Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2271 del 30/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2271
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4934-2018 proposto da:
K.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato DUILIO BALOCCO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto n. 132/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato
il 12/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE
ANTONIO PIETRO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che K.E., cittadino del Gambia, ricorre avverso il decreto del Tribunale di Cagliari del 12 gennaio 2018, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Considerato che egli ha proposto ricorso sulla base dei seguenti motivi: i primi tre motivi deducono infondatamente l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, come inserito dal D.L. n. 17 del 2017, art. 6, lett. g), conv. in L. n. 46 del 2017, per avere soppresso il reclamo avverso il provvedimento della Commissione territoriale, ma il dubbio è fugato da Cass. n. 27700/2018; per avere eliminato la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato nel tempo occorrente per l’acquisto di definitività dello stesso, ma il dubbio è fugato da Cass. n. 32319/2018; il quarto motivo, che denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, come successivamente modificato, per non avere il tribunale acquisito la videoregistrazione del colloquio del richiedente dinanzi alla Commissione territoriale, è inammissibile perchè non specifica se il tribunale abbia celebrato l’udienza in caso di mancata acquisizione della videoregistrazione (cfr. Cass. 17717/2018), peraltro non essendo il tribunale tenuto a spiegare le ragioni della mancata acquisizione;
con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per avere negato il riconoscimento della protezione umanitaria senza verificare i parametri della vulnerabilità e della integrazione nel paese d’accoglienza, è inammissibile, risolvendosi nel tentativo di ottenere una impropria revisione di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali hanno escluso il rischio di violazione di diritti fondamentali nel suo paese; il ricorso è rigettato;
non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020