Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2271 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2271 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

ORDINANZA
sul ricorso 17512-2014 proposto da:
COMUNE DI MERLINO, elettivamente domiciliato in
ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio
LIP1i’dvvouaLu LUCA VIANELLO,

che le, rappre3enUll e

difende unitamente agli avvocati TOMMASO LANDI,
SIMONA MONTORFANO;
– ricorrente contro

2017

PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA SRL;
– intimato –

3117

Nonché da:

Data pubblicazione: 30/01/2018

PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA SRL, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo
studio dell’avvocato PIETRO PICCONE FERRAROTTI,
che lo rappresenta e difende;

contro

COMUNE DI MERLINO;
– intimato –

avverso

la

COMM.TRIB.REG.

sentenza
di

n.

MILANO,

232/2014
depositata

della

il

20/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott.
LIANA MARIA TERESA ZOSO.

– controricorrente incidentale –

R.G. 17512/2014
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. La società Prysmian Cavi e Sistemi Italia s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento
emesso dal Comune di Merlino per gli anni dal 2006 al 2010 in materia di TARSU con cui era
stata determinata la debenza di euro 286.743,78 in relazione ad una superficie ad uso
industriale di metri quadrati 19.797. La commissione tributaria provinciale di Lodi annullava
l’avviso di accertamento sul rilievo che sarebbe stato onere del Comune di Merlino dimostrare

la commissione tributaria della Lombardia lo respingeva osservando che il decreto legislativo
numero 22 del 1997, modificato dall’articolo 195 del decreto legislativo 152/2006, prevedeva
la non assimilabilità ai rifiuti urbani di quelli formatisi nelle aree produttive, ivi compresi i
magazzini di materie prime e dei prodotti finiti, e l’articolo 8 del regolamento locale del
Comune di Merlino precisava che non si consideravano tassabili, in quanto non produttivi di
rifiuti, le aree o le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si
formavano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali erano tenuti a
provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. L’appellata aveva
provato di aver affidato, negli anni oggetto dell’accertamento, rilevanti quantità di rifiuti
speciali a ditte specializzate per il loro smaltimento e recupero.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Merlino
affidato a due motivi. Si è costituita in giudizio con controricorso la società contribuente, la
quale ha svolto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 18, comma 2, lettera d, del decreto
legislativo 22/1997, per come modificato dall’articolo 195, comma 2, lettera e, del decreto
legislativo 152/2006. Sostiene che l’articolo 195, comma 2, lett. e, del decreto legislativo
152/2006 prevede che non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree
produttive, compresi i magazzini di materie prime e dei prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti
negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque
aperti al pubblico. Tale normativa, secondo il ricorrente, non è applicabile negli anni di imposta
dal 2006 al 2012 in considerazione del fatto che non sono state adottate le norme attuative del
decreto legislativo 152/2006 ed, in particolare, il decreto del ministero dell’ambiente che
avrebbe dovuto determinare i criteri per l’assimilabilità ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali
prodotti nelle aree produttive, sicché hanno continuato ad applicarsi le disposizioni di cui alla
previgente normativa in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, normativa
che il Comune di Merlino ha correttamente applicato. Nelle more di adozione del decreto del
ministro dell’ambiente, dunque, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18,
comma 2, lett. d, e 57, comma 1, del decreto legislativo numero 22/1997 e gli indirizzi di cui
alla deliberazione del comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984 ed il comune di
Merlino ha provveduto ad assimilare i rifiuti di cui trattasi agli urbani.
1

la produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani. Proponeva appello il Comune di Merlino e

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1,
n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo numero
507/1993. Sostiene che ha errato la CTR nell’affermare che sarebbe stato onere
dell’amministrazione, in caso di contestazione del presupposto impositivo, provare la
produzione di rifiuti speciali assimilabili agli urbani. Invero il presupposto della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito. Le
deroghe all’imposizione non sono automatiche in quanto la non tassabilità è strettamente

dimostrate con un procedimento la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi,
direttamente rilevabili, o su idonea documentazione. Ne consegue che ha errato la CTR nel non
attribuire rilevanza all’omessa presentazione della denuncia da parte della società contribuente
dal momento che l’esclusione per un particolare uso cui le aree scoperte siano stabilmente
destinate deve essere dimostrata dal contribuente il quale deve dedurre la circostanza nella
denuncia originaria o in quella di variazione sulla base di elementi obiettivi rilevabili o di idonea
documenta one che dimostrino una stabile destinazione dell’area ad un determinato uso da
cui deriva

non assoggettabilità al tributo.

5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la contribuente deduce violazione
di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 137
e seguenti cod. proc. civ. e 60 del d.p.r. numero 600/73 dato che la CTR avrebbe dovuto
considerare che la notificazione dell’atto impositivo era da ritenersi inesistente poiché
effettuata a norma dell’articolo 145 cod. proc. civ. presso lo stabilimento produttivo benché
nell’atto impositivo fosse contenuta la corretta indicazione della sede legale e amministrativa
della società. Invero l’articolo 60 del d.p.r. numero 600/73 prevede che, nel caso di
impossibilità di eseguire la notifica presso la sede legale della società, essa deve essere
effettuata esclusivamente mediante deposito dell’atto presso la casa comunale del Comune ove
è stabilita la sede legale del contribuente.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che

entrambi i motivi di ricorso debbono essere esaminati

congiuntamente in quanto sottendono le medesime questioni giuridiche. L’art. 195, comma 2
lett. e), del d.lgs. n. 152/2006 prevede che sono di competenza dello Stato la determinazione
dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello
smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e che non possono essere di norma assimilati ai
rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie
prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e
nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. Ora, la definizione dei criteri
per l’assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani avrebbe dovuto essere attuata mediante
l’adozione di apposito regolamento emanato con decreto e, in assenza del previsto
regolamento, si continuano ad applicare i criteri per l’assimilazione previsti nella deliberazione
2

collegata al verificarsi di condizioni che devono essere indicate nella denuncia originaria o

27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ( T.A.R. Lazio, sentenza n. 4611 del 13/04/2017
). Nel caso che occupa non emerge dalla sentenza impugnata che il Comune di Merlino,
avvalendosi del potere di assimilazione previsto dall’art. 21, comma 2 lett, g del d. Igs. n.
22/1997 – norma che consentiva l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non
pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri
fissati dallo Stato con Delib. 27 luglio 1984 (punto 1.1.1. lett. a) – abbia adottato un
regolamento che prevedesse l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Purtuttavia il
fatto che i rifiuti speciali non fossero stati assimilati dal Comune ai rifiuti urbani non comporta

disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62,
comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo
l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si
formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati ( Cass. n. 5377 del 30.11.2011 ). Il
presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l’art. 62 del
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è, invero, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree
scoperte a qualsiasi uso adibiti e l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate
perché ivi si producono rifiuti speciali è subordinata all’adeguata delimitazione di tali spazi
nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione
o dell’esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente ( Cass.
n. 11351 del 06/07/2012; Cass. n. 17703 del 02/09/2004 ). Una siffatta prova non risulta
nella specie essere stata fornita in quanto la CTR ha accertato che le aree non erano state fatte
oggetto di denuncia ai fini della Tarsu e che il contribuente aveva solo provato di aver affidato,
negli anni oggetto dell’accertamento, rilevanti quantità di rifiuti speciali a ditte specializzate per
il loro smaltimento e recupero. E financo la contribuente ha affermato nel controricorso di aver
presentato solo in data 18 aprile 2011 la denuncia relativa alla tassa per lo smaltimento dei
rifiuti.
Ne consegue che la contribuente era tenuta, per gli anni per cui è causa ( 2006-2010 ), al
pagamento dell’imposta.
2. Il motivo di ricorso incidentale condizionato è infondato in quanto l’irritualità della
notificazione dell’atto impositivo eseguita presso lo stabilimento anziché presso la sede della
società ne comporta la nullità e non l’inesistenza (Cass. S. U. n. 14916 del 20/07/2016; Cass.
n. 9813 del 05/07/2002) e la tempestiva proposizione del ricorso della contribuente avverso
l’atto ha prodotto l’effetto di sanare la nullità per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art.
156 c.p.c. ( Cass. n. 17198 del 12/07/2017 ).
3. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2,
cod. proc. civ., e il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese dei giudizi di
merito si compensano in considerazione dell’affermarsi di principi giurisprudenziali sui punti

3

che tali categorie di rifiuti fossero, di per sè, esenti dalla TARSU poiché ad esse si applicava la

controversi in epoca successiva alla proposizione del ricorso e quelle di questo giudizio,
liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza d’appello
e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese
processuali dei giudizi di merito e condanna la contribuente a rifondere al comune di Merlino

delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dei giorno 19 dicembre 2017.
Il igfesidente

le spese processuali che liquida in euro ( valore della causa euro 192.768 ), oltre al rimborso

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