Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22703 del 08/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 08/11/2016), n.22703
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10072/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
R.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 470/01/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA del 17/09/2012, depositata il 15/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte dell’avvocato R.R. del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1998 al 2004, la C.T.R. della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, nell’accogliere parzialmente l’appello dell’Ufficio erariale, ha dichiarato dovuto il rimborso limitatamente agli anni 1998, 1999, 2000, 2003 e 2004; il Giudice di Appello, in particolare, ha evidenziato che negli anni 2001 e 2002 il contribuente si era avvalso della sanatoria di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, mentre per gli altri anni i costi erano rapportati al volume dei ricavi e non si evincevano costi nè per personale dipendente nè per prestazioni di terzi.
Avverso la sentenza ricorre, su due motivi, l’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente non resiste.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione.
La controversia trova soluzione per ragioni di mero rito.
Il ricorso, infatti, è inammissibile per non essere stato prodotto in atti l’avviso di ricevimento prescritto dalla legge in caso di notificazione, come nella specie, a mezzo posta.
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce, invero, con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo.
Non vi è pronuncia sulle spese per la mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016