Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22705 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.28/09/2017),  n. 22705

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3957-2016 proposto da:

L.S.D., R.B., A.P., C.V.,

CH.RA., CH.SA., M.V.,

CI.VI., domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli

avvocati VINCENZO RICCARDI, CLEMENTINA DI ROSA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

19/06/2015, procedimento R.G.V.G. nn. 59332+Altri;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato:

che L.S.D. e gli altri ricorrenti nominati in epigrafe hanno impugnato per cassazione, sulla scorta di quattro mezzi di ricorso, il decreto della corte di appello di Roma che ha giudicato improponibile il ricorso da loro proposto il 5.10.2010 per ottenere l’equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, del danno derivato dall’eccessiva durata di un processo che essi avevano introdotto davanti al TAR Campania il 22.10.1991 (ancora pendente alla data della domanda di equa riparazione);

che la corte di appello ha dichiarato l’improponibilità del ricorso ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, ritenendo che i ricorrenti non avessero dimostrato di aver presentato l’istanza di prelievo nell’ambito del giudizio presupposto;

che, per pervenire al suddetto giudizio di fatto, la corte territoriale ha ritenuto inidonea a dimostrare l’intervenuta presentazione dell’istanza di prelievo la produzione documentale dei ricorrenti avente ad oggetto la copia di detta istanza munita di timbro del TAR Campania con data 23.11.2009, ma priva della sottoscrizione del funzionario che avrebbe ricevuto l’atto e del numero di registro della domanda;

che la corte d’appello ha supportato il proprio ragionamento decisorio valorizzando il “dettaglio ricorso” depositato dalla difesa erariale nonchè l’attestazione del funzionario del TAR Campania secondo cui negli atti del fascicolo presupposto non risulterebbero presentate istanze di prelievo in data 23.11.2009;

che il Ministero dell’Economia non ha depositato controricorso, limitandosi a depositare comparsa ai fini della discussione orale;

considerato:

che con il primo motivo di ricorso – riferito alla violazione del L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche recate dal D.L. n. 83 del 2012) e dell’art. 738 c.p.c. – i ricorrenti lamentano che la corte d’appello abbia omesso di disporre l’acquisizione di copia degli atti del fascicolo d’ufficio del giudizio presupposto;

che con il secondo motivo di ricorso – riferito alla violazione del R.D. n. 642 del 1907, art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 71, comma 2, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo e dell’art. 6 CEDU – i ricorrenti lamentano che la corte d’appello abbia attribuito rilievo ad una circostanza (l’assenza del numero di registro sulla copia dell’istanza di fissazione dell’udienza presentata al TAR in data 23.11.2009) irrilevante ai fini della qualificazione di tale atto come “istanza di prelievo” ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 112 del 2008, art. 54;

che i suddetti motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;

che, infatti, questa Corte ha già chiarito che, nel modello processuale della L. n. 89 del 2001, sussiste un potere d’iniziativa del giudice, che gli impedisce di rigettare la domanda per eventuali carenze probatorie superabili con l’esercizio di tale potere (Cass. 16367/11, nonchè Cass. 4888/15, nella cui motivazione si precisa che “la natura camerale del procedimento di equa riparazione impone al giudice, anche ai sensi dell’art. 738 c.p.c., u.c., di provvedere alle acquisizioni probatorie necessarie, senza che ciò costituisca elusione dell’onere probatorio gravante sulla parte attrice”);

che quindi, a fronte della produzione di una copia di istanza di fissazione di udienza recante il timbro del TAR, la corte d’appello avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori ufficiosi di cui è titolare in forza della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, ed acquisire copia del fascicolo d’ufficio del giudizio presupposto, onde verificare direttamente se in tale fascicolo fosse presente l’originale dell’istanza di cui i ricorrenti avevano prodotto copia e se tale istanza fosse qualificabile come “istanza di prelievo” ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 112 del 2008, art. 54;

che pertanto i primi due mezzi di ricorso vanno accolti, con conseguente cassazione dell’impugnato decreto e rinvio alla corte territoriale perchè la stessa accerti, acquisendo anche di ufficio copia degli atti del giudizio presupposto, se in tale giudizio i ricorrenti avevano presentato una istanza qualificabile come istanza di prelievo;

che il terzo e quarto mezzo di ricorso – con i quali si denuncia, rispettivamente, il vizio di omesso esame di fatto decisivo e la violazione degli art. 6 CEDU e 47 Carta di Nizza in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa negando il diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata di un processo protrattosi per circa 18 anni, nel quale la pronuncia della decisione non era normativamente subordinata alla presentazione di istanze di prelievo – restano assorbiti dall’accoglimento dei primi due motivi di gravame.

PQM

 

accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti il terzo e il quarto, cassa il decreto gravato e rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Roma, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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