Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22710 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/09/2017, (ud. 14/06/2017, dep.28/09/2017),  n. 22710

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1143-2013 proposto da:

G.M.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

V.LE VATICANO 48, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MARIELLA,

rappresentato e difeso dagli avvocati RODOLFO UMMARINO, DANIELE

SPIRITO MICHELETTA TITA’;

– ricorrente –

contro

SORIS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10,

presso lo studio dell’avvocato ROSA PATRIZIA SANTORO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLA RAVINALE;

COMUNE TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 87, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIETTA MELIDORO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7029/2012 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 4/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con sentenza 4.12.2012 il Tribunale di Torino ha rigettato l’appello proposto da G.M.E. contro la sentenza n. 7580/2011 del locale Giudice di Pace che aveva a sua volta respinto la sua opposizione contro l’ingiunzione di pagamento della somma di Euro 195,64 emessa R.D. n. 639 del 1910, ex art. 2 dalla società Soris spa in relazione a due infrazioni al codice della strada. Il Tribunale, premessa una ricostruzione del panorama normativo di riferimento, ha ritenuto legittimo il ricorso da parte della società concessionaria alla procedura di ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 2010, art. 2 ed ha richiamato al riguardo, molteplici pronunce di merito dello stesso ufficio giudiziario sia in primo grado che in appello nonchè un precedente di questa Corte (la sentenza n. 8460/2010). Ha condannato pertanto l’appellante soccombente al pagamento delle spese di lite e della somma di Euro 1.100,00 in favore di ciascuna delle altre parti, ravvisando di ufficio la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 96 c.p.c..

2 Contro tale decisione la G. ricorre per cassazione sulla base di tre censure a cui resistono con separati controricorsi sia il Comune di Torino che il concessionario Società di Riscossione Soris spa.

La ricorrente e la società concessionaria hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 criticando il giudice di appello per avere ravvisato, seppur in modo non esplicito, un difetto di specificità dei motivi di gravame.

La censura è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) perchè il Tribunale non ha affatto deciso il gravame in rito con una secca pronuncia di inammissibilità, ma lo ha esaminato nel merito respingendolo per infondatezza della questione di diritto sollevata dall’appellante.

E’ vero che in motivazione vi è un passaggio dedicato alla genericità dei motivi di appello, ma a ben vedere è una considerazione aggiuntiva che però non rappresenta la ratio decisiva, e prova ne è non solo la inequivoca formula adoperata in dispositivo (“rigetta” e non già “dichiara inammissibile”), ma anche l’ampia disamina delle censure operata dal giudice di appello (che, in caso di declaratoria di inammissibilità, non avrebbe avuto logicamente alcun senso).

Questa Corte è costante nell’affermare che l’interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all’utilità concreta che deriva alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010 Rv. 613939; Sez. L, Sentenza n. 13373 del 23/05/2008 Rv. 603196; Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006 Rv. 589392): nel caso in esame, insomma, l’eventuale accoglimento di una siffatta doglianza sarebbe comunque inidonea a determinare da sola la cassazione della pronuncia perchè, lo si ripete, i motivi di appello sono stati esaminati e respinti nel merito.

2 Col secondo motivo la G. deduce la “falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 convertito con modificazioni in L. 28 febbraio 2008, n. 31, dell’art. 4, comma 2 sexies e septies del 24 settembre 2002 n. 209, violazione del R.D. n. 639 del 1910, art. 2 e dell’art. 13 preleggi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Dopo aver rilevato la non pertinenza del precedente di legittimità richiamato nella sentenza impugnata, la ricorrente sostiene che nel panorama normativo (di cui traccia una articolata ricostruzione) non esiste una disposizione che consenta al Concessionario di utilizzare la procedura di ingiunzione di cui si discute, esempio tipico del potere di imperio della pubblica amministrazione e, in quanto norma eccezionale, insuscettibile di applicazione al di fuori dei casi espressamente previsti.

Il motivo è infondato.

Occorre preliminarmente osservare che la possibilità per i Comuni di avvalersi, per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, della procedura di riscossione coattiva tramite l’ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910 era stata attribuita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6, in forza del quale era prevista anche la possibilità di affidare ad altri soggetti la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate (l’art. 52, comma 5 individua tali soggetti).

Questa norma è stata abrogata dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 224, lett. b.

E’ poi intervenuto il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2, a norma del quale, “la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con a) la procedura dell’ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall’ente locale o è affidata ai soggetti di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b); b) la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248”.

Il D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2 convertito, con modifiche, dalla L. n. 106 del 2011 ha disposto al comma 2 lett. gg septies che “in conseguenza delle disposizioni di cui alle lett. da gg-ter) a gg-sexies”…

1) al D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati;

3) il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato”.

Tale abrogazione non è poi di fatto avvenuta per effetto di un gioco di rinvii dell’entrata in vigore delle disposizioni a cui era subordinata la abrogazione medesima (v. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 art. 10, comma 13 octies e D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 5 bis come convertito dalla L. n. 14 del 2012(“L’abrogazione delle disposizioni previste dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. gg-septies), nn. 1) e 3), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lett. gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2”).

E’ poi intervenuta la L. n. 44 del 2012 che ha convertito il D.L. n. 16 del 2012: in particolare, l’art. 5, comma 8-bis ha disposto che “al D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, la lett. gg-septies) è sostituita dalla seguente “gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente””.

Come si vede il legislatore del 2012 ha inserito alla lett. gg septies un testo diverso che non contempla più l’abrogazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36.

Conseguentemente, sempre per effetto del meccanismo descritto (nuova formulazione della lett. gg septies e mancata riproduzione delle abrogazioni) è rimasto in vigore il D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2 sexies (pure destinato, come si è visto, alla soppressione) a norma del quale “i comuni e i concessionari iscritti all’albo di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53, di seguito denominati “concessionari”, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”.

Tirando le fila di questo complicato percorso ricostruttivo, deve ritenersi corretta la decisione del Tribunale di Torino sulla legittimazione della società concessionaria Soris spa ad utilizzare lo strumento previsto dal R.D. n. 639 del 2010 e gli sforzi interpretativi della ricorrente, per quanto apprezzabili, non sono idonei a sorreggerne una diversa conclusione.

3 Il terzo ed ultimo motivo denunzia violazione dell’art. 96 c.p.c.: dolendosi della condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., la ricorrente si ritiene vittima di una vera e propria punizione per avere osato mettere in discussione la giurisprudenza dello stesso magistrato e richiama alcuni passaggi della motivazione a sostegno di tale affermazione, precisando che la pronuncia di legittimità citata dal Tribunale non aveva affatto affrontato la specifica questione di diritto e così anche l’estensore di Torino in precedenza. Osserva inoltre che la condanna è stata disposta ingiustamente anche in favore del Comune di Torino, chiamato in giudizio non certo su iniziativa della ricorrente.

Questo motivo è fondato.

La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l’accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile (tra le varie, Sez. 6 2, Ord. n. 21570 del 30/11/2012 Rv. 624393;Sez. 3, Sentenza n. 27534 del 30/12/2014 Rv. 634936).

Nel caso di specie, la mala fede e la colpa grave che giustificano la condanna di cui all’art. 96 c.p.c. è stata desunta dal Tribunale unicamente dal mero dissenso mostrato dalla parte rispetto all’orientamento di un unico ufficio giudiziario di merito, cioè lo stesso Tribunale di Torino, posto che la Corte di Cassazione, con la citata sentenza 8460/2010 si era pronunciata sul tema della inclusione delle “altre entrate di spettanza delle province e dei comuni” per le quali il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6, (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore all’abrogazione da parte del L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 224), prevede la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, ma non aveva affatto affrontato il tema specifico della delegabilità al concessionario del procedimento di ingiunzione di cui oggi si discute, per il semplice motivo che non era stata investita della specifica questione, a nulla rilevando il fatto che anche in quella vicenda l’ingiunzione fosse stata emessa da un concessionario.

Ed allora, visto che residua in sostanza solo l’accertamento di un dissenso dalla giurisprudenza di merito, è da segnalare che proprio nel panorama della giurisprudenza di merito si registrano anche pronunzie favorevoli alla tesi della ricorrente (solo per fare qualche esempio, v. Giudice di Pace di Gragnano 4.11.2010 e più di recente Tribunale di Milano sentenza n. 1599/2016), il che dimostra ancora una volta che una condanna ex art. 96 c.p.c. fondata sostanzialmente sul dissenso da un orientamento di un ufficio giudiziario di merito, neppure pacifico, non trova alcuna valida giustificazione.

Pertanto la sentenza va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, eliminandosi tale statuizione.

La parziale fondatezza del ricorso e la indiscutibile complessità della ricostruzione normativa in materia giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

 

la Corte rigetta i primi due motivi di ricorso; accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, elimina la statuizione di condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3; dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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