Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22704 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 11/09/2019), n.22704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26099-2016 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato BARTOLONE DANIELA;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1502/2016 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 15/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 1502/01/16 del 3 marzo 2016, pubblicata il 15 aprile 2016 ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo n. 331/2012 del 10 luglio 2012 di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente B.R. avverso la cartella di pagamento (notificata in data imprecisata, certamente anteriore al 31 dicembre 2010) recante l’importo complessivo di Euro 396,88 a titolo di tassa sui rifiuti solidi urbani, dovuta per l’anno 2008, sanzioni, interessi e accessori pertinenti.

2. – Il Comune di Palermo, in persona del sindaco in carica pro tempore legale rappresentante dell’Ente impositore, ha proposto ricorso per cassazione con atto del 7 novembre 2016, affidato a due motivi.

3. – Rileva la Corte che è assorbente il rilievo dello ius superveniens.

Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, comma 1, prima parte, convertito in legge con modificazioni della L. 17 dicembre 2018, n. 136, dispone: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati”.

Dall’annullamento sono esclusi, ai sensi del medesimo articolo, comma 4, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, art. 16; nonchè i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Nella specie il debito litigioso non eccede il limite di valore fissato dalla norma; il carico è stato affidato all’agente della riscossione entro i termini previsti dalla medesima disposizione; non ricorre la clausola di esclusione contemplata nel citato comma 4 per i particolari carichi ibidem tassativamente specificati.

Lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure, espressamente sancendo la legge la automaticità dell’annullamento, pur nelle more – e indipendentemente – della successiva adozione (entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2018) del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell’agente della riscossione, come contemplato nella seconda parte del cit. D.L., art. 1, comma 1.

La mancata adozione, allo stato, di tale provvedimento non assume alcun rilievo nel presente giudizio, in quanto si tratta di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, siccome previsto dalla disposizione “per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili” nell’ambito dei rapporti tra l’agente della riscossione e gli enti impositori.

In conclusione l’annullamento ope legis del pertinente carico tributario comporta, senz’altro, la conseguente nullità iure superveniente della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo.

Le spese processuali, in dipendenza della definizione ope legis della controversia, devono essere compensate.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della V Sezione Civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

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