Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22706 del 02/11/2011

Cassazione civile sez. II, 02/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 02/11/2011), n.22706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IMPRESA EDILE RESTAURI SPECIALI s.n.c. di Pambianco Mauro e Sorce

Giuseppe & C., in persona del legale rappresentante pro

tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avvocato Villanacci Gerardo, elettivamente domiciliata in Roma,

via Pasquale Stanislao Mancini n . 2, presso lo studio dell’Avvocato

Pietro Maria Putti;

– ricorrente –

e

Z.A. e ZA.AN.MA., quale curatrice

dell’inabilitato Z.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 444 del 2008,

depositata il 12 luglio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato Amalia Falcone per delega;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PATRONE Ignazio, il quale nulla ha osservato sulla relazione ex art.

380-bis cod. proc. civ.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Fermo ha condannato Z.A. e Za.An.Ma. – curatrice dell’inabilitato Z. A. – al pagamento della somma di Euro 8.300,00, oltre al contributo previdenziale e all’IVA, all’architetto N.F. e di Euro 80.000,00 alla Impresa Edile Restauri Speciali s.n.c. di Pambianco Mauro e Sorce Giuseppe & C., terza chiamata in causa; somme spettanti al N. per l’opera professionale prestata nel periodo marzo 1997 – febbraio 1999 in favore dello Z., e all’Impresa per l’intervento di manutenzione e restauro dell’immobile denominato (OMISSIS), di proprietà dello Z.;

che, con sentenza depositata il 12 luglio 2008, la Corte d’appello di Ancona ha accolto parzialmente l’appello proposto da Z. A. e da Za.An.Ma., nella qualità, e ha condannato la parte appellante al pagamento all’impresa della somma di Euro 40.000,00, oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo, e ha respinto l’appello proposto contro il N., confermando le statuizioni della sentenza di primo grado in ordine al relativo rapporto processuale e all’accertamento dell’avvenuta risoluzione del contratto da parte del sig. Z., non contestata dalle controparti;

che l’Impresa Edile Restauri Speciali s.n.c. di Pambianco Mauro e Sorce Giuseppe & C. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza;

che gli intimati non hanno resistito con controricorso;

che, con l’unico motivo di ricorso, l’Impresa ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione delle norme di diritto sostanziale in materia di appalto e di risarcimento del danno, dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia determinato in Euro 40.000,00 la somma ad essa ricorrente dovuta pur avendo ritenuto che il saldo dei lavori eseguiti e non pagati ammontasse a Euro 32.787,72 e che a detta somma dovessero essere aggiunti l’IVA, pari ad Euro 6.557,44, e gli interessi legali maturati, pari ad Euro 6.680,65, pervenendosi così ad una somma superiore a quella liquidata;

che la ricorrente si duole altresì del mancato riconoscimento del danno da svalutazione monetaria;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta la prescritta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione: “… Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata è stata depositata il 12 luglio 2008, ad essa si applica, pertanto, la disciplina processuale introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, e segnatamente l’art. 366-bis cod. proc. civ., a norma del quale i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 c.p.c., n. 5), dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), e, qualora il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Nella specie, il quesito di diritto è del tutto mancante.

Nè può ritenersi ammissibile il motivo nella parte in cui si denuncia contraddittorietà della motivazione, pur non essendo detto vizio espressamente enunciato nella rubrica, in quanto non contiene alcun momento di sintesi, omologo al principio di diritto, in grado di circoscriverne i limiti e di non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. n. 20603 del 2007).

Sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio;

che il Collegio condivide la proposta di decisione;

che le deduzioni svolte dalla ricorrente nella memoria difensiva, nella quale si evidenzia come la censura proposta sia riconducibile al vizio di motivazione contraddittoria piuttosto che alla denunciata violazione di legge, non appaiono idonee ad indurre a diverse conclusioni;

che invero, pur volendo aderire alla qualificazione della censura nei termini indicati dalla ricorrente, occorre rilevare che questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione;

che ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., n. 20603 del 2007);

che, al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata;

che non si può dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass. n. 27680 del 2009);

che nella specie il motivo di ricorso è privo di tale momento di sintesi, iniziale o finale, costituente un quid plurxs rispetto all’illustrazione dei motivi, tale non potendosi ritenere il periodo finale del ricorso, nel quale si legge alla luce delle suesposte considerazioni emerge la contraddittorietà e l’erroneità della sentenza dei giudici di appello i quali, pur riconoscendo fondata la pretesa della ditta Restauri Speciali, liquidano a favore della medesima una somma insufficiente sia a contenere la sorte, IVA e interessi, che a risarcire correttamente il danno riconosciuto in danno dell’appellata;

che invero nelle proposizioni riportate non è dato cogliere quale sia il fatto controverso in relazione al quale si assume la motivazione contraddittoria, nè, prescindendosi dalla lettura del motivo, emergono le ragioni per le quali la motivazione sarebbe contraddittoria;

che, d’altra parte, non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la l. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che, invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della l. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass. n. 22578 del 2009; Cass. n. 7119 del 2010);

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

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