Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22707 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15252/2015 proposto da:

D.N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DI NUNZIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA, (OMISSIS);

– intimata –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7322/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

D.N.A. ricorre, affidandosi ad unico motivo, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio, in controversia relativa ad impugnazione di cartella di pagamento, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto ritualmente notificato al contribuente il prodomico avviso di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione mentre Equitalia Gerit s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione di legge perpetrata dal Giudice di appello laddove aveva ritenuto valida la notificazione dell’avviso di accertamento effettuato nelle mani del portiere, senza che l’Ufficiale giudiziario avesse adempiuto alla formalità di attestare le avvenute ricerche delle persone preferenzialmente abilitate alla ricezione dell’avviso di accertamento.

2. La censura è fondata. La giurisprudenza consolidata di questa Corte (SS.UU. n. 8214/2005, n. 24536/2009; n. 22151/2013) statuisce che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto oltre che della assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale da detta norma stabilita. E’ pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata. Nel caso in esame, il mancato adempimento della suddetta formalità risulta dalla stessa sentenza impugnata.

3. Ne deriva, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

4. La particolarità della vicenda processuale induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e quelle di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e quelle di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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