Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22707 del 02/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 02/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 02/11/2011), n.22707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

TREDICINE SERGIO, giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

O.G. (OMISSIS) quale erede di O.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BABUIN0 107 presso lo

studio dell’avvocato SCHIANO R. ANGELO, che lo rappresenta e difende,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 494/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Angelo R. Schiano che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – V.C. ricorre per la cassazione della sentenza n. 494/10 della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 22.3.10, di reiezione del suo appello avverso la sentenza del Tribunale di quel capoluogo n. 3807/09 del 23.3.09, con cui era stata dichiarata la risoluzione del contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo, già in corso con il locatore O.G., previo rigetto della sua eccezione di nullità del contratto stesso in quanto non registrato. Resiste con controricorso l’ O..

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-Bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi rigettato per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – La V. sviluppa un motivo, di violazione e falsa applicazione della norma della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346, ritenendo applicabile la sanzione di nullità per omessa registrazione anche al contratto in questione, benchè stipulato anteriormente, anche perchè esso si sarebbe rinnovato – per essere escluso dalla L. 27 luglio 1978, n. 392 – almeno una volta sotto il vigore della nuova norma.

4. – L’argomentazione svolta dalla V. sulla costituzionalità della norma (fino a pag. 10 del ricorso) non impinge però nella ratio decidendi posta dai giudici di appello a fondamento della loro decisione e cioè sull’inapplicabilità della medesima, in ragione del generalissimo canone della normale irretroattività della legge: tale conclusione è in sè del tutto corretta, non potendo applicarsi retroattivamente una norma relativa al momento genetico del rapporto e precisamente riguardante requisiti lato sensu formali dell’atto da cui questo trae origine.

5. – E’ vero che poi la V. sviluppa in ricorso l’ulteriore spunto dell’intervenuta rinnovazione del contratto sotto il vigore della nuova norma; eppure – come puntualmente eccepito dal controricorrente (v. pie di pag. 9 e pag. 10 del controricorso) – la questione si deve definire nuova, siccome posta per la prima volta in sede di legittimità: infatti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, la V. non prospetta in quale passaggio degli atti del giudizio di merito ella avrebbe prospettato l’applicabilità della norma in esame al contratto in quanto rinnovatosi annualmente, per non essere il medesimo sottoposto alla legge L. n. 392 del 1918, almeno nel corso del 2005 e quindi successivamente all’entrata in vigore della norma.

6. – Pertanto, si propone il rigetto del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, la ricorrente ha presentato memoria, ai sensi del terzo comma dell’art. 380-Bis cod. proc. civ., ma il suo difensore non ha chiesto di essere ascoltato; è comparso in camera di consiglio, invece, il difensore del controricorrente.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, visto che le repliche alla stessa, contenute nella memoria depositata dalla ricorrente, benchè esprimano la soggettiva opinione della parte in ordine ai vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione medesima. Invero, in punto di diritto va ribadita la non retroattività della norma invocata e, in punto di fatto, la inammissibilità, per novità e mancato rispetto del principio di autosufficienza (nella rigorosa interpretazione data di questo dalla Suprema Corte, confermata anche dopo le riforme di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69), dell’argomentazione sull’intervenuta rinnovazione del contratto sotto il nuovo regime: visto che anche nella ripetuta memoria la ricorrente non indica in quale specifica sede processuale dei giudizi di merito tale argomentazione sarebbe stata ritualmente ed espressamente proposta.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità nell’entità reputata equa come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna V.C. al pagamento, in favore di O.G., delle spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

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