Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22706 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11700/2015 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI VALTULINI, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO UFFICIO

CONTROLLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6813/66/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 15/12/2014, depositata

il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Paolo Panariti per delega dell’Avvocato Giovanni

Valtulini difensore del ricorrente che si riporta agli scritti del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.E. ricorre, su sei motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna ne aveva dichiarato inammissibile il proposto ricorso per revocazione della sentenza n. 121/64/12, depositata il 18.9.2012 della stessa C.T.R..

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo – rubricato: tempestiva proposizione del ricorso per revocazione: violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’art. 327 c.p.c., il ricorrente lamenta l’errata valutazione temporale dell’intempestività del ricorso per revocazione che, al contrario, sarebbe stato legittimamente proposto entro l’anno dal deposito della sentenza.

2. La censura è fondata. Il Giudice della revocazione ha erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, facendo applicazione del nuovo disposto dell’art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, che ha fissato in sei mesi il termine per la proposizione del ricorso per revocazione. Infatti, a mente dell’art. 58, comma 1, di tale legge “Atto salvo quanto previsto dai commi precedenti, le disposizioni delle presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore” e l’odierno giudizio risulta essere stato instaurato nel 2008 e, quindi, anteriormente al 4.7.2009 data di entrata in vigore della novella.

3. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso (comportante l’assorbimento dei restanti), la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice della revocazione anche per il regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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