Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22703 del 11/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/08/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 11/08/2021), n.22703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8432-2020 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato SILVIA BETTELLA;

– ricorrente –

contro

S.J.V. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO SARTORI,

STEFANO SARTORI BARANA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3388/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 27/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa MELONI

MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 27/8/2019 pronunciando nel giudizio di divorzio tra i coniugi

S.G. e S.J.V. ha confermato la sentenza

Pronunciata dal Tribunale di Verona di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza porre a carico delle parti

alcun obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento all’ex-coniuge. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso in

cassazione S.G. affidato a tre motivi, S.J.V. resiste con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 in quanto il giudice territoriale, senza tener conto delle situazioni economiche delle parti, non aveva posto alcun assegno di mantenimento a carico della moglie nonostante la durata ventennale del rapporto matrimoniale iniziato ben prima delle nozze.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso e contraddittorio esame della situazione patrimoniale in quanto il giudice territoriale, senza tener conto delle situazioni economiche delle parti ha deciso in modo del tutto arbitrario di non concedere un assegno di mantenimento a carico della S. per il marito.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame dell’apporto dato dal medesimo alla vita coniugale e familiare.

Il ricorso proposto è infondato deve essere respinto in ordine a tutti i motivi: infatti la Corte ha ampiamente motivato, ben oltre il “minimo costituzionale”, in ordine alla posizione dello S. che gode di pensione di Euro mensili 1000,00, della proprietà di un immobile ed un’imbarcazione a Creta ove vive; in ordine alla rinuncia da parte della S. a farsi restituire da lui 90.000,00 Euro; in ordine alla posizione della S., funzionario della NATO trasferita in Bosnia dove il marito si era rifiutato di seguirla negandole così ogni apporto e contributo alla carriera professionale.

La pronuncia impugnata merita di essere confermata sulla base della pronuncia delle Sezioni Unte di questa Corte (Sez. U, n. 18287 del 11/07/2018) secondo la quale “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (sul punto anche Cass. 5603/2020 e 17098/2019).

Il ricorrente assume una convivenza more uxorio di ben 14 anni prima del matrimonio, durato 6 anni. La norma della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 fa riferimento alla “durata del matrimonio” e pertanto l’interpretazione letterale deve in questo caso – nonostante il rilievo dato ormai anche a livello comunitario alla convivenza more uxorio, che potrebbe dare luogo, però, a diverse forme di contribuzione a favore dell’ex convivente – essere privilegiata, atteso che la norma è specificamente volta a disciplinare le conseguenze economiche dello scioglimento del rapporto coniugale. Del resto il terzo motivo, che concerne l’omesso esame del contributo dato dal ricorrente al patrimonio (cospicuo) della moglie è assolutamente generico e non precisa in alcun modo, con quali modalità questo contributo -decisamente negato dalla resistente – si sarebbe esplicato.

Alla luce dei richiamati principi il ricorso è pertanto infondato in ordine a tutti i motivi e deve essere respinto con condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per

cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge. Si omettono i dati personali in caso di diffusione.

Ai sensi sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021

 

 

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