertanto, specifica la ricorrente, sulla base della disciplina contrattuale non vi sarebbe stato inadempimento e comunque non vi sarebbe stata la possibilità di recedere e dunque avrebbe dovuto essere pagato il prezzo della fornitura.

1.1.- Il motivo è infondato.

Va qui premesso che il recesso è un atto unilaterale con cui una delle parti chiede il proscioglimento dal vincolo contrattuale, che può avvenire a causa di un ripensamento o per varie anomalie sopraggiunte; la risoluzione, invece, permette di sciogliere il contratto per ipotesi di inadempimento, impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità. Con l’avvertenza che, l’azione di risoluzione, avente natura costitutiva, e l’azione di recesso, si caratterizzano per evidenti disomogeneità morfologiche e funzionali che rendono inammissibile la trasformazione dell’una nell’altra. Tuttavia, come pure ha affermato la Corte distrettuale, la parte contrattuale che, pur potendo, non abbia esercitato il diritto di recesso può, comunque, agire per la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’altra parte. Come ha affermato il Tribunale di Reggio Emilia, relativamente al caso in esame, ma l’osservazione ha una valenza generale, diversamente opinando si dovrebbe concludere che la società Progetti Editoriali superato il termine di 36 mesi senza alcun atto di recesso (ovvero, in generale, la parte inadempiente in assenza di un atto di recesso dell’altra parte avrebbe), avrebbe avuto, la possibilità di eseguire la propria prestazione sostanzialmente ad libitum e sine die (forte della preventiva acquiescenza, asseritamente realizzatesi a seguito della mancata reazione al ritardo attraverso lo strumento del recesso). Insomma, la diversità delle due azioni (recesso e risoluzione) non consente che l’una sia trasformata nell’altra, ma postula, comunque, una vita autonoma tale che l’una o l’altra può essere esercitata, alternativamente, purchè sussistono i presupposti determinati dalla legge.

Nel caso specifico, dunque, la Tecnodomus, pur non avendo esercitato il diritto di recesso così come previsto dall’art. 13 del contratto di cui si dice, tuttavia, bene avrebbe, come ha fatto, potuto proporre domanda di risoluzione del contatto per grave inadempimento della società Progetti Editoriali.

1.2.- Ciò posto, correttamente, il Tribunale ha affermato la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società Progetti Editoriali, e quell’inadempimento è stato ritenuto grave con una valutazione di merito che non presenta alcun vizio logico o giuridico e, dunque, non soggetta ad un sindacato di legittimità. Come afferma la sentenza impugnata, “(…..) a parere di questo Giudice, l’esecuzione della prestazione a distanza di oltre un anno dal (già molto lungo) termine di adempimento, configura un inadempimento di non scarsa importanza che legittima la risoluzione del contratto: infatti come è noto “i tempi degli affari” risultano fortemente contingentati nel senso che l’investimento pubblicitario, una volta deciso, è destinato ad esaurirsi in un ragionevole arco temporale, in modo tale da soddisfare le esigenze aziendali che lo giustificavano, in altri termini un simile investimento pubblicitario finisce per perdere ogni utilità ove l’obbligazione assunta venga eseguita a distanza di oltre un anno dal termine finale previsto dalle parti per l’adempimento dell’obbligazione (…)”.

Pertanto, la sentenza impugnata, avendo rispettato i principi di cui si è detto, non merita di essere censurata, anche se, ma questa Corte può porvi rimedio, avrebbe dovuto disporre, anche nel dispositivo, e non sembra lo abbia fatto, la risoluzione del contratto di cui si dice, così come richiesto da Tecnodomus (vedi sentenza pag. 1).

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo.

Il Collegio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge; dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA