Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22707 del 20/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2020, (ud. 18/04/2019, dep. 20/10/2020), n.22707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26191/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

VARVARITO LAVORI s.r.l., (C.F.: (OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv.ti Tommaso

Rolfo e Gabriele Paloscia, giusta procura in calce al controricorso,

domiciliato in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 867/17/2014, pronunciata il 7 aprile 2014 e depositata il

30 aprile 2014;

udita la relazione svolta nell’udienza del 18 aprile 2019 dal

Consigliere Fabio Antezza;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Mastroberardino Paola, che ha concluso per l’inammissibilità, in

sub. rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente, l’Avv. GianMario Rocchitto dell’Avvocatura

Generale dello Stato, che ha insistito per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La sezione staccata di Firenze della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in accoglimento dell’appello proposto da Varvarito Lavori s.r.l. contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze n. 70/16/13, ha annullato l’avviso di accertamento notificato alla società dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.”) il 13.4.2011, per il recupero della somma di Euro 16.751,69 (oltre interessi e indennità di mora), corrispondente ad un debito di imposta che Varvarito aveva compensato il 21.8.2003 (mediante presentazione del mod. F24) con un credito di pari ammontare sorto nel primo semestre del 2002, derivante dal suo diritto al rimborso delle accise versate su gasolio destinato all’autotrazione

2. La CTR – premesso che la compensazione era stata operata oltre il termine annuale previsto dalla legge, ed era pertanto tardiva ha accolto l’eccezione, riproposta dall’appellante nel grado, di prescrizione del diritto dell’Agenzia al recupero del tributo, rilevando che il termine di prescrizione quinquennale previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 15 scadeva, al più tardi, il 30.6.2008 e che l’avviso, notificato nel 2011, non risultava preceduto da alcun atto interruttivo, non potendo ritenersi tale il p.v.c. del 41 9.7.2007 con il quale era stata accertata la violazione.

3. Contro la sentenza, depositata il 30.4.2014, l’A.D. propone ricorso per cassazione, affidato ad una motivo; la contribuente si difende con controricorso, ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 15 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative; di seguito TUA), nella sua formulazione originaria, applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche apportatevi dal D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, art. 1, comma 1, lett. r, e del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 4 ter, comma 1, lett. c, conv., con modif., nella L. 1 dicembre 2016, n. 225).

1.2.L’A.D. lamenta che la CTR non abbia fatto applicazione dell’art. 15 cit., comma 1, secondo periodo che stabilisce che, in caso di comportamenti omissivi, il termine di prescrizione del credito per accise decorre dalla data della scoperta del fatto illecito. A dire della ricorrente, il primo periodo della norma, che si limita a fissare in cinque anni la durata di detto termine, regolerebbe le sole ipotesi di recupero delle accise dovute e non versate alle scadenze predeterminate previste dalla legge, mentre la compensazione effettuata illegittimamente (ovvero tardivamente) andrebbe ascritta ad un diverso comportamento omissivo del contribuente, anch’esso concretizza,ntesi nel mancato versamento dell’imposta dovuta, ma disciplinato dal secondo periodo: nella specie, pertanto, il termine di prescrizione avrebbe dovuto ritenersi decorrente dalla data della scoperta del fatto, intervenuta il 10.7. 2007, sicchè esso non era ancora spirato alla data di notifica dell’avviso.

1.3. Il motivo è infondato.

1.4. Va escluso, infatti, che la tardiva compensazione di un debito d’imposta (in materia di accise) con un corrispondente credito possa, di per sè, essere considerato “comportamento omissivo” tale da far coincidere il dies a quo del termine di prescrizione del diritto con il “momento della scoperta del fatto illecito”.

1.5. La tesi interpretativa dell’A.D. non trova riscontro nella formulazione letterale dell’art. 15 cit., comma 1, primo periodo che si applica ogni qual volta il diritto dell’Amministrazione ad ottenere la corresponsione delle accise sia maturato (ovvero quando è scaduto il termine entro il quale l’imposta deve essere versata) e il relativo pagamento sia stato omesso dal debitore, mentre non opera alcuna distinzione in ordine alle ragioni di tale omissione; la tesi, peraltro, finisce col sostanziarsi in una interpretatio abrogans di detta disposizione, che non avrebbe ragione di esistere se il mero fatto del mancato versamento dovesse equipararsi al “comportamento omissivo” che, ai sensi del secondo periodo del medesimo articolo, fa decorrere il termine di prescrizione dalla data della sua scoperta.

1.6.Per comportamento omissivo deve, piuttosto, intendersi una condotta illecita volta a celare la debenza dell’imposta – attraverso alterazioni documentali o contabili (ad. es. omesse o infedeli dichiarazioni, omesse fatturazioni) o altro- di non immediata e facile percezione da parte dell’Amministrazione finanziaria, tanto da dover essere “scoperta” (evidentemente all’esito di apposita indagine o, quantomeno, a seguito di successiva autodenuncia del contribuente).

1.7.Nella fattispecie in esame Varvarito Lavori s.r.l. non ha tentato di occultare il debito di imposta, ma si è limitata a compensarlo con un proprio controcredito effettivamente sussistente; dal suo canto, l’A.D., lungi dallo svolgere apposita verifica diretta a “scoprire” l’omesso versamento, non ha fatto altro che constatare l’illegittimità della compensazione, in quanto operata tardivamente, sulla scorta della stessa documentazione approntata dalla contribuente.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’A.D. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Varvarito Lavori s.r.l., che liquida in Euro 2.900,00 oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA., come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

 

 

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