Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22705 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 08/11/2016), n.22705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24334/2012 proposto da:

I.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LAZIO 20-C, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FRANCESCO

DOTTO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO PLACHESI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 104/10/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 12/07/2010, depositata il 20/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il contribuente I.G., esercente la professione di commercialista, si opponeva al silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso IRAP per gli anni dal 2002 al 2006 con ricorso rigettato dal giudice di primo grado. L’Ufficio interponeva appello innanzi alla CTR dell’Emilia Romagna che, con la sentenza n. 104/10/10, depositata il 20/09/2012, condivideva le ragioni poste a base dell’appello ritenendo sussistenti i presupposti per l’assoggettamento del contribuente all’IRAP.

La CTR ha ritenuto che il contribuente si avvaleva della collaborazione temporanea di un praticante e di una segretaria ai quali aveva corrisposto compensi per l’attività svolta e che aveva espresso una potenzialità produttiva che non avrebbe potuto manifestare senza l’esistenza di un apparato organizzativo distinto da lui, costituito dalla collaborazione del praticante e della segretaria.

La stessa CTR, con ordinanza di correzione n. 21/10/11, depositata il 15 novembre 2011, ha corretto il dispositivo della sentenza nella parte in cui era stato ritenuto il rigetto anzichè l’accoglimento dell’appello dell’ufficio.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR come corretta affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita nei termini di legge, riservandosi di partecipare all’udienza di discussione della causa.

Il ricorrente deduce, col primo motivo, l’illegittimità dell’ordinanza di correzione della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 287 c.p.c. e art. 288 c.p.c., comma 2 e, comunque, il vizio di erronea motivazione ed ancora prospetta la nullità della sentenza stessa ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. Ritiene che la correzione della sentenza d’appello aveva avuto il fine di superare un insanabile contrasto tra il dispositivo e la motivazione, sostituendo totalmente il primo e così ribaltando interamente l’esito del giudizio.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 2238 c.c.. Lamenta l’erroneità della decisione della CTR nella parte in cui ha fatto riferimento, per affermare la sussistenza di un’autonoma organizzazione, a spese (per rappresentanza, partecipazione a convegni, somministrazione di alimenti, bevande ed altro) non solo di importo assai modesto ma anche giustificate dalla natura dell’attività, nonchè all’ammontare dei redditi e alla presenza di un praticante e di una collaboratrice occasionale.

Con il terzo motivo deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio. Il ricorrente sostiene che la decisione della CTR non è stata adeguatamente motivata con riferimento alla ritenuta sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione e, inoltre, ritiene che la motivazione sia contraddittoria ove dapprima ha affermato che lo stesso svolgeva il proprio lavoro senza dipendenti e con un modesto apporto di capitale e beni strumentali, per poi concludere che l’attività svolta poteva essere valutata come autonomamente organizzata in ragione di un apparato esterno al professionista risultante anche dal lavoro altrui.

In subordine, deduce con il quarto motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 2238 c.c., nonchè omessa motivazione relativamente all’annualità d’imposta 2002. Lamenta che, pur essendo l’istanza di rimborso relativa agli anni 2002, 2003 e 2004, la CTR ha valutato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’imposta IRAP in maniera unitaria, senza verificare la soggettività dell’imposta anno per anno.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 c.c. e segg., è esperibile per ovviare ai vizi meramente formali derivanti da una divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l’ideazione o l’intendimento del giudice e la sua materiale esteriorizzazione, non incidente sul contenuto sostanziale della decisione (Cass. n. 6768/1994).

Orbene, nella specie è evidente che il giudice di appello ha commesso un mero errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., in quanto dalla lettura della motivazione emergeva chiaramente la volontà di accogliere l’appello dell’Ufficio per la ritenuta sussistenza dei requisiti dell’autonoma organizzazione nonostante che nel dispositivo fosse stato erroneamente affermato il rigetto dell’appello. Ed infatti, questa Corte ha ritenuto in modo costante che nell’ordinario giudizio di cognizione, l’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del “dictum” giudiziale (Cass. n. 17910/2015).

In conclusione deve ritenersi, diversamente da quanto ritenuto dalla parte ricorrente, che, nel caso di specie, fosse chiaramente evincibile dalla sentenza di merito che la CTR volesse accogliere l’appello promosso dall’Ufficio.

Il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbe l’esame degli altri motivi di ricorso.

Occorre premettere che le Sezioni Unite – sent. n. 9451/2016 – hanno statuito che ricorre il presupposto dell’imposta quando il contribuente “si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione -…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico”. Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Orbene, nella specie la CTR ha affermato che il contribuente si avvaleva della collaborazione di una segretaria. Pertanto ha errato il giudice di appello nel ritenere che tale apporto lavorativo fosse sintomatico dell’esistenza di un’autonoma organizzazione.

Alcuna rilevanza ai fini dell’applicabilità dell’imposta IRAP, inoltre, può avere il fatto che presso il professionista svolgeva la pratica un tirocinante, poichè la funzione fondamentale del praticante è quella di imparare e non potenziare la produttività dello studio.

Quanto, invece, ai redditi percepiti dal contribuente, occorre ricordare che questa Corte ha stabilito, con riferimento all’applicabilità dell’IRAP, che “l’elemento della entità dei compensi percepiti dal contribuente, cioè dell’ammontare del reddito conseguito, è di per sè irrilevante ai fini che interessano” (Cass. nn. 13038 del 2009, 4929 del 2012).

Sulla base delle considerazioni svolte, il primo motivo di ricorso va rigettato, accolto il secondo ed assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il secondo motivo, disatteso il primo e assorbiti il terzo e il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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