Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22710 del 02/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 02/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 02/11/2011), n.22710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato

BARBANTINI GOFFREDO MARIA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BARBANTINI GUSTAVO FRANCESCO giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA USL ROMA (OMISSIS) (OMISSIS), in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato MOCCI ERNESTO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

e contro

INA ASSITALIA SPA (OMISSIS), (nuova denominazione di “Assitalia –

Le Assicurazioni d’Italia Spa, per atto di fusione per incorporazione

in INA VITA SPA e ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA nella FATA

ASSICURAZIONI SPA che ha assunto la nuova denominazione di INA –

ASSITALIA SPA), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO

COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato TASSONI FRANCESCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TASSONI FRANCO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

T.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PIRENEI 1, presso lo studio dell’avvocato GENTILE

ALFONSO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.C., AZIENDA USL/(OMISSIS) ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 322/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Barbantini Goffredo Maria, difensore della

ricorrente eh si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Tassoni Francesco difensore della controricorrente

(Ina Assitalia) che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – R.A.M. ricorre per la cassazione della sentenza n. 322/10 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 26.1.10 e notificata il 26-28.6.10, con cui è stato respinto l’appello da lei dispiegato contro la sentenza resa dal tribunale del medesimo capoluogo tra lei e T.V., INA Assitalia spa (già Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia spa), Azienda USL Roma (OMISSIS), Azienda USL Roma (OMISSIS) e A.C., di rigetto della sua domanda di risarcimento dei danni patiti per imperita esecuzione di interventi chirurgici e di cure alla sua mano destra, che le avevano cagionato serie lesioni. Degli intimati, mentre resistono V. T., l’INA Assitalia spa (già Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia spa) e l’Azienda USL Roma (OMISSIS), non depositano controricorso l’Azienda USL Roma (OMISSIS) e A.C..

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi definito per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – La R. non impugna la gravata sentenza in ordine alla conferma dell’esclusione di ogni passiva legittimazione delle Aziende Sanitarie Locali e dell’ A., come pure dell’infondatezza della domanda verso l’Assitalia: sul punto, si è formato quindi il giudicato e le relative questioni non possono più utilmente venire in considerazione.

4. – Ciò posto, la ricorrente si duole – con un unico articolato motivo (riportato alle pagine 43 e seguenti del ricorso) di “violazione e falsa applicazione di norma di diritto, erronea interpretazione e conseguente erronea qualificazione giuridica del fatto …; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione …

delle risultanze probatorie”) indicato come riferito all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5 – sostanzialmente dell’erroneità dell’esclusione della prova sul nesso eziologico tra patologie invalidanti e condotta del sanitario T., sostenendo di averla invece idoneamente fornita, anche sulla base dei parametri sulla normalità causale, in riferimento quanto meno agli aggravamenti della situazione post-operatoria.

5. – Il motivo pare inammissibile: nonostante il ricorso si diffonda nel riprodurre le censure mosse alla sentenza di primo grado (molte delle quali, benchè rigettate, neppure sono state riprese nell’unitario motivo del ricorso oggi esaminato), nella parte in cui si rivolge contro la qui gravata sentenza esso si risolve nella prospettazione di una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie e segnatamente della conclusione, opposta rispetto a quella della Corte territoriale (di cui a pag. 11 della gravata sentenza), dell’esistenza di un nesso eziologico tra condotta del sanitario ed evento dannoso. Ma per giungere a tanto la ricorrente non indica i singoli passaggi argomentativi, già svolti nel giudizio di appello, per i quali la ricostruzione dei giudici del merito sarebbe errata, se non riproponendo le stesse censure svolte in precedenza; e non si fa carico della specifica asserzione, congrua e logica oltre che basata sulle constatazioni del C.T.U., della sostanziale impossibilità di un rilievo strumentale del processo osteomielitico – poi divenuto causa principale delle serie finali lesioni alla mano destra – al momento dell’operazione seguita all’emergenza della profonda ferita da taglio, o nell’immediato decorso post-operatorio, come pure del carattere equivoco dei sintomi pure denunciati: sostanziale impossibilità ed equivocità dei sintomi che, rendendo plausibilmente non percepibile e quindi ignota la complicanza, elidono il nesso causale tra la condotta del medico, che non poteva ritenersi investito della cura anche di quella, e le successive lesioni.

6. – In conclusione, si propone il rigetto del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, sia la ricorrente che la controricorrente INA Assitalia hanno presentato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 3; il difensore di quest’ultima è comparso in camera di consiglio per essere ascoltato, ma le altre parti non hanno chiesto di essere sentiti.

3. Preliminarmente ritenuta l’irrilevanza della non iscrizione di uno dei difensori dell’INA Assitalia all’Albo dei Cassazionisti per essere la procura speciale conferita anche disgiuntamente pure ad altro avvocato, nonchè riscontrata la rituale notifica del ricorso agli altri intimati (in data 14.10.10), a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione.

In particolare, le repliche alla stessa, contenute nella memoria depositata dalla ricorrente, benchè esprimano la soggettiva opinione della parte in ordine ai vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni in quella sede svolte.

Invero, dette repliche non si fanno carico del riscontro del carattere di mera riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado, rinvenibile in quelle di secondo grado, ma soprattutto della valutazione di plausibilità e congruenza dell’asserzione di sostanziale impossibilità di un rilievo strumentale del processo osteomielitico, se non con l’adduzione della soppressione – sfortunatamente rimasta priva di supporto probatorio – di prove rilevanti in contrario.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità nell’entità reputata equa come in dispositivo, in favore di ciascuna delle controparti ritualmente costituite ed in relazione all’attività difensiva in concreto espletata.

P.Q.M.

La Corte, dichiarato inammissibile il controricorso della INA Assitalia, rigetta il ricorso; condanna R.A.M. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate: in favore di T.V. e della USL Roma (OMISSIS), in pers. del leg. rappr.nte p.t., in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, per ciascuno di essi; in favore dell’INA Assitalia, in pers.

del leg. rappr.nte p.t., in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

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