Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22710 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 08/11/2016), n.22710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2421/2015 proposto da:

CENTRO SOCCORSO STRADALE DI M.D. & C. SAS, in persona

del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato BARBARA BUFFONI giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di BOLOGNA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1347/2014 del TRIBUNALE di BOLOGNA del

7/04/2014, depositata il 28/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Barbara Buffoni difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la s.a.s. Centro Soccorso Stradale di M.D. & C. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bologna, depositata il 28 aprile 2014, che, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Bologna n. 4863 del 2011, ha rigettato l’opposizione al verbale n. (OMISSIS), con cui era stata contestata la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7, commi 1, lett. a) e art. 14, per transito su corsia riservata ai mezzi pubblici;

che il Tribunale ha rilevato che il veicolo di proprietà dell’opponente Centro Soccorso Stradale non era munito di specifica autorizzazione a percorrere la corsia preferenziale di via (OMISSIS) e l’ordinanza sindacale del 3 febbraio 2006, limitativa della circolazione sulle corsie preferenziali, non indicava gli automezzi adibiti a soccorso stradale tra quelli autorizzati a percorrere la corsia riservata di via (OMISSIS), nè era stato allegato che il veicolo fosse impegnato, al momento della rilevata infrazione, in operazioni di soccorso;

che, infine, non era deducibile in appello il nuovo motivo di opposizione fondato sulla ritenuta esistenza di un giudicato esterno, peraltro non dimostrato dalla produzione di copia della sentenza del Tribunale di Bologna n. 687 del 2013 priva di attestazione di irrevocabilità, e comunque riguardante un rapporto giuridico diverso tra le stesse parti;

che l’intimato Comune di Bologna non ha svolto difese;

che la società ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza, con allegata sentenza del Tribunale di Bologna.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che il ricorso è affidato a cinque motivi, con i quali si deduce: 1) violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. e si contesta che il Tribunale non avrebbe pronunciato sulla eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata dalla società Centro Soccorso Stradale sul rilievo che il Comune di Bologna aveva allegato e prodotto l’ordinanza sindacale istitutiva della corsia preferenziale soltanto in grado di appello; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c., perchè il Tribunale non aveva rilevato la tardività della produzione della predetta ordinanza sindacale; 3) violazione dell’art. 2909 c.c., per avere il Tribunale ritenuto tardiva la deduzione del giudicato esterno; 4) violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, con riferimento alla ritenuta tardività della allegazione e produzione, da parte dell’opponente, dei provvedimenti con i quali, negli anni precedenti, il Comune di Bologna aveva annullato, in autotutela, i verbali emessi per transito su corsia riservata; 5) violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e art. 2697 c.c., in quanto l’onere di provare gli elementi di fatto che integravano la violazione gravava sul Comune, che non l’aveva assolto;

che le doglianze sono infondate;

che, anche a prescindere dall’ampia latitudine dei poteri istruttori del giudice nei procedimenti di applicazione di sanzioni amministrative, nel caso in esame – come evidenziato nella sentenza impugnata – non era mai stata contestata l’esistenza dell’ordinanza sindacale istitutiva della corsia riservata in via (OMISSIS) a Bologna, e la non inclusione dei mezzi di soccorso stradale tra quelli autorizzati al transito su detta corsia;

che, infatti, il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione del Centro Soccorso Stradale in considerazione del fatto che il comportamento del Comune di Bologna – di annullamento in autotutela di infrazioni identiche commesse dall’opponente – avesse ingenerato il ragionevole affidamento della percorribilità della corsia;

che, pertanto, non sussisteva una questione di tardività della produzione dell’ordinanza sindacale, con conseguente infondatezza del motivo di ricorso con il quale è denunciata sia la violazione dell’art. 345 c.p.c., sia l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sulla eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 345 c.p.c., essendo implicito il rigetto dell’eccezione nella rilevata pacificità del contenuto dell’ordinanza sindacale;

che non sussiste neppure la denunciata violazione del giudicato esterno, in quanto la decisione del Tribunale è basata su plurime ed autonome ragioni;

che, in particolare, il Tribunale ha rilevato che la sentenza prodotta in copia era priva di attestazione di irrevocabilità e che, comunque, si trattava di pronuncia che aveva deciso su un diverso rapporto giuridico tra le stesse parti;

che il rilievo riguardante la mancanza di attestazione di irrevocabilità della sentenza costituisce autonoma ratio deciendi, sufficiente a sorreggere la decisione;

che, peraltro, è corretto il principio espresso dal Tribunale a proposito della non configurabilità del giudicato esterno a fronte della autonomia di ciascuna violazione e del rapporto giuridico che ne discende, non rilevando in senso contrario la serialità delle contestazioni;

che il ricorso è rigettato e non si fa luogo a pronuncia sulle spese poichè il Comune intimato non ha svolto difese;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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