Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22711 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 20/10/2020), n.22711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20110/2012 R.G. proposto da:

Equitalia nord s.p.a. in persona dell’Amministratore delegato pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Rosa Verna e

dall’Avv. Paolo Boer, presso il cui studio è domiciliata in Roma,

piazza Cola di Rienzo n. 69, come da procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Acea s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 20/22/2012, depositata il 10 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Dinapoli nella camera

di consiglio del 3 luglio 2019.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Letto il ricorso per cassazione presentato da Equitalia nord s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 20/22/2012, depositata il 10 febbraio 2011, che ha rigettato l’appello da essa proposto avverso la sentenza di primo grado n. 135/18/2010 pronunziata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che accogliendo il ricorso della società Acea, aveva disposto l’annullamento della intimazione di pagamento emessa nei confronti di quest’ultima per l’importo di Euro 178.037,40.

1.2- Rilevato che la sentenza qui impugnata ha ritenuto la nullità dell’intimazione per un solo motivo, in quanto priva di adeguata motivazione, prescritta a pena di nullità dalla L. 27 dicembre 2000, n. 212, art. 7, comma 1;

2. – Considerato che la ricorrente, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento, ha proposto due motivi di ricorso;

2.1 – Con il primo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, L. 27 dicembre 2000, n. 212, art. 7 e art. 17, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè erroneamente il giudice a quo ha ritenuto che l’intimazione di pagamento debba avere la motivazione propria dell’atto amministrativo, mentre invece l’intimazione di pagamento prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 costituisce atto prodromico dell’esecuzione, equiparato al precetto, per altro formato in conformità al modello ministeriale che la prevede, e preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, in cui è evidenziata la qualità e quantità della pretesa tributaria;

2.2 – Con il secondo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 156 c.p.c. per omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè la sentenza impugnata non avrebbe pronunziato sull’eccezione, formulata dall’Ufficio, di sanatoria della nullità dell’atto per raggiungimento del suo scopo;

3.- rilevato che la società intimata non si è costituita in giudizio;

4.- Ritenuto che il primo motivo di ricorso sia fondato, in quanto l’indicazione nell’intimazione di pagamento del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce (pacifica in causa), costituisca sufficiente motivazione dell’atto, a differenza di quanto ritenuto dal giudice del merito, in considerazione sia della sua funzione di atto prodromico all’esecuzione sia della precedente notifica al contribuente della cartella di pagamento, contenente le indicazioni di cui quest’ultima ha lamentato l’omissione ma che in realtà, per effetto di detta notifica, erano già a sua conoscenza;

5.- Ritenuto che il secondo motivo di ricorso sia assorbito dalla decisione che precede e che la causa possa essere decisa nel merito, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, con il rigetto del ricorso originario della contribuente e la sua conseguente condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, come appresso liquidate, compensate le spese dei giudizi di merito.

PQM

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario dell’acea s.r.l.. Avverso l’intimazione di pagamento, compensa le spese del giudizio di merito e condanna l’acea s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento) complessivi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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