Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22709 del 02/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 02/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 02/11/2011), n.22709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato

GIANMARCO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato BARTOLINI ENRICO

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

LAZZARINI ROBERTO E LAZZARINI FRANCESCO DI ROBERTI ANGELA & C.

SNC,

WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 994/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

4/11/09, depositata il 16/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. D.C. ricorre per la cassazione della sentenza n. 994/09 della Corte di appello di Brescia, pubblicata il 16.11.09, con cui è stato respinto l’appello da lui proposto avverso la sentenza del 3.6.08 del Tribunale di quel capoluogo, resa tra lui e la Winterthur Assicurazioni spa, Lazzarini Roberto, Lazzarini Francesco di Roberti Angela & C. snc, in relazione ai danni da lui patiti per un sinistro stradale occorsogli ed attribuito, con un suo concorso di colpa del 25%, alla responsabilità prevalente delle controparti.

Queste ultime non resistono con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi definito per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Il D., che non contesta sotto altri profili la pronuncia di merito, svolge due motivi: con un primo – di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729, 2056, 1223, 1226 e 1227 cod. civ., nonchè delle tabelle allegate al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, come pure di vizio di motivazione – egli si duole sia della liquidazione del danno patrimoniale operata dal primo giudice, con applicazione tout court dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, mentre sarebbe stato invece necessario adattare il risultato ai mutati valori reali dei due fattori su cui quelle si basavano (Cass. 4186/04), sia della mancata adozione di una percentuale di invalidità corrispondente a quella stabilita per l’invalidità civile (del 50%, anzichè del 40% di cui alla C.T.U.); con un secondo – di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1219, 1224, 1283 e 2056 cod. civ., come pure di vizio di motivazione – egli censura la gravata sentenza per come ha in concreto devalutato e rivalutato le singole componenti del risarcimento riconosciuto, siccome in valori riferiti a tempi diversi, sviluppando calcoli per dimostrare di avere diritto ad ulteriori somme.

4. – Il primo profilo del primo motivo pare fondato, visto che effettivamente i giudici del merito hanno si applicato le tabelle del 1922, ma – se non altro stando a quanto risulta dal tenore letterale della sentenza di appello, qui gravata -senza adeguare il risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè senza tener conto dell’aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale; invece, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di “personalizzare” il criterio adottato al caso concreto, occorreva attualizzare lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa; e così contravvenendo a consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 2 marzo 2004, n. 4186; Cass. 2 luglio 2010, n. 15738).

5. – Quanto al secondo profilo del primo motivo, è effettivamente incongrua o insufficiente la motivazione con cui è stata negata la rilevanza del dato dell’invalidità civile riconosciuta: è invero apodittica l’affermazione che i relativi calcoli “… appaiono non giustificati… e dunque del tutto generici”, visto che invece tale valutazione è un dato sufficientemente specifico e la Corte di merito avrebbe allora dovuto valutare la sua (eventuale) rilevanza ai diversi fini del risarcimento del danno.

6. – Anche il secondo motivo è fondato: da quanto si rileva dal tenore letterale della sentenza di appello, rapportato al contenuto della sentenza di primo grado sul punto confermata e quale si desume dal ricorso in ossequio al principio di sua autosufficienza, per stabilire se l’acconto ricevuto fosse stato correttamente imputato occorreva sì rapportare le entità monetarie del dovuto e dell’acconto alla data del pagamento, ma tenendo conto del fatto che il primo comprendeva sia voci calcolate nel loro valore al tempo della liquidazione, sia voci calcolate nel loro valore al tempo del sinistro, con la conseguente necessità di operare distinte operazioni di devalutazione sulle singole componenti e di determinare il valore al momento dell’acconto mediante la somma degli esiti dei due differenti passaggi di calcolo. La carenza di tale specificazione rende impossibile controllare in questa sede se il risultato finale sia corretto, benchè ictu oculi la mancata differenziazione delle operazioni di devalutazione sulle singoli componenti liquidate comporta, con il rischio di un’errata conclusione, la necessità di operare nuovi calcoli, a verifica delle ragioni e dei passaggi analiticamente esposti dal ricorrente.

7. – Pertanto, si propone l’accoglimento del ricorso (e, quanto al primo profilo del primo motivo, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1), con cassazione della gravata sentenza in ordine ai punti investiti dalle censure e rinvio alla medesima Corte di appello in diversa composizione”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie, nè alcuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso è accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio allo stesso giudice che la ha pronunciata, ma in diversa composizione, il quale provvederà a regolare le spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

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