Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2271 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. III, 01/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/02/2010), n.2271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6941/2009 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORTONA 4,

presso lo studio dell’avvocato PISANI Angelo, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 50/A, presso lo studio

dell’avvocato LAURENTI LUCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

FERRARI Fabio Maria, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SGROI

ANTONINO, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, giusta procura in calce al

ricorso notificato;

– resistente –

e contro

EQUITALIA POLIS SPA, (già Gestline spa), CAMERA DI COMMERCIO,

INDUSTRA ED ARTIGIANATO DI NAPOLI, A.I.P. – AZIENDA ITALIANA

PUBBLICITA’ SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2709/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI del

10/03/08, depositata il 12/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2 009 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – M.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata in data 10/12-3-2008 nella controversia con la concessionaria della riscossione delle imposte GEST LINE (ora EQUITALIA POLIS s.p.a.) nella quale sono stati chiamati in causa gli enti impositori indicati in epigrafe.

Detta sentenza – previa qualificazione dell’azione come opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi – ha dichiarato inammissibile l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese.

1.1. Ha resistito al ricorso il COMUNE di NAPOLI, depositando controricorso con cui ha eccepito l’inammissibilità e, in subordine, l’infondatezza del ricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

2. – Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, attesa la data di pronuncia della sentenza impugnata.

3. – Il ricorso appare inammissibile perchè formulato senza rispettare i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., nel testo qui applicabile, introdotto con il cit.D.Lgs..

Invero i due quesiti posti in calce al ricorso – l’uno riferito al secondo motivo e l’altro riguardante cumulativamente il primo e il terzo motivo, denuncianti tutti violazione di legge – si sostanziano in una generica istanza di decisione sull’esistenza del vizio denunciato, demandando a questa Corte di accertare se vi sia stata o meno violazione dell’art. 100 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86.

Peraltro la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi (Cass. civ., Sez. 5^, 29/02/2008, n. 5471)”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore del resistente Comune di Napoli, vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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