Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2271 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017, (ud. 13/01/2017, dep.30/01/2017),  n. 2271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24586/2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

RONDINI, 53, presso lo studio dell’Avvocato GIANCARLO BIANCHI,

rappresentato e difeso dagli Avvocati MARIANGELA CASIELLO, ANNA

ROCCO, LUIGI DE LISIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 24704/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 04/12/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ordinanza 4 dicembre 2015, n. 24704, la Corte di cassazione, 6-2 Sezione Civile, pronunciando sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio richiesto dalla Corte d’appello di Roma nella causa vertente tra P.A. (ricorrente non costituito nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione) e il Ministero dell’economia e delle finanza (resistente anch’esso non costituito nel giudizio per regolamento), ha dichiarato la competenza della Corte d’appello di Napoli;

che per la correzione dell’errore materiale occorso nell’ordinanza il P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 ottobre 2016;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso per correzione di errore materiale è fondato;

che, difatti, per un verso l’ordinanza – per mera svista materiale – indica, a pagina 2, che “è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., che è stata comunicata alle parti”, laddove tale relazione non è stata comunicata alle parti, non avendo le parti svolto attività difensiva, come correttamente si evidenzia sia nell’epigrafe dell’ordinanza, sia a pag. 5 della stessa, prima del dispositivo;

che l’ordinanza contiene un ulteriore refuso: infatti, a pagina 5, si trova scritto che “In sede di riassunzione si dovrà poi valutare la regolarità del contraddittorio, atteso che la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze”, ma tale periodo avrebbe dovuto essere diversamente redatto, perchè dallo stesso testo dell’ordinanza emerge per tabulas che la domanda di equa riparazione era stata correttamente proposta nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze;

che il ricorso va, pertanto, accolto, dovendosi ordinare la correzione dell’errore materiale;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di ricorso per correzione di errore materiale.

PQM

accoglie il ricorso e ordina la correzione dei seguenti errori materiali occorsi della ordinanza della Corte di Cassazione, 6-2 Sezione civile, 4 dicembre 2015, n. 24704:

là dove, a pagina 2, compare la locuzione che “è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., che è stata comunicata alle parti”, deve leggersi la locuzione che “è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., che non è stata comunicata alle parti”;

là dove, a pagina 5, è scritto che “In sede di riassunzione si dovrà poi valutare la regolarità del contraddittorio, atteso che la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze”, deve leggersi che “In sede di riassunzione non si dovrà valutare la regolarità del contraddittorio, atteso che la domanda è stata correttamente proposta nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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