Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22706 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 11/09/2019), n.22706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5583-2018 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato TALAMONE ALBERTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (C.F. (OMISSIS)) COMMISSIONE PER LA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA

GENERALE dello STATO che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

PREFETTO DELIA PROVINCIA DI VARISE;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 564/2018 del GIUDICE DI PACE di TORINO,

depositato il 12/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Presidente Relatore Dott. GENOVESE

FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di Pace di Torino ha convalidato il provvedimento del Questore di Varese, dell’11 gennaio 2018, che ha disposto il trattenimento del signor M.R., espulso dal Prefetto di Varese, presso il centro di permanenza per i rimpatri di Torino. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il signor M.R., a mezzo dell’avv. Talamone Alberto, che non allega nè versa in atti il mandato rilasciato ad Esso difensore.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto mancante della procura speciale a ricorrere in Cassazione, indicazione che non viene spesa nel ricorso non emergendo, neppure in via di allegazione, il rilascio della procura al difensore (avv. Talamone) da parte del predetto signor M.R..

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico del difensore, alla luce del principio di diritto, già enunciato da questa Corte, secondo cui L’inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l’attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d’inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 14281 del 2006).

Nella specie, ancor più, si tratta di vera e propria inesistenza del potere rappresentativo, da parte del difensore.

Alla inammissibilità del ricorso non segue l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di materia esente.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il difensore del ricorrente, avv. Talamone Alberto alla rifusione delle spese processuali che si liquidano, in favore del Ministero controricorrente, nella misura di Euro 2.100,00 oltre SPAC e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-1a sezione civile, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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