Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2271 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2271 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 20886/09 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– ricorrente contro
Puntostampa S.r.l. con unico socio, in persona delsuo
legale rappresentante Massimo Brandizzi, elettivamente
domiciliata in Roma, Via Polonia n. 7, presso lo Studio
dell’Avv. Stefano Stablone, che la rappresenta e
difende, giusta delega a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 03/02/2014

- con troricorrente avverso la sentenza n. 96/34/08 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 24 giugno
2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Carlo Maria Pisana, per la
ricorrente;
udito l’Avv. Valerio Bartocci, per delega dell’Avv.
Stefano Stablone, per la resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 96/34/08, depositata il 24
giugno 2008, la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, rigettato l’appello dell’Ufficio, confermava la
decisione n. 374/37/06 della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso della
contribuente Puntostampa S.r.l. avverso l’avviso n.
20021V018809000 che aveva rettificato il valore di un
terreno edificabile, ubicato in Roma, loc. Santa
Colomba, dai dichiarati E 160.308,00, agli accertati E
310.400,00, nonché liquidato le maggiori imposte di
registro e catastale.

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udienza del 4 dicembre 2013, dal Consigliere Dott.

La CTR giudicava che l’Ufficio “non avesse fornito
elementi di prova idonei a giustificare l’attribuzione
al bene di un valore commerciale superiore al prezzo
dichiarato dalle parti”; in particolare, la CTR
riteneva “non convincenti i casi citati a confronto”
dalla stima UTE; e, questo, perché “non era stati

proprietà dei beni, ignorandosi altresì quale fosse il
prezzo unitario stabilito in tali atti”; del resto,
concludeva la CTR, “per un utile confronto sarebbe
occorso conoscere anche le caratteristiche specifiche
dei singole beni”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La contribuente resisteva con controricorso.
Diritto
1. Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma l,
c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione dell’art.
2697 c.c., nonché dell’art. 52 d.p.r. 131/86”, per aver
la CTR erroneamente ritenuto non idonea prova la stima
UTE allegata all’impugnato avviso; laddove, invece, la
CTR, salvo prova contraria del contribuente, avrebbe
dovuto ritenere “presunto” il valore di cui alla
ridetta stima UTE. Il quesito era: “se, in tema di
imposta di registro, la stima UTE allegata all’avviso
di rettifica del valore di un terreno compravenduto,
nella quale siano chiaramente indicati i criteri
attraverso i quali si è proceduto alla rideterminazione

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allegati i relativi atti di trasferimento della

del valore del terreno stesso (e, in particolare,
attraverso il confronto con altri terreni aventi la
medesima destinazione nel PRG e collocati nel medesimo
foglio catastale) sia sostenuta da una presunzione di
legittimità, spettando al contribuente la prova circa
la correttezza della stessa e se quindi sia contraria

che, disconoscendo detta presunzione di legittimità,
abbia respinto l’appello dell’Ufficio in quanto i casi
citati a confronto nella stima UTE allegata all’avviso
di accertamento non erano supportati in giudizio degli
atti di compravendita dei terreni attigui utilizzati a
parametro”.
Il motivo è infondato alla luce della costante
giurisprudenza di questa Corte per cui la stima UTE fa
fede esclusivamente con riferimento alla provenienza
pubblica della stessa, ma non costituisce prova
presuntiva del valore attributo dall’Ufficio. In
effetti, deve ritenersi che gli elementi di prova
contenuti nella ridetta stima UTE siano liberamente
apprezzabili dal giudice tributario a’ sensi dell’art.
116 c.p.c. Un apprezzamento che non è sindacabile da
questa Corte, se congruamente e logicamente motivato
(Cass. sez. trib. n. 26364 del 2010; Cass. sez. trib.
n. 8890 del 2007).
2. Col secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle
Entrate censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360,
coma 1, n. 5, c.p.c., deducendo, in rubrica, “Omessa
motivazione su un fatto controverso decisivo per il

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alle norme indicate in rubrica la sentenza della CTR

giudizio”; fatto, così sintetizzato: “costituiva fatto
controverso decisivo l’identità delle caratteristiche
essenziali del terreno sottoposto a rettifica e di
quelli utilizzati come parametro e la sentenza della
CTR è affetta dal vizio di omessa motivazione per aver
affermato che non fossero conosciute le caratteristiche

stima UTE fossero chiaramente indicati la destinazione
di PRG e la zona di ubicazione”; nella sostanza,
l’Agenzia delle Entrate si doleva perché la CTR aveva
ritenuto “che i parametri di riferimento utilizzati
dall’UTE non sarebbero a provare il valore del
terreno”, laddove, invece, i ridetti parametri erano
contenuti nella stima UTE, per questa sua parte
debitamente trascritta.
3. Col terzo motivo del ricorso, l’Agenzia delle
Entrate censurava la sentenza, ancora, ex art. 360,
comma l, n. 5, c.p.c., deducendo, in rubrica,
“Contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per
il giudizio”; fatto così sintetizzato: “costituiva
fatto controverso decisivo per il giudizio l’esistenza
in atti degli elementi di valutazione del valore dei
terreni utilizzati come parametro e la sentenza della
CTR risulta illogicamente motivata per aver ritenuto, a
tal fine, necessaria la produzione in giudizio dei
relativi atti di trasferimento, nonostante dagli stessi
risulti esclusivamente il prezzo dichiarato dalle
parti”.

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dei terreni utilizzati come parametro nonostante nella

4. Il secondo e terzo motivo, che per la loro stretta
connessione debbono esser esaminati congiuntamente,
sono inammissibili.
In effetti, l’Agenzia delle Entrate imputa alla CTR di
non aver ritenuto provate le caratteristiche del
terreno oggetto di lite, quando, invece, le

indicate nella stima UTE allegata all’avviso. L’Agenzia
delle Entrate, quindi, ha lamentato, in realtà, non un
vizio motivazionale, bensì un

error in iudicando

che

poteva esser denunciato esclusivamente a’ sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass. sez. lav.
n. 7394 del 2010; Cass. sez. I n. 4178 del 2007); e,
questo, perché ha sostenuto, col secondo e terzo mezzo,
che le caratteristiche ridette, in quanto contenute
nella stima UTE, avrebbero dovuto darsi per dimostrate.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna l’Agenzia delle
Entrate a rimborsare alla contribuente le spese
processuali,

queste liquidate in

compensi, oltre ad

2.000,00 per

200,00 per esborsi ed ad accessori

di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 4 dicembre 2013

caratteristiche in parola, erano state esattamente

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