Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22710 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 20/12/2019, dep. 20/10/2020), n.22710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25006-2012 proposte da:

ORCHIDEA DI R.M. & C SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, R.S., R.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ORNELLA CARRARO, FRANCESCO MOSCHETTI,

giusta procura a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA;

– intimata –

Nonchè da:

R.M., ORCHIDEA SRL UNIPERSONALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ORNELLA

CARRARO, FRANCESCO MOSCHETTI, giusta procura a margine;

– ricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 46/2012 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 21/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per la nullità del primo

ricorso per i soci presenti della ORCHIDEA, rigetto del ricorso per

i soci R.M. e R.S., inammissibilità del secondo

ricorso di R.S. e inammissibilità del ricorso adesivo

della SRL e di R.S.;

uditi per il ricorrente gli Avvocati CARRARO e D’AYALA VALVA che si

riportano agli scritti;

udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si riporta al

controricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia trae origine da avviso di accertamento notificato alla Orchidea di R.M. & C. S.a.s., con il quale l’Agenzia delle Entrate rettificava, ai fini IRES, IVA ed IRAP la dichiarazione presentata dalla società per l’anno d’imposta 2005, attribuendo alla società maggiori ricavi riguardo a corrispettivi contestati come percepiti a fronte della cessione di alcuni immobili, precisamente: a) due porzioni di un capannone industriale in località (OMISSIS) che, acquistate due anni prima da un’asta fallimentare, erano state cedute al prezzo rispettivamente di Euro 218.000,00 e di Euro 150.000,00, per le quali, a fronte di un complessivo prezzo di Euro 368.000,00, risultava che gli acquirenti avevano contratto un mutuo pari ad Euro 400.000,00; b) villetta a schiera sita nel (OMISSIS), per la quale il corrispettivo di vendita, indicato in Euro 90.000,00 era stato rettificato in Euro 175.000,00, in base a quanto risultante dal preliminare di compravendita dell’immobile, fornito dall’istituto di credito che aveva erogato il mutuo finalizzato all’acquisto dell’immobile in favore del promittente acquirente F.F., dipendente dell’istituto di credito medesimo; c) porzione di unità immobiliare sita nel Comune di (OMISSIS), ceduta al sig. M.N. per il corrispettivo dichiarato di Euro 128.000,00 rispetto al quale, oltre alla concessione di mutuo ipotecario per importo superiore al predetto valore, era emersa la successiva copertura assicurativa dell’immobile per un valore pari ad Euro 184.000,00.

L’avviso di accertamento era quindi impugnato dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Padova.

A loro volta i soci R.M. e R.S. impugnavano dinanzi alla medesima CTP gli avvisi di accertamento di cui erano stati destinatari riguardo alla maggiore IRPEF da loro dovuta con riferimento al maggior reddito imputato in proporzione delle loro rispettive partecipazioni societarie.

La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente, determinando il ricavo proveniente dalla vendita dei due capannoni in complessivi Euro 536.222,00, quello concernente la vendita della casa a schiera in Euro 184.000,00, confermando in Euro 175.000,00 il ricavo proveniente dalla vendita dell’unità immobiliare in (OMISSIS), rideterminando di conseguenza in ragione delle quote rispettivamente spettanti ai soci il maggior reddito imponibile ai fini IRPEF.

Le parti private proponevano appello avverso la sentenza di primo grado dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) del Veneto, che, con sentenza n. 46/25/2012, depositata il 21 marzo 2012, non notificata, rigettava il gravame, confermando l’impugnata sentenza.

Avverso la sentenza della CTR la società Orchidea di R.M. & C. S.a.s. ed i soci hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, l’ultimo dei quali articolato in tre diverse censure.

Con successivo ricorso il sig. R.S. ha integrato il contraddittorio nei confronti della Orchidea S.r.l. unipersonale, già Orchidea di R.M. & C. S.a.s. notificando altresì l’atto agli altri litisconsorti già costituiti, reiterando il contenuto dell’originario ricorso.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso al primo summenzionato ricorso.

La società Orchidea S.r.l. unipersonale e la sig.ra R.M. si sono costituiti con controricorso e ricorso incidentale adesivo a quello del contribuente già costituito. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La società medesima ed i soci R.S. e R.M. hanno altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo dell’originario ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 4, lett. F) e comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che, in relazione alla rettifica del prezzo di cessione delle due porzioni del capannone, la CTR avrebbe legittimato l’accertamento analitico – induttivo basato unicamente sull’applicazione del valore di mercato quale desunto dalle quotazioni OMI, senza che a queste ultime, di per sè sole, potesse attribuirsi valenza presuntiva dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

2. Sempre in relazione alla rettifica del corrispettivo di cessione delle due porzioni di capannone industriale in località (OMISSIS), riconosciuta legittima dalla decisione impugnata, quest’ultima è censurata, con il secondo motivo dell’originario ricorso, per insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la CTR omesso totalmente di prendere in esame gli elementi di fatto addotti (perizia di stima redatta dal CTU del Tribunale di Rovigo ai fini dell’asta fallimentare in cui gli immobili furono acquistati dalla società; valore del mutuo stipulato dall’acquirente per Euro 400.000,00 a fronte del prezzo di cessione indicato in Euro 392.000,00; assenza d’indagini bancarie e/o di ulteriori evidenze contabili a supporto della rettifica; cessione delle porzioni del capannone a società del gruppo – TRE ERRE – e non a terzi), che, ove debitamente valutati, avrebbero comportato un esito diverso della controversia.

3. Con il terzo motivo dell’originario ricorso, le parti ivi ricorrenti denunciano ancora violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha assunto come parametro per la determinazione dell’effettivo prezzo di cessione dell’immobile sito in (OMISSIS) sulla base del valore per il quale l’immobile risultava assicurato nel caso del verificarsi di evento dannoso, legittimando dunque ancora una volta l’accertamento analitico – induttivo in rettifica in assenza di presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

4. Con il quarto motivo dell’originario ricorso, sempre con riferimento alla rettifica del prezzo di cessione dell’immobile in (OMISSIS), i ricorrenti lamentano omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, segnatamente lamentando l’omesso esame di elementi di fatto (importo del mutuo stipulato dall’acquirente per Euro 140.000,00, a fronte del prezzo di vendita indicato in Euro 128.000,00; la ridotta superficie dell’immobile convenzionale dell’immobile rispetto a quella stimata dall’Ufficio, come risultante da perizia giurata prodotta in atti nel giudizio di merito; l’essere l’immobile censito come abitazione civile – categoria A/2 – e non come villino; l’essere l’immobile stesso ubicato in posizione infelice quanto all’inquinamento acustico e da gas di scarico prodotti dagli automezzi circolanti in zona).

5. Infine con il quinto motivo, articolato in tre sub motivi, i primi due entrambi per insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel primo dolendosi i ricorrenti per avere escluso la sentenza impugnata la non genuinità della sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società del preliminare di vendita dell’immobile ceduto al F., limitandosi a ritenere “non indicativa” la perizia grafica depositata dalla società; nel secondo adducendo l’omessa considerazione dei vizi e difetti dell’immobile quali emergenti dalla documentazione allegata, quali la richiesta di riduzione del canone di locazione da parte del precedente conduttore dell’immobile per vizi della cosa locata e l’accoglimento della relativa istanza con sentenza del Giudice di Pace di (OMISSIS)), il terzo per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, lamentando i ricorrenti che la sentenza impugnata avrebbe presunto l’occultamento di corrispettivo in base al mero valore di Euro 175.000,00 risultante dal preliminare, del quale si era contestata la genuinità, ritenuto dalla CTR “assai contiguo a quello della perizia di stima effettuata per la concessione del mutuo”.

6. L’articolazione dei cinque motivi, l’ultimo dei quali articolato a sua volta in tre ordini di censure, addotti a fondamento del secondo ricorso del solo R.S., replica puntualmente l’esposizione di quelli proposti nel primo ricorso.

7. Ciò premesso, deve rilevarsi che il primo ricorso è inammissibile riguardo ai ricorrenti Orchidea di R.M. & C. S.a.s. e di quest’ultima – a suo tempo legale rappresentante pro-tempore dell’anzidetta società di persone – in proprio.

7.1. La prima, come si rileva dallo stesso controricorso (pag. 25) depositato da Orchidea S.r.l. unipersonale e dalla stessa R.M. a seguito del nuovo ricorso per integrazione del contraddittorio notificato dal R.S., è non più esistente come società di persone, essendosi trasformata sin dal 2010 in società di capitali Orchidea S.r.l. Unipersonale, tant’è che la stessa epigrafe della sentenza della CTR reca quale appellante la società di capitali, Orchidea S.r.l..

7.2. Ne consegue che il primo ricorso per cassazione, in difetto di qualsivoglia procura speciale rilasciata al difensore da parte di R.M., sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della società Orchidea S.r.l. Unipersonale, nella quale, da epoca anteriore alla stessa instaurazione del giudizio di appello, la società di persone si era trasformata, è da ritenersi validamente proposto dal solo R.S., essendo inammissibile con riferimento agli altri ricorrenti Orchidea di R.M. & C. S.a.s. e R.M. in proprio.

8. Quanto sopra comporta la definitività della sentenza impugnata nei confronti della società Orchidea S.r.l. Unipersonale, già parte del giudizio di secondo grado, non essendo stato proposto da quest’ultima nei termini il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, così come anche nei confronti della R.M. in proprio, per effetto della declaratoria d’inammissibilità del primo ricorso per difetto di procura speciale.

9. A sua volta va rigettato il primo ricorso del R.S. che, nei motivi innanzi esposti – ripetuti pedissequamente nel secondo ricorso, denominato “per integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario in causa inscindibile”, donde il rigetto anche del secondo – senza far valere alcuna questione di natura personale, si è limitato a far proprie le doglianze riguardanti la rettifica dell’accertamento nei confronti della società su cui, per quanto innanzi rilevato, si è formato il giudicato.

10. Entrambi i ricorsi incidentali adesivi, in disparte anche l’inammissibilità degli stessi in relazione alla consumazione del potere d’impugnazione da parte della società di capitali e di R.M., già parti del giudizio di appello, per effetto delle vicende legate alla proposizione del primo ricorso, senza che possa convenirsi sulla loro qualificazione in termini d’impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 1, di cui all’epigrafe del controricorso, seguono in ogni caso la sorte dei ricorsi del R.S., rispetto ai quali hanno manifestato adesione e, per l’effetto, vanno rigettati.

11. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il primo ricorso quanto alla società e a R.M..

Rigetta entrambi i ricorsi di R.S. ed il ricorso incidentale adesivo di Orchidea S.r.l. Unipersonale e di R.M..

Condanna Orchidea S.r.l. Unipersonale, R.S. e R.M. al pagamento in solido in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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