Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22705 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 11/09/2019), n.22705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28656-2016 proposto da:

COMUNE DI ISCHIA, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato DI MAGGIO GENNARO;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4373/2016 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 12/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 4373/44/2016 del 28 aprile 2016, pubblicata il 12 maggio 2016, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 7091/2015 del 23 febbraio 2015, la quale – in parziale accoglimento del ricorso proposto dal contribuente M.G. avverso l’avviso di pagamento della somma di Euro 2.697,00 a titolo di differenza della tassa sui rifiuti solidi urbani, dovuta al comune di Ischia per l’anno 2012 – aveva disposto la riduzione del tributo, rimettendone la riliquidazione all’Ente impositore.

2. – Il Comune di Ischia, in persona del sindaco in carica pro tempore, ha proposto, con atto del 6 dicembre 2016, ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Con memoria del 29 maggio 2019 l’Ente impositore ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

3. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza appellata, osservando: il ricorrente, esercente una impresa alberghiera nei locali dell’immobile tassato, aveva comunicato la chiusura stagionale della attività per l’esecuzione di lavori di manutenzione della struttura alberghiera; l’Ente impositore ha omesso di procedere ai doverosi controlli, mediante “uno o più sopralluoghi (…) al fine di verificare se l’albergo era stato chiuso (…) nel periodo in cui si sarebbero dovuti effettuare i lavori”; in mancanza dell’accertamento del contrario, “la struttura alberghiera deve ritenersi effettivamente chiusa”; sicchè il Comune non ha dimostrato che nel periodo in questione l’albergo producesse rifiuti.

4. – Con l’unico motivo di ricorso l’Ente impositore denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62,66 e 70, deducendo: nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi di riduzione del tributo contemplate dal cit. D.Lgs. 15 novembre 1993, art. 66; d. il cit. D.Lgs. 15 novembre 1993, art. 62, pone “una presunzione iuris tantum di produttività (dei rifiuti), superabile solo dalla prova contraria del detentore”; l’immobile era adibito ad albergo con “licenza di validità annuale e non stagionale”; l’Ente impositore non era tenuto a compiere alcun accertamento in ordine all’esercizio della impresa alberghiera; è ininfluente “la mera dichiarazione (del contribuente) di temporanea chiusura della attività”, irritualmente presentata dal contribuente; difetta la prova della concreta inutilizzabilità” dell’immobile; comunque la “mancata utilizzazione della struttura alberghiera per alcuni mesi dell’anno” non comporta la esenzione dal tributo, non ricorrendo la “obiettiva impossibilità di utilizzo”; erroneamente la Commissione tributaria regionale ha addossato all’Ente impositore l’onere della verifica della irrituale dichiarazione del contribuente.

5. – Il ricorso è fondato.

5.1 – La sentenza impugnata è inficiata dalla denunziata violazione di legge.

Giova premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di tassa sui rifiuti solidi urbani, il tributo ” è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) ” (Sez. 5, sentenza n. 3772 del 15/02/2013, Rv. 625621 – 01), in quanto la detenzione o la occupazione di locali e aree scoperte comporta una ” presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti “, alla quale, se non superata, consegue la soggezione al tributo (Sez. 5, sentenza n. 19459 del 18/12/2003, Rv. 569065 – 01; Sez. 5, sentenza n. 15083 del 05/08/2004, – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 17622 del 05/09/2016, Rv. 640781 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 9790 del 19/04/2018, Rv. 647738 – 01).

Orbene, in relazione al caso di specie, soccorrono esattamente in termini i principi di diritto recentemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali:

“In tema di TARSU, nel caso di esercizi alberghieri (…) ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura ” (Sez. 5, Sentenza n. 22756 del 09/11/2016, Rv. 641545 – 01; cui adde Sez. 5, Sentenza n. 33426 del 27/12/2018, Rv. 651995 – 01);

“la mancata utilizzazione di una struttura alberghiera per alcuni mesi dell’anno, in quanto determinata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’utente, o al mancato utilizzo di fatto, non è di per sè riconducibile alle fattispecie di esenzione dal tributo previste dal citato art. 62” (Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012, Rv. 622868 – 01).

Pertanto, alla stregua dei superiori principi di diritto, nella specie la mera dichiarazione del contribuente – di temporanea chiusura dell’albergo per l’esecuzione di lavori di manutenzione – non appare idonea a superare la presunzione di legge a carico del detentore dell’immobile. E affatto illegittimamente il giudice di merito ha addossato all’Ente impositore l’onere della prova contraria.

5.2 – Conseguono l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza e – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, nè residuando questioni controverse – la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante rigetto del ricorso introduttivo del contribuente

5.3 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Mentre la circostanza che la giurisprudenza di legittimità, esattamente in termini, si è consolidata dopo la introduzione della lite, consiglia la compensazione delle spese relative ai gradi di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide la causa nel merito, mediante rigetto del ricorso del contribuente.

Condanna il contribuente a rifondere le spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro milleottocento per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Compensa le spese dei gradi di merito.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della V Sezione Civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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