Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22708 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 04/04/2019, dep. 20/10/2020), n.22708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 622/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Novecento s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 114/33/11, depositata il 8 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2019

dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 114/33/11 del 08/11/2011 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 68/05/2008 della Commissione tributaria provinciale di Mantova (di seguito CTP), la quale, in accoglimento del ricorso della Novecento s.r.l., annullava l’atto di contestazione ed irrogazione della sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 5, comma 5, per IVA indebitamente rimborsata relativamente agli anni 2002, 2003 e 2004;

1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata: a) la società contribuente aveva chiesto e ottenuto un rimborso IVA in ragione di costi sostenuti per il miglioramento, la trasformazione e l’ampliamento di un immobile di proprietà altrui, concesso in comodato; b) poichè detto rimborso era stato ritenuto non dovuto dall’Amministrazione finanziaria, veniva notificato alla Novecento s.r.l. il conseguente atto di contestazione sanzioni, impugnato davanti alla CTP; c) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente; d) l’Agenzia delle entrate proponeva appello davanti alla CTR;

1.2. la CTR rigettava l’appello, osservando, per quanto interessa in questa sede, che “le spese relative alle opere eseguite su beni di terzi, non rientrano tra quelle di cui all’art. 108, comma 3 del TUIR, bensì in quelle di cui all’art. 103 del TUIR, soggette ad ammortamento del costo. Pertanto l’Iva afferente tali costi è da ritenersi rimborsabile”;

2. l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. la Novecento s.r.l. non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata;

4. con ordinanza resa all’udienza del 14/11/2017 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite sulla questione controversa e, quindi, trattata in camera di consiglio all’udienza di cui in epigrafe.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108, comma 3, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 3, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo errato la CTR ad affermare che le spese eseguite su beni di terzi rientrano tra quelle di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 103 e non già tra quelle di cui all’art. 108, comma 3, del medesimo decreto;

1.2. si tratterebbe, infatti, di spese prive di autonoma funzionalità, non separabili dal bene principale, sicchè troverebbe applicazione il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 108, comma 3, con conseguente deducibilità nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio e inapplicabilità, in quanto oneri pluriennali, della procedura di ammortamento, nonchè non riconoscibilità del diritto al rimborso di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. c);

2. il motivo è parzialmente infondato, nei limiti di quanto appresso si dirà;

2.1. il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, lett. c), va letto, come ricavabile dalla recente Cass. S.U. n. 11533 del 11/05/2018, alla luce del principio unionale della neutralità dell’IVA, che ha carattere tendenzialmente assoluto (CGUE 28 febbraio 2018, in causa C-672/16; CGUE 14 settembre 2017, in causa C-132/16; CGUE 18 luglio 2013, in causa C-124/12; CGUE 29 ottobre 2009, in causa C-29/08);

2.2. ne consegue che il diritto al rimborso dell’eccedenza detraibile previsto dalla disposizione sopra menzionata spetta anche alle opere eseguite su beni immobili di proprietà di terzi, purchè sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche se quest’ultima sia potenziale o di prospettiva (cfr. Cass. S.U. n. 11533 del 2018, cit., sia pure in ipotesi, peraltro pienamente assimilabile, di lavori di ristrutturazione e manutenzione eseguiti su bene concesso in locazione);

2.3. in particolare, è stato precisato che “l’esercente attività d’impresa o professionale può dedurre dai redditi d’impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purchè sussista il requisito dell’inerenza, avente valenza qualitativa, e quindi da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l’attività svolta” (Cass. n. 23278 del 27/09/2018; sul concetto di inerenza si veda funditus Cass. n. 18904 del 17/07/2018);

2.4. nel caso di specie, trova applicazione il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, lett. c), con conseguente diritto della società contribuente ad ottenere il rimborso del credito IVA (non contestato con riferimento al suo ammontare), ove sia provato il nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene oggetto di ristrutturazione e l’attività commerciale svolta;

2.5. quest’ultima valutazione costituisce una questione di merito che la CTR ha omesso di effettuare, sicchè la sentenza impugnata va cassata in parte qua e rinviata per nuovo esame, affinchè il giudice del rinvio accerti se i costi sostenuti siano inerenti all’attività di impresa, con conseguente detraibilità dell’IVA ed eventuale non debenza delle sanzioni comminate;

3. in conclusione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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