Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22711 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 08/11/2016), n.22711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3965/2015 proposto da:

PLASTICS SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE PICONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ORLANDO MARIO CANDIANO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 87/11 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositato il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONINO SCALISI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Plastics srl, con ricorso del 19 novembre 2011, lamentando l’irragionevole durata di un giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Bari protrattasi dal 18 novembre 2005 ancora in corso alla presentazione del ricorso, ha chiesto che fosse riconosciuto il suo diritto ad ottenere un’equa riparazione e che il Ministero della Giustizia fosse condannato all’integrale risarcimento di tutti i danni subiti non patrimoniali nella misura di Euro 5.750,00 compreso il cc.dd. Bonus pari ad Euro 2.000,00, oltre interessi e spese da distrarsi.

Si costituiva il ministero della Giustizia che nel merito non ha contestato la liquidazione dell’indennizzo richiesto, riportandosi ai criteri enunciati dalla giurisprudenza e chiedeva la compensazione delle spese.

La Corte di Appello di Lecce con decreto n. 87 del 2011 accoglieva la domanda di equa riparazione, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo e compensava interamente tra le parti le spese del giudizio.

La cassazione di questo decreto è stato chiesta dalla società Plastcs srl per un motivo.

Il Ministero della Giustizia in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso la società Plastcs srl lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe compensato le spese del giudizio, senza tener conto che, come più volte, avrebbe affermato questa Corte di Cassazione, la mera riduzione della domanda operata dal Giudice in sede decisoria non sarebbe sufficiente a pronunciare la compensazione totale delle spese, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte.

1.1.- Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse. La ricorrente ha trascurato di censurare entrambe le ragioni per le quali la Corte distrettuale ha compensato le spese giudiziali, di per sè ed autonomamente considerate, sufficienti a giustificare la compensazione delle spese di cui si dice. Come afferma la Corte distrettuale “(….) considerato il notevolissimo ridimensionamento della domanda per quanto concerne il quantum del danno non patrimoniale, nonchè il rigetto della domanda avente ad oggetto la richiesta del cosiddetto bonus, ed anche il comportamento del Ministero resistente, che non si è opposto sostanzialmente alla liquidazione dell’indennizzo, richiamandosi soltanto ai principi generali sussistevano i motivi per compensare interamente le spese processuali tra le parti. (….)”. Epperò, la ricorrente si è limitata a ritenere erronea solo quella ragione relativa alla riduzione della domanda, ma non ha investito anche l’affermazione relativa alla mancata opposizione alla liquidazione dell’indennizzo da parte del Ministero della Giustizia ed il rigetto della domanda relativa al cosiddetto bonus che di per sè può integrare gli estremi di una reciproca soccombenza. Come è stato già affermato da questa Corte (in particolare vedi Cass. n. 2928 del 11/05/1982), ove la decisione di merito si fondi su due distinte argomentazioni, ciascuna delle quali sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il motivo del ricorso per Cassazione che investa soltanto una delle ragioni decisorie, in quanto il suo eventuale accoglimento sarebbe del tutto improduttivo di effetti rispetto ad una statuizione che, essendo fondata su altra autonoma ratio decidendi non oggetto di impugnazione, non può più ormai essere riesaminata dal giudice della medesima.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese dato che il Ministero della Giustizia in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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