Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22708 del 02/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 02/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 02/11/2011), n.22708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M., titolare dell’omonima impresa edile, (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 251, presso lo

studio dell’avvocato SARACINO MARIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FOLLIERI ROSARIO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) (OMISSIS);

– Intimato –

avverso la sentenza n. 105/2010 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 28/05/2010, depositata l’01/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Saracino Maria (delega avvocato Follieri), difensore

del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso come da relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. G.M., titolare dell’omonima impresa edile, ricorre per la cassazione della sentenza n. 105/10 della Corte di appello di Campobasso, pubblicata addì 1.7.10, con cui è stato, tra l’altro, nei suoi confronti parzialmente accolto l’appello dispiegato dalla controparte Condominio (OMISSIS) avverso la sentenza del di 11.7.06 del Tribunale di Larino – sez. dist. di Termoli, resa sull’opposizione del Condominio avverso il precetto di pagamento intimatogli dal G. per 11.600,54. L’intimato non deposita controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi definito per manifesta, fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Il G. si duole – benchè invocando l’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 quale violazione dell’art. 325 cod. proc. civ. e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 – del mancato rilievo dell’inammissibilità, per tardività, dell’appello, proposto con atto notificato il 14.9.06 avverso una sentenza di primo grado in materia di opposizione a precetto, a sua volta notificata in data 18.7.06.

4. – Il motivo è manifestamente fondato, visto che, stando al contenuto degli atti come trasfuso – in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso ed in rapporto al vizio concretamente dedotto – nel ricorso (ed in relazione alla relativa documentazione, effettivamente ammissibile in questa sede in relazione al vizio denunciato), l’appello è stato dispiegato con atto notificato oltre il termine di trenta giorni a tal fine fissato non applicandosi, per giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, la sospensione feriale neppure alle opposizioni a precetto ed alle relative impugnazioni (per tutte, v., di recente, Cass. 6 aprile 2011, n. 7854).

5. – Più radicalmente, peraltro, l’appello doveva essere qualificato inammissibile, in quanto dispiegato avverso una sentenza in materia di opposizione a precetto, pubblicata dopo il 1 marzo 2006 (e, beninteso, prima del 4 luglio 2009), così ricadendo nel regime di mera ricorribilità per cassazione derivante dalla successione temporale dei differenti testi, via via riformati, dell’art. 616 cod. proc. civ. (per tutte, v. Cass. 12 maggio 2011, n. 10451).

6. – In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso, per il caso che non si ritenga possibile, con il presente rito camerale, pronunciare sul medesimo per rilevare che l’appello non poteva essere proposto e cassare senza rinvio I a sentenza di secondo grado; ed in entrambi i casi ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie, ma il difensore del ricorrente è comparso in camera di consiglio per essere sentito.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, ritenendo prevalenti gli argomenti per l’accoglimento della doglianza sulla tardività (vedasi punto 4 della relazione). Pertanto, ai sensi degli artt. 382, 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va accolto e, poichè il dispiegato appello non poteva essere proseguito, l’impugnata sentenza di secondo grado va cassata senza rinvio; e le spese di questo giudizio seguono la soccombenza dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la gravata sentenza di secondo grado; condanna l’intimato, in pers. del leg. rappr.nte p.t., alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

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