Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22706 del 11/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/08/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 11/08/2021), n.22706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10977-2020 proposto da:

N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI

186, presso lo studio dell’avvocato JACOPO MARIA PITORRI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistenti –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7715/2019 della Corte di Appello di Roma

pubblicata il 11/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/4/2021 dal consigliere Dott.ssa Meloni Marina.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 11/12/2019, ha confermato il provvedimento del Tribunale di Roma che a sua volta aveva confermato il rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in ordine alle istanze avanzate da N.S. nato in Nigeria il 1/1/1995, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dallo Stato della Nigeria aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma di essere fuggito dal proprio paese in quanto suo padre poliziotto aveva ucciso un malvivente ed era stato riconosciuto dai membri della sua banda che lo avevano ucciso insieme a suo fratello. Pertanto temeva in caso di rimpatrio di essere ucciso anche lui.

La Corte di Appello in particolare ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8 ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonché una situazione di elevata vulnerabilità individuale.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione del dovere di cooperazione istruttoria officiosa, in relazione alla Direttiva 2004/83/CE in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 perché la Corte ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni del ricorrente in ordine alla situazione di pericolo nel paese di origine nonostante le notizie attestate da numerosi siti online.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 7 e 14, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria nonostante le condizioni sociopolitiche del paese di origine.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, lett. C) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente, non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.

Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denuncia illegittimità costituzionale, in materia di controversie di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, per violazione degli artt. 3,24,111,113 Cost., rispettivamente in riferimento alla previsione della abolizione di un grado di giudizio ed al termine di impugnabilità del decreto solo in Cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado.

Il ricorso proposto è inammissibile.

I motivi di ricorso, contengono in realtà una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione del Tribunale territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto diretti a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento circa l’intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente.

La parte non può, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056). Il mezzo in esame contiene, per contro, censure di merito, cumulativamente riferite alle varie forme di protezione, e volte ad ottenere una rivisitazione, in senso favorevole all’istante, delle circostanze di fatto già considerate dal giudice.

La Corte di Appello di Roma ha confermato il provvedimento della Commissione Territoriale ritenendo non credibili le affermazioni del ricorrente in quanto incoerenti, inattendibili ed inverosimili. La censura

– si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v.Cass., sez. un., n. 8053/2014).

In ordine al dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per accertare la situazione oggettiva relativa al Paese di origine occorre considerare che il giudice territoriale non è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria in quanto pur avendo ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio né integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali della persona ha comunque indagato verificando, sulla base del rapporto internazionale indicato in motivazione e citando le fonti di informazione, che la situazioni del Delta State in generale e quella della zona di provenienza del ricorrente non comportano il rischio di un danno grave derivante da violenza indiscriminata.

In riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria il Giudice ha ritenuto inesistente il rischio di un danno grave derivante da violenza generalizzata ed indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale escludendo così i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. C). Quanto alle ipotesi di cui all’art. 14, lett. A) e B), non opera il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 ove, come nella specie, il giudice di merito abbia ritenuto non credibile la dichiarazione dello straniero dando conto delle ragioni di tale convincimento.

In ordine poi ai motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano, ‘In ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria il motivo si rileva inammissibile in quanto censura l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente. Del tutto generica, comunque si mostra la doglianza avverso il diniego di protezione umanitaria: il ricorrente invero, a fronte della valutazione espressa con esaustiva indagine officiosa dal Tribunale di merito (in sé evidentemente non rivalutabile in questa sede) circa la insussistenza nella specie di situazioni di vulnerabilità non ha neppure indicato se e quali ragioni di vulnerabilità avesse allegato, diverse da quelle esaminate nel provvedimento impugnato.

Infine il quinto motivo di ricorso in merito alla questione pregiudiziale di costituzionalità è inammissibile in quanto non si applica al caso in esame il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis tanto è vero che il ricorso è avverso la sentenza della Corte d’appello, non del Tribunale. Pertanto nel presente giudizio il grado di appello era presente e pertanto la questione non è rilevante nel caso in esame.

In ogni caso il ricorrente solleva una questione di legittimità costituzionale sulla quale questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, ritenendola irrilevante e manifestamente infondata, con sentenza sez.1 n. 17717 del 27/6/2018 e n. 27700 del 30/10/2018. Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva del Ministero.

Infine deve darsi atto che sussistono nella specie i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA