Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22709 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 11/09/2019), n.22709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 6201/2018 proposto da:

C.I., in proprio e quale made della minore M.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO FANI 106, presso lo

studio dell’avvocato ROSSI MASSIMILIANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FEDERICO STEFANIA;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 492/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositato il 15/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Presidente Relatore Dott. GENOVESE

FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Lecce, con il decreto n. 101 del 2017 (pubblicato il 15 dicembre 2017), ha respinto il reclamo proposto dalla sig. C.I. il diniego dell’autorizzazione alla sua permanenza in Italia, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, allo scopo di assistere la propria figlia M.E. (2016), come da provvedimento del Tribunale per i Minorenni di quella stessa città, atteso che la minore non era affetta da grave patologia in quanto quella diagnosticata poteva essere seguita anche recandosi dall’Albania in Italia, ai controlli prescritti annualmente.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la predetta signora C., con atto notificato il 13 febbraio 2018, sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta l’erroneità della decisione perchè avrebbe escluso la necessità della residenza per le cure in Italia senza compiere neppure un accertamento tecnico.

Il Ministero non ha svolto difese.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

L’intero ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le doglianze, anche laddove denunciano una violazione di legge (TU n. 286 del 1998, artt. 28-31), tendono ad una inammissibile richiesta di riesame delle risultanze e alla rivalutazione del giudizio reso dal giudice di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014), il quale ha ritenuto giustificato il diniego di autorizzazione perchè non ha ravvisato alcun pericolo per la salute della bambina.

Alla inammissibilità del ricorso non segue nè una disciplina delle spese processuali (non avendo il Ministero svolto attività difensiva) nè la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, avendo la ricorrente conseguito l’ammissione al PASS.

P.Q.M.

La Corte;

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1a sezione civile, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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