Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22711 del 02/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 02/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 02/11/2011), n.22711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

ANGIONI ANTONELLO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A.;

– Intimato –

avverso la sentenza n. 189/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

12.6.09, depositata il 29/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – M.C. ricorre per la cassazione della sentenza n. 189/09 della Corte di appello di Cagliari, pubblicata il 29.7.09, con cui è stato accolto solo relativamente alla condanna alle spese il suo appello contro la sentenza resa dal tribunale del medesimo capoluogo tra lei e D.A., con la quale era stata accolta in minima parte la domanda della prima di condanna del secondo al risarcimento dei danni da occupazione senza titolo di un immobile già oggetto di decreto di trasferimento ex art. 586 cod. proc. civ. in favore di essa ricorrente (reso in data 26.1.06 in procedura esecutiva iniziata con pignoramento trascr. il 4.4.03) e di contratti di locazione abitativa coi precedenti proprietari (un primo, nel 1975, con tale P.M.P. ed altro del 30.12.98 con la società SIER). L’intimato non svolge attività difensiva.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio -ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi accolto per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – La M. sviluppa cinque motivi: con un primo – di nullità della sentenza e violazione di norme di diritto – si duole di un vizio di extrapetizione, per avere la Corte territoriale in assenza di domande, dopo avere escluso l’opponibilità del contratto di locazione del 1998, unico ad essere addotto dal D. a fondamento delle sue difese, rilevato l’opponibilità del precedente contratto del 1975; con un secondo – di violazione di norme di diritto e vizio di motivazione – ella censura la gravata sentenza per non avere essa di ufficio rilevato la valenza novativa del secondo contratto rispetto al primo; con un terzo – di violazione di norme di diritto e vizio di motivazione – ella lamenta l’erroneità della ricostruzione della scadenza del contratto del 1975, indicata dalla Corte territoriale nel 31.7.10, dovendo invece questa individuarsi nel 31.1.06, neppure potendo ritenersi rinnovato in pendenza di procedura esecutiva per la mancata autorizzazione del giudice ai sensi dell’art. 560 cod. proc. civ.; con un quarto – di violazione di norme di diritto e vizio di motivazione – ella contesta l’esclusione, operata dalla Corte di merito, dell’applicabilità dell’art. 2923 c.c., comma 3, tempestivamente invocata e sorretta dalle risultanze di una C.T.U. in ordine alla misura del canone di mercato; con un quinto – di violazione di norme di diritto e vizio di motivazione – infine ella stigmatizza la scorrettezza delle disposte compensazioni, per la metà in primo grado ed integrale in secondo.

4. – Va premesso che l’ambito temporale in contestazione – cui riferire la residua pretesa della M. sul risarcimento danni da detenzione senza titolo – va dalla data del decreto di trasferimento (26.1.06) e l’effettivo rilascio (del 12.12.06).

5. – Ciò posto, i motivi diversi dal terzo sono inammissibili o manifestamente infondati:

– il primo è manifestamente infondato: è ben vero che l’unica difesa del D. in primo grado era incentrata sull’opponibilità del contratto del 1998, mentre egli non si era difeso su quello del 1975, ma la stessa M. argomenta per la mancata rinnovazione del contratto del 1975, se non altro per la carenza di autorizzazione del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 560 cod. proc. civ.;

il secondo motivo è inammissibile, perchè, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e pure per un sol momento ammesso che la volontà novativa in riferimento a due differenti contratti possa di ufficio essere rilevata, non è nel ricorso stesso testualmente riprodotto il tenore delle relative clausole, sicchè la loro comparazione è preclusa in questa sede;

– il quarto motivo è inammissibile, perchè, in violazione del principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione non è trascritto il tenore testuale dei passaggi degli atti dei gradi di merito in cui l’eccezione di inopponibilità del contratto per canone vile sarebbe stata formulata con riferimento al contratto del 1975:

tale trascrizione era indispensabile, perchè la gravata sentenza esclude appunto la riferibilità a tale ultimo contratto dell’eccezione, ritenuta dispiegata circa quello del 1998; e la sua mancanza impedisce a questa Corte di verificare circa quale contratto e con quale testuale tenore effettivamente l’eccezione sia stata dispiegata e così la correttezza medesima della doglianza;

il quinto motivo è manifestamente infondato: sulla compensazione, a meno di evidenti incongruità logiche e giuridiche o di violazione del canone dell’inammissibilità della condanna della parte totalmente vittoriosa (incongruità e violazione che nella fattispecie non sì ravvisano), il giudice del merito opera valutazioni di mero fatto, incensurabili in sede di legittimità.

6. – Il terzo motivo è invece, sia pure solo parzialmente, fondato:

la ricorrente omette, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di trascrivere in questo il tenore testuale delle clausole di detto contratto da cui desumere la data di scadenza originaria, cui applicare la L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 67;

– ne deriva la definitiva intangibilità della ricostruzione, operata dalla Corte territoriale, della scadenza del contratto del 1975 se non altro in data 31 luglio 2006;

– peraltro, a tale data non può, in ossequio alla prevalente giurisprudenza di questo Supremo Collegio e così rilevando la scorrettezza della contraria soluzione ermeneutica raggiunta dalla Corte di merito, ritenersi operata alcuna ulteriore tacita rinnovazione per mancata disdetta, dovendo ritenersi ostativa la mancata autorizzazione del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 560 cod. proc. civ. (Cass. 25 febbraio 1999, n. 1639; Cass. 16 dicembre 2007, n. 26238; e riferendosi, rimanendo quindi inconferente, al diverso caso della rinnovazione automatica alla prima scadenza l’insegnamento solo in apparenza contrario di Cass. 7 maggio 2009, n. 10498);

– di conseguenza, il periodo da prendere in considerazione per il danno da mancato rilascio del bene già oggetto di locazione non era limitato, come ha ritenuto il Tribunale e confermato la Corte di appello, a quello dal 1 al 12 dicembre 2006, ma iniziava dal 1 agosto del medesimo anno.

7. – In conclusione, alla controversia può applicarsi il seguente principio di diritto: in difetto di valida eccezione di inopponibilità del contratto di locazione abitativo anteriore al pignoramento, ai sensi dell’art. 2923 cod. civ., comma 3 l’aggiudicatario è tenuto a riconoscerlo fino alla prima scadenza contrattuale successiva, alla quale però non si opera – in difetto di autorizzazione del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 560 cod. proc. civ. alcuna rinnovazione; e spetta all’aggiudicatario, da tale scadenza e fino all’effettivo rilascio, in mancanza di valide allegazioni sulla sussistenza di un danno maggiore, una somma pari al canone. E la gravata sentenza, che non ne ha fatto corretta applicazione, va senz’altro cassata, sia pure soltanto sotto questo profilo.

8. – Pertanto, si propone l’accoglimento del ricorso, con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, ovvero con decisione nel merito, ove si ritenga ricavabile l’entità del canone pattizio in Euro 100,00 mensili e quindi l’importo del dovuto in Euro (100 x 4 + (12/30)) = Euro 440,08”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, la ricorrente ha presentato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 3 ma il suo difensore non è comparso in camera di consiglio per essere sentito.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di non potere fare integralmente proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, dovendo pervenirsi al rigetto del ricorso.

In particolare, le repliche alla relazione in ordine ai motivi diversi dal terzo, contenute nella memoria depositata dalla ricorrente, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione medesima:

quanto al primo motivo, è stata proprio l’attività difensiva della M. in secondo grado ad introdurre, sia pure in via gradata, nel thema decidendum di quest’ultimo la questione della validità del contratto del 1975;

quanto al secondo, la stessa ricorrente ammette, nella memoria, che manca la riproduzione testuale del contenuto delle clausole contrattuali coinvolte, mentre non rileva che il tenore possa essere aliunde ricostruito;

– quanto al quarto, vale la stessa considerazione, fondata sul principio di autosufficienza, la cui attualità è ribadita da questa Corte anche dopo le riforme della L. n. 69 del 2009;

– quanto al quinto, non sono svolte argomentazioni idonee a scalzare la giurisprudenza consolidata di cui in relazione.

4. Discorso in parte diverso, rispetto alle prospettazioni di cui alla richiamata relazione, va fatto per la scadenza del contratto, sebbene vada confermata la valutazione, di cui al terzo alinea del paragrafo 6 della stessa, di non opponibilità delle rinnovazioni dei contratti di locazione di immobili pignorati in pendenza della procedura esecutiva, in difetto di previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, per i motivi ivi indicati.

Infatti, nonostante questo punto fermo, la prospettata tesi della ricorrente sull’erroneità della ricostruzione della scadenza non è fondata: la prima scadenza contrattuale successiva all’entrata in vigore della L. 27 luglio 1978, n. 392, non può mai identificarsi, come sostiene la M., nel 1 febbraio dello stesso anno, cioè in un tempo anteriore alla stessa pubblicazione di quella normativa;

dovendo, a sviluppare coerentemente tale prospettazione, anzi essa identificarsi nel 1.2.79, con conseguenti scadenze quadriennali al 31.1.83, 31.1.87, 31.1.91, 31.1.95, 31.1.99 e 31.1.03: risultando a tale data poi un’ulteriore valida rinnovazione di quattro anni, visto che il pignoramento non risultava trascritto in data precedente (vedasi, ad es., pag. 8 del ricorso, dove si indica la data del 4.4.03) e non operava quindi il pure astrattamente applicabile art. 560 cod. proc. civ. A tanto consegue l’identificazione della prima scadenza, in pendenza della procedura esecutiva nel cui corso è stato emesso il decreto di trasferimento del bene locato alla M., al 31.1.07 e cioè in tempo successivo al rilascio, avutosi il 12.12.06: pertanto, in base alla ricostruzione alla stregua delle premesse della stessa ricorrente, nel periodo in contestazione era in corso una locazione opponibile e non sussisteva il diritto, azionato dalla M., a percepire alcunchè per il titolo specificamente azionato in questa sede (danni da occupazione senza titolo). Ed anche la subordinata tesi della M. in ricorso, per il caso di ritenuta correttezza della scadenza individuata dalla Corte territoriale, si fonda su di un presupposto erroneo, visto che tale scadenza non è raggiunta all’esito di una corretta applicazione delle norme.

5. Pertanto, disattesi i motivi diversi dal terzo, neppure quest’ultimo può trovare accoglimento, sia pure dovendosi correggere la motivazione della gravata sentenza nei sensi suddetti: ed il ricorso va complessivamente rigettato, ma, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

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