Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22710 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 11/09/2019), n.22710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 31-2019 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

UTG – PREFETTURA DI NAPOLI;

– intimata –

avverso l’ordinanza N. 13323/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Presidente Relatore Dott. GENOVESE

FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di Cassazione, con la sentenza della prima sezione civile n. 13323 del 2018 (pubblicata il 28 maggio 2018), nel procedimento tra il signor A.N., da un lato, parte ricorrente, e UTG Prefettura di Napoli, dall’altro, parte intimata, ha accolto il ricorso, deciso la causa nel merito e condannato l’intimata UTG al pagamento delle spese processuali, liquidate per i due gradi di giudizio.

La decisione non ha tenuto conto che il difensore del ricorrente, avv. Luigi Migliaccio, aveva richiesto che le spese fossero distratte al medesimo difensore, dichiaratosi antistatario (p. 13 del ricorso).

Con l’odierno ricorso, il sig. A.N. chiede procedersi alla correzione dell’errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., con l’aggiunta ad dispositivo della locuzione: con attribuzione al difensore Avv. Luigi Migliaccio dichiaratosi antistatario.

Considerato che nella specie, per mero errore materiale, nel dispositivo è detto che le spese sono liquidate nella misura concretamente stabilita, senza fare alcuna menzione alla loro attribuzione (al difensore anticipatario che tale qualità aveva predicato nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità);

che, di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e corretto l’errore materiale contenuto nel dispositivo del provvedimento menzionato stabilendo che, in aggiunta a quanto già disposto, dopo le parole “che liquida” e prima delle altre “: a) per il giudizio…”, si leggano anche queste altre: “, “con attribuzione al difensore Avv. Luigi Migliaccio dichiaratosi antistatario”, fermo il resto;

che non v’è materia per la liquidazione di ulteriori spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e corregge per integrazione il dispositivo della sentenza della prima sezione civile n. 13323 del 2018 (pubblicata il 28 maggio 2018), resa nel procedimento tra il signor A.N., da un lato, parte ricorrente, e UTG Prefettura di Napoli, dall’altro, parte intimata; disponendo che dopo le parole “che liquida” e prima delle altre “: a) per il giudizio…”, si leggano anche queste altre: “, con attribuzione al difensore Avv. Luigi Migliaccio dichiaratosi antistatario”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1^ sezione civile, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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