Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22712 del 02/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 02/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 02/11/2011), n.22712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS) – Società con socio unico

soggetta a direzione e coordinamento di Enel SpA in persona del suo

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA

15, presso lo studio dell’avvocato MASTROLILLI STEFANO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO MURANO,

CARMINE PERROTTA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A., F.D., F.L., elettivamente

domiciliate in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio

dell’avv. PIETRO CARLINO, rappresentate e difese dall’avv. RENDINA

FILIBERTO, giusta procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), R.F.;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 2348/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

5.6.09, depositata il 14/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto dei quesiti poichè l’art. 366 bis cod. proc. civ. non è applicabile essendo stata la sentenza pubblicata il 14 luglio 2009;

nel merito, il ricorso è manifestamente fondato e va accolto;

con l’unico articolato motivo, si deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 90, 91, 92, 324, 336, 345, 346, 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè vizio di motivazione con riferimento a tre profili;

quanto al primo, si lamenta che la sentenza della Corte d’Appello, contenente un contrasto tra motivazione (nella quale è contenuta una statuizione di compensazione delle spese) e dispositivo, avrebbe con quest’ultimo condannato al pagamento di un’unica somma a titolo di spese di “giudizio”, lasciando così intendere una riforma in peius della sentenza di primo grado (che invece aveva condannato gli opponenti, poi appellanti, al pagamento della somma di Euro 2.160,00 per le spese del primo grado); riforma, non consentita in mancanza di apposito motivo d’impugnazione;

il motivo è fondato, poichè il giudice di secondo grado che rigetti il gravame, non può compensare le spese di primo grado, in assenza di specifica censura (cfr., tra le tante, Cass. n. 10622/10, n. 16308/10);

quanto al secondo profilo, si lamenta che la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado è stata pronunciata senza alcuna motivazione e comunque con un contrasto tra dispositivo e motivazione: anche questo motivo è fondato poichè, pur essendo la norma applicabile quella dell’art. 92 cod. proc. civ. prima della modifica apportata dalla L. n. 51 del 2006, è palese il contrasto tra dispositivo e motivazione, che comporta la cassazione del capo di sentenza d’appello relativo alle spese (cfr. Cass. n. 7173/92; S.U. n. 209/99);

è comunque possibile la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con condanna degli appellanti soccombenti al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo della sentenza impugnata.

Il ricorso incidentale è infondato quanto ai primi due motivi ed inammissibile quanto agli altri.

Col primo motivo si censura la statuizione della sentenza impugnata che ha rigettato l’eccezione di estinzione dell’opposizione all’esecuzione per mancata tempestiva notificazione del ricorso a tutti gli opposti nel termine perentorio fissato dal giudice; la censura è infondata poichè il principio applicabile è quello richiamato dalla Corte d’Appello di Napoli, per il quale il termine perentorio è rispettato purchè la notificazione venga validamente effettuata nel termine nei confronti anche di una soltanto delle parti interessate, in quanto la notificazione tardiva, su ordine del giudice, nei confronti delle altre, che siano litisconsorti necessarie, è atto integrativo del contraddittorio (cfr. Cass. n. 13921/01, con specifico riguardo alle opposizioni esecutive);

col secondo motivo si censura il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto che l’opposizione all’esecuzione avverso l’atto di pignoramento sia ammissibile e proponibile anche in mancanza di mancata opposizione avverso l’atto di precetto; la censura è infondata poichè non vige alcuna preclusione processuale nel senso sostenuto dai ricorrenti incidentali, essendo l’opposizione all’esecuzione proponibile in qualunque momento fino a quando il processo esecutivo sia in corso, al fine di contestare il diritto del creditore di procedere in executivis;

gli altri motivi del ricorso incidentale, esposti sotto le lettere b) e c) del numero 2, sono inammissibili perchè relativi a questioni che, tenuto conto della motivazione della sentenza impugnata, non risultano essere state proposte come motivi di appello; quindi, sarebbe stato onere dei ricorrenti incidentali, non solo allegare di avere (ri)sollevato in grado d’appello le questioni, non considerate dal giudice di primo grado, ma anche riportare in ricorso i motivi dell’appello, al fine di consentire a questa Corte di controllare la veridicità dell’assunto, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. Cass. 28 luglio 2008 n. 20518 ed altre); in mancanza, le censure, aventi ad oggetti questioni che non risultano proposte in appello, sono inammissibili dinanzi a questa Corte (cfr. Cass. 22 luglio 2005 n. 15422);

il motivo di ricorso incidentale di cui alla lettera C), è infine inammissibile sotto un duplice differente aspetto:

quanto all’asserito mancato riconoscimento degli interessi legali (cui è riferito l’art. 1282 cod. civ. citato come norma violata), valgono le considerazioni appena svolte circa la mancanza di allegazione e di dimostrazione di avere già sollevato la questione in appello, atteso che nulla è detto in sentenza in merito agli interessi legali;

quanto al mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria, non risultano indicate le norme di diritto sulle quali il motivo di impugnazione si fonda”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte. Le ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sui ricorsi, principale ed incidentale, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Quanto all’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso principale – ribadita con la memoria – ed alla fondatezza dei motivi del ricorso principale non possono che richiamarsi le argomentazioni svolte nella relazione, rispetto alle quali nessun ulteriore diverso motivo di contestazione risulta addotto dalle controricorrenti, specificamente con riguardo alla giurisprudenza richiamata nella relazione, che qui si conferma.

Quest’ultima considerazione è valida e va ripetuta anche con riferimento a quanto detto in memoria a proposito del primo motivo del ricorso incidentale, poichè le argomentazioni della ricorrenti incidentali non consentono di superare la richiamata giurisprudenza di questa Corte.

Conclusivamente, i ricorsi vanno riuniti; il ricorso principale va accolto e la sentenza impugnata va cassata, nei limiti specificati in motivazione, e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, va deciso nel merito come da dispositivo; va rigettato il ricorso incidentale.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata secondo quanto specificato in motivazione e, decidendo nel merito, condanna le appellanti, F.A., F.D. e F.L., in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’appellata ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. delle spese del giudizio d’appello, che liquida complessivamente in Euro 2.050,00, di cui Euro 250,00 per spese, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Rigetta il ricorso incidentale. Condanna F.A., F. D. e F.L., in solido tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente principale ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

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