Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22708 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 11/09/2019), n.22708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5942-2018 proposto da:

N.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUPI VITTORIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE per il RICONOSCIMENTO della PROTEZIONE

INTERNAZIONALE di ROMA (OMISSIS) SEZIONE DI ANCONA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 189/2018 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Presidente Relatore Dott. GENOVESE

FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione adottata dal Tribunale di quella stessa città che aveva ha respinto il ricorso proposto dal sig. N.B., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Ancona che non aveva accolto le richieste di protezione internazionale e quella di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, invocati sulla base di una vicenda personale che, secondo il giudice del gravame, era privatistica e poco credibile sicchè, considerata l’assenza dei presupposti (violenza indiscriminata nel Paese a quo) per il riconoscimento della protezione, andavano respinte tutte le richieste, anche quelle di protezione umanitaria, atteso che quella narrata non era sussumibile nell’ambito del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non essendo stati neppure allegate le ragioni di fragilità, giustificative della richiesta di protezione umanitaria.

Avverso tale provvedimento ricorre il sig. J. con quattro mezzi, con i quali lamenta vizi motivazionali e plurime violazioni di legge.

Il Ministero ha resistito con controricorso.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

La prima doglianza (mancata traduzione del provvedimento della Commissione territoriale in lingua conosciuta) è infondato sulla base dei principi elaborati da questa Corte e secondo cui: la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa. (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7385 del 22/03/2017).

E’ invece manifestamente fondata la seconda censura che lamenta la carenza assoluta di motivazione da parte della Corte territoriale. Infatti, sappiamo dalla decisione impugnata che la narrazione del richiedente asilo è inattendibile e contraddittoria ma non anche il perchè, atteso che di quella narrata (che riguarderebbe vicende di vita private e di giustizia ordinaria), di cui il ricorrente assicura il dettagliatissimo resoconto, nulla è riportato, nemmeno in via sintetica dal giudice del gravame. L’accoglimento del mezzo in esame assorbe anche i restanti due mezzi (relativi al riconoscimento di forme di protezione diverse).

Di conseguenza, in accoglimento del detto primo motivo di ricorso (assorbiti i restanti), deve essere cassato il decreto impugnato e la causa rinviata al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo e assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di questo grado.

Così deciso in Roma, nella mera di Consiglio della 6-1, sezione civile, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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