Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22708 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 08/11/2016), n.22708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19624/2015 R.G. proposto da:

L.R.A., c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato

Giuseppina Di Risio per mandato su foglio unito al ricorso ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Circonvallazione

Trionfale, n. 123, presso lo studio dell’avvocato Michele Roselli;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del 26.5.2015 della corte d’appello di Bari;

Udita la relazione all’udienza in Camera di consiglio del 26 maggio

2016 del Consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

rigettarsi il ricorso.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex lege n. 89 del 2001, alla corte d’appello di Lecce depositato in data 11.5.2012 L.R.A. formulava richiesta di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata relativamente al processo penale concluso con sentenza del tribunale di Bari n. 1356/2011 ed al processo penale concluso con sentenza del g.u.p. del tribunale di Vasto n. 107/2011.

Con decreto dei 6/19.12.2014 la corte d’appello di Lecce dichiarava la propria incompetenza per territorio limitatamente al processo penale definito con sentenza del g.u.p. del tribunale di Vasto.

Nei termini di rito L.R.A. riassumeva il giudizio dinanzi alla corte d’appello di Bari.

Il Ministero della Giustizia non si costituiva.

Con decreto del 26.5.2015 la corte d’appello di Bari dichiarava la propria incompetenza territoriale e la competenza per territorio della corte d’appello di Campobasso.

Esplicitava la corte che il tribunale di Vasto è ricompreso nel distretto della corte d’appello de L’Aquila, sì che ex art. 11 c.p.p., si prefigurava la competenza della corte d’appello di Campobasso.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per regolamento di competenza L.R.A.; ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale della corte d’appello di Bari con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2 .

Col ricorso a questa Corte di legittimità L.R.A. ha dedotto che svolge fin dal 5.6.2002 funzioni di v. procuratore generale presso la procura generale presso la corte d’appello di Campobasso; che siffatta circostanza, per nulla valutata dalla corte d’appello di Bari, impone conseguentemente ex art. 11 c.p.p., l’individuazione nella medesima corte d’appello barese del giudice competente ratione loci.

Il ricorso per regolamento di competenza va respinto.

E’ sufficiente, per un verso, ribadire l’insegnamento di questa Corte di legittimità alla cui stregua, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 16.3.2010, n. 6307).

E’ sufficiente, per altro verso, precipuamente con riferimento alla prospettazione di cui al ricorso, recepire la puntualizzazione del pubblico ministero, secondo cui la circostanza che il ricorrente sia magistrato, che esercita le sue funzioni presso la procura generale presso la corte d’appello di Campobasso, non determina un ulteriore spostamento della competenza, atteso che l’art. 30 bis c.p.c., è da intendere nei termini restrittivi quali prefigurati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 147/2004; più esattamente che nella fattispecie non si è al cospetto di un’azione civile concernente le restituzioni ed il risarcimento del danno da reato di cui sia stato parte un magistrato, sì che si renda necessario un ulteriore spostamento della competenza quale determinata ai sensi del combinato disposto della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1 e art. 11 c.p.p..

Il dipendenza del rigetto del ricorso va dichiarata la competenza (permane impregiudicata la declaratoria di competenza) della corte d’appello di Campobasso.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

Si evidenzia che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), (cfr., Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; dichiara la competenza della corte d’appello di Campobasso.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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