Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22709 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/09/2017, (ud. 30/05/2017, dep.28/09/2017),  n. 22709

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19550/2014 proposto da:

HOLIDAY PARK SRL, elettivamente domiciliata in ROMA C/O STUDIO PUNZI,

VIALE B. BUOZZI 99 e rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

D’ALESSIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SAS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO

DE CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato ELEONORA MINOPRIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO SPINOSA giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1748/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie di parte ricorrente.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. La Holiday Park S.r.l. propose opposizione davanti al Tribunale di Latina avverso il decreto ingiuntivo n. 1546/2002, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 105.971,79 in favore della Curatela del fallimento (OMISSIS). S.a.s., sostenendo che aveva già corrisposto alla società fallita la somma ingiunta, attraverso l’emissione di assegni bancari ed effetti cambiari.

La Curatela del fallimento (OMISSIS). S.a.s. resistette all’opposizione spiegata, eccependone in via pregiudiziale l’inammissibilità per la precedente formazione del giudicato, affermando l’inefficacia dei pagamenti effettuati dopo la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi e contestando, nel merito, i pagamenti enucleati dall’opponente. Il Tribunale di Latina rigettò l’opposizione e confermò il decreto ingiuntivo opposto.

Sul gravame proposto dalla Holiday Park S.r.l., la Corte di Appello di Roma confermò la pronuncia di primo grado.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Holiday Park S.r.l. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la Curatela del fallimento (OMISSIS). S.a.s..

2. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società resistente non potendo trovare applicazione al presente giudizio la previsione invocata di cui all’art. 348 ter c.p.c., che attiene invece alla diversa valutazione circa i possibili esiti del giudizio di appello, così come del pari deve essere disattesa la contestazione circa la genericità del ricorso, apparendo lo stesso conforme ai requisiti di specificità dettati dal codice di rito, e di inammissibilità per intervenuto giudicato, atteso che le ragioni poste a fondamento del ricorso poggiano sulla deduzione di vicende estintive del credito asseritamente verificatesi in epoca successiva alla formazione del precedente giudicato.

2.1 Infine va disattesa anche l’eccezione di improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per la tardiva opposizione dell’opponente, in quanto avvenuta oltre il termine di cinque giorni dalla notifica dell’opposizione, occorrendo a tal fine far richiamo alla norma di interpretazione autentica dell’art. 165 c.p.c., introdotta dalla L. n. 218 del 2011, art. 2, a mente della quale nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge (quale appunto quello in esame) la norma deve essere interpretata nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attori, si applica, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163 bis c.p.c., comma 1, fattispecie che però non ricorre nel caso in esame.

3. Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere la Corte di Appello ritenuto che l’omessa indicazione nella sentenza di primo grado delle conclusioni rassegnate dalle parti e della concisa esposizione delle ragioni di fatto non importasse nullità della pronuncia) appare infondato, in quanto la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perchè siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l’omissione abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, nel senso di averne comportato o un’omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime (cfr. Cass., Sez. 2, 5.05.2010, n. 10853); nella fattispecie, il richiamo alle conclusioni trascritte a verbale, senza una loro specifica esplicitazione nel corpo della sentenza, implica, per un verso, un rinvio per relationem alle conclusioni riportate nel verbale relativo all’udienza di precisazione delle conclusioni e, per altro verso, secondo l’adeguata motivazione della sentenza impugnata, non ha comunque comportato un’omissione nel merito della motivazione in ordine alle conclusioni rassegnate, ossia il giudice di prime cure ha deciso su tali conclusioni, sebbene non riportate nel testo della sentenza; con riferimento all’esposizione, seppure concisa, delle ragioni in fatto, la circostanza rilevata dal ricorrente, secondo cui la sentenza di primo grado non ha specificato che alcuni verbali sono andati smarriti, che in corso di causa sono stati richiesti determinati mezzi istruttori e sono stati prodotti determinati documenti non risulta che abbia comunque inciso sul tenore della decisione, posto che detta sentenza ha comunque sufficientemente dedotto che tali documenti (assegni, cambiali e scrittura privata imputabile a soggetto diverso dalla parte interessata) sarebbero stati inidonei a dimostrare l’avvenuto adempimento, indicandone le ragioni.

4. Il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2719 c.c., anche in relazione all’art. 87 disp. att. c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che, all’esito del tempestivo disconoscimento delle copie fotostatiche prodotte in giudizio agli originali, la produzione di questi ultimi dovesse avvenire entro la scadenza dei termini perentori relativi alla maturazione delle preclusioni istruttorie) appare fondato.

In punto di diritto, gli originali di documenti tempestivamente prodotti in copia non costituiscono un documento nuovo, bensì hanno una valenza conformativa del contenuto di documenti già ritualmente prodotti; ed infatti, tali originali possono essere prodotti anche in appello, appunto perchè non costituisce “nuova” produzione ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, il deposito in originale di un documento la cui copia è stata prodotta nel giudizio di primo grado, trattandosi della regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto (cfr. Cass., Sez. 1, 26.01.2016, n. 1366; Cass., Sez. 3, 22.09.2015, n. 18609). Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 2719 c.c., che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, il documento prodotto in copia può in sè costituire prova, appunto ove non ne sia tempestivamente disconosciuta, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., la conformità all’originale, con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. Cass., Sez. 6-3, 4.02.2014, n. 2374), discendendone che la produzione degli originali, per effetto del disconoscimento delle copie, non determina un’ipotesi di integrazione probatoria soggetta a decadenza.

In tal senso si veda anche Cass. n. 2187/1998; Cass. n. 2125/2014, secondo cui anche in relazione al disposto di cui all’art. 372 c.p.c., il divieto di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione – fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso – non riguarda gli atti e i documenti già facenti parte del fascicolo d’ufficio o di parte di un precedente grado del processo. Ne consegue che la parte che abbia prodotto nel giudizio di merito la fotocopia di un documento, può produrre in cassazione l’originale, senza che la sostituzione implichi produzione di un documento nuovo.

Da ultimo si veda anche Cass. n. 1366/2016 secondo la quale, non costituisce “nuova” produzione ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, il deposito in originale di un documento la cui copia è stata prodotta nel giudizio di primo grado, trattandosi della regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto.

E’ evidente quindi la fondatezza del motivo in esame nella parte in cui ha denunziato la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto tardiva la produzione documentale in oggetto in quanto avvenuta all’udienza di conclusioni in primo grado, in palese contrasto con i principi più volte affermati da questa Corte, il che impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, atteso che la ravvisata tardività della produzione aveva portato i giudici di appello a ritenere preclusa la disamina della rilevanza dei documenti in oggetto, avendo reputato altresì assorbita ogni valutazione sul merito del contenuto dei titoli di credito prodotti.

5. Il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, e art. 190 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che, a fronte della tempestiva articolazione dei mezzi istruttori, nella specie della prova testimoniale, entro i termini perentori all’uopo concessi, e del disposto rigetto della relativa ammissione, la mancata riproposizione delle istanze istruttorie all’udienza di precisazione delle conclusioni ha comportato la rinuncia alle stesse) appare infondato, in quanto, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, le istanze istruttorie non accolte nel giudizio ordinario di primo grado e che siano reiterate con l’atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (cfr. Cass., Sez. 3, 10.08.2016, n. 16886; Cass., Sez. 3, 27.04.2011, n. 9410). In aggiunta, la S.C. ha precisato che l’interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c., secondo cui l’istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nè con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con L. 2 agosto 2008, n. 130), nè con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poichè dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere nè rendere disagevole il diritto di “difendersi provando”, subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell’istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato (cfr. Cass., Sez. 6-2, 27.06.2012, n. 10748).

Nè appare giustificata la distinzione proposta dalla ricorrente tra istanze istruttorie espressamente disattese ed istanze sulle quali il giudice non si sia pronunziato, ritenendosi necessario reiterare solo le prime, posto che la stessa giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (Cass. n. 19727/2003, nonchè Cass. n. 15393/2005) accomuna le due ipotesi quanto all’onere di proposizione di uno specifico mezzo di gravame per contestare non solo il rigetto espresso, ma anche quello implicito ovvero l’omessa pronuncia, ben potendosi ritenere che l’invito a precisare le conclusioni equivalga ad una implicita decisione di non ammissione dei mezzi istruttori (in tal senso si veda Cass. n. 14596/2004).

6. Il giudice del rinvio che si designa in una diversa Sezione della Corte d’Appello di Roma provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

Accoglie il secondo motivo e rigettati il primo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma, anche per le spese del presente giudizio.

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. T.C..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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