Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22703 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 11/09/2019), n.22703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24436-2016 proposto da:

LE COSTE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DELLA LANCIA 1,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO MAMMOLA, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AMA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1370/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 16/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

i. – La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 1370/2016 del 23 febbraio 2016, pubblicata il 16 marzo 2016, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 20702/2014 del 6 ottobre 2014, di rigetto del ricorso proposto il 17 ottobre 2011 dalla società Le Coste s.r.l. avverso la cartella di pagamento, notificata il 23 agosto 2011, recante il complessivo importo di Euro 22.246,09 a titolo di tassa rifiuti (Ta.Ri.) riferita all’anno 2009, sanzioni, interessi e accessori pertinenti, giusta invito di pagamento Ta.Ri. e avviso di liquidazione del tributo provinciale del 12 novembre 2009, notificato il 4 dicembre 2009.

2. – La società contribuente, con atto del 17 ottobre 2013, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

3. – La A.M.A. s.p.a. – Azienda municipale ambiente ha resistito con controricorso del 26 novembre 2016 e con memoria del 30 aprile 2019.

4. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la conferma della sentenza appellata, osservando: sebbene la cartella di pagamento impugnata rechi l’erroneo riferimento all’anno di imposta 2009, la A.M.A. s.p.a. nel corso del giudizio di prime cure ha prodotto copia della fattura n. (OMISSIS) pertinente al tributo litigioso (dovuto per l’anno 2003), altresì riportata nella cartella di pagamento e notificata alla contribuente “il 14 settembre 2009” (rectius: il 4 dicembre 2009); l’eccezione di nullità della cartella per vizio di motivazione è infondata; la motivazione è offerta dalla “fattura Ta.Ri. prodromica all’iscrizione a ruolo” e debitamente notificata il 4 dicembre 2009; l’errore in cui è incorso l’Agente della riscossione nella indicazione della annualità del tributo non inficia la validità della cartella di pagamento impugnata in quanto “appare corretto il riferimento al ruolo e all’atto presupposto”.

5. – Con il primo motivo la ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7.

La contribuente deduce: la cartella di pagamento reca l’equivoca menzione di “due distinti titoli per la iscrizione a ruolo, afferenti ad annualità diverse (2003 e 2009) con contestuale indicazione di un’unica annualità di riferimento (2009); la contraddittorietà delle indicazioni (…) non consente di stabilire con esattezza il fondamento della pretesa e la relativa motivazione” con conseguente “lesione del diritto di difesa del contribuente”; non è pertinente il richiamo operato dalla Commissione tributaria regionale al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la impugnazione del contribuente, il quale dimostri di avere piena conoscenza dei presupposti della imposizione, esclude l’annullamento della cartella di pagamento; infatti nella specie, poichè la cartella di pagamento individua ” il titolo della riscossione nell’invito di pagamento Ta.Ri. e nell’avviso di liquidazione del tributo provinciale (…) la cui notifica non è stata provata dalla A.M.A. s.p.a. nel giudizio di merito, la cartella deve univocamente ritenersi nulla “.

6. – Col secondo motivo la ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 violazione del ” combinato disposto dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. “, deducendo: l’A.M.A. s.p.a. non ha offerto la prova della notificazione del presupposto invito di pagamento e avviso di liquidazione; nè ha prodotto il ruolo; la mera indicazione nella sezione della cartella di pagamento relativa ai dati identificativi del contribuente della fattura n. (OMISSIS) non comporta che la ridetta fattura costituisca il “titolo della riscossione”, nè lo “spostamento della annualità di riferimento, dal 2009 al 2003”; non può escludersi (in difetto della produzione del ruolo) che l’invito di pagamento e avviso di liquidazione (mai notificato) “costituisse l’effettivo titolo della riscossione” e che l’anno di imposizione fosse il 2009, anno nel quale gli immobili erano locati a terzi, tenuti al pagamento del tributo; la Commissione tributaria provinciale è incorsa nella inosservanza dei principi di disponibilità della prova e di non contestazione.

7. – Col terzo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 15; del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14; del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17; del Regolamento Ta.Ri. del Comune di Roma, art. 19, commi 2 e 7, eccependo – in via subordinata – che in relazione all’anno di imposta 2003 il gestore del servizio non aveva il potere di iscrivere a ruolo i tributi fatturati e non versati dai contribuenti, in quanto tale potere di carattere eccezionale è stato attribuito al gestore per effetto della modificazione dell’art. 19 regolamento comunale pertinente, mediante inserimento del comma 6-bis, giusta Delib. consiliare n. 114 del 26 maggio 2005.

8. – La controricorrente obietta: il ricorso è inammissibile; i primi due motivi non sono riconducibili alla ipotesi della violazione di legge; la ricorrente censura, invece, ” l’apprezzamento in fatto ” del giudice di merito e la valutazione delle risultanze processuali in ordine alla adeguatezza della motivazione della cartella di pagamento per relationem, alla individuazione dell’atto prodromico sostituito dalla menzionata fattura, alla irrilevanza dell’errore materiale circa la indicazione dell’anno di imposizione; nello scrutinio delle emergenze istruttorie operato dalla Commissione tributaria regionale non è ravvisabile alcuna violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.; il terzo motivo, concernente la supposta mancanza del potere impositivo in relazione all’annualità 2003 (peraltro anche infondato nel merito in quanto la fattura prodromica della conseguente iscrizione a ruolo è stata emessa nel 2009, in seguito alla comunicazione operata dalla contribuente in quello stesso anno), introduce non nuovo thema decidemdum, non dedotto con il ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

9. -Il ricorso è inammissibile.

9.1 – Nelle deduzioni sviluppate con i primi due motivi del ricorso non è ravvisabile alcuna violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) (primo motivo), nè alcuna inosservanza di disposizione che comporti la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) (secondo motivo): la ricorrente censura invero, nel merito, lo scrutino operato del giudice a quo in ordine a) alla pertinenza della cartella di pagamento impugnata al tributo dovuto per l’anno di imposta 2003; b) alla ininfluenza dell’errore materiale concernente l’indicazione dell’annualità di imposizione; c) alla adeguatezza della motivazione per relationem attraverso la menzione della presupposta fattura, contenuta nella cartella; d) alla pre-gressa notifica dell’atto presupposto in parola.

Le doglianze, pertanto, non sono palesemente riconducibili nell’ambito delle previsioni dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, evocati dalla ricorrente.

9.2 – Il terzo motivo consiste nella formulazione di una censura affatto nuova non proposta col libello introduttivo del giudizio di primo grado ed estranea all’ambito delle questioni esaminate dal giudice di appello; sicchè la relativa proposizione non è consentita nella sede del presente giudizio di legittimità (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 2443 del 08/02/2016, Rv. 638775 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10319 del 05/05/2006, Rv. 589841 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16331 del 20/11/2002, Rv. 558604 – 01).

9.3 – Consegue la declaratoria della inammissibilità del ricorso.

9.4 – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

9.5 – La inammissibilità del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro tremila per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA