Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22703 del 28/09/2017
Cassazione civile, sez. II, 28/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.28/09/2017), n. 22703
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3930-2016 proposto da:
M.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE
BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PELLICANO’,
che la rappresentare difende;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il
25/06/2015, procedimento R.G.n. 1213/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/04/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.
Fatto
IN FATTO
Con ricorso depositato il 25.7.2012 M.A.M. adiva la Corte d’appello di Catanzaro per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 per la durata irragionevole di una causa avente ad oggetto l’adeguamento dell’indennità di disoccupazione agricola instaurata innanzi al Pretore di Palmi, quale giudice del lavoro, nel 1997 e definita con sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria nel 2011.
Resistendo il Ministero, la Corte d’appello, con decreto del 25.6.2015, stimata in otto anni la durata irragionevole del giudizio presupposto, riconosceva in favore della ricorrente l’equa riparazione nella misura complessiva di Euro 2.400,00, applicato un moltiplicatore annuo di Euro 300,00, e compensava integralmente le spese, in considerazione della non opposizione del Ministero e dell’accoglimento parziale della domanda.
Per la cassazione di tale decreto M.A.M. propone ricorso, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Avviato il ricorso alla trattazione camerale in base all’art. 380-bis c.p.c., comma 1, inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, la parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – I primi due motivi denunciano la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, par. 1, artt. 13 e 41 CEDU e artt. 1226 e 2056 c.c., nonchè il vizio di omessa, insufficiente ed illogica motivazione, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per l’esiguità della somma liquidata in relazione ai parametri elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU e dai correlati precedenti di questa S.C.
2. – Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, e il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in quanto in base al testo di detta norma, così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11 la compensazione è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o di altre gravi ed eccezionali ragioni, non ricorrenti nel caso di specie.
3. – I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta correlazione, sono fondati.
E’ vero che la più recente giurisprudenza di questa Corte (che in parte qua ha superato l’indirizzo di Cass. nn. da 22225 a 22228/13, espressamente richiamate sia nel ricorso che nella memoria) si sia ormai attestata nel senso che sebbene il giudice nazionale debba, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (cfr. ex multis Cass. nn. 4521/15, 18617/10 e 17922/10).
Tuttavia, tale minor liquidazione di regola non può spingersi sino al punto di rendere se non irrisoria, comunque non compensativa la liquidazione dell’indennizzo. Di talchè, assenti specifiche ragioni di segno contrario, la liquidazione su base annua deve attestarsi su di un valore non inferiore ad Euro 500,00 (somma solitamente liquidata da questa Corte nel caso di procedimenti amministrativi, fallimentari o ad ogni modo di lunga durata: cfr. Cass. n. 24767/14).
4. – L’accoglimento dei predetti due motivi assorbe l’esame del terzo, in quanto avente ad oggetto il capo, dipendente, relativo alle spese di giudizio.
5. – Pertanto, il decreto impugnato va cassato in relazione ai motivi accolti, e decidendo la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda ipotesi, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il Ministero della Giustizia va condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di Euro 4.000,00, a titolo di equa riparazione, in ragione di Euro 500,00 per ciascuno degli otto anni di ritardo ritenuti dalla Corte di merito, oltre interessi dalla domanda al saldo.
6. – Seguono le spese della fase di merito e del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore del difensore antistatario.
PQM
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 4.000,00, a titolo di equa riparazione, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonchè al pagamento delle spese della fase di merito, liquidate in Euro 1.000,00, e del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 800,00, il tutto oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017