Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22703 del 08/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 08/11/2016), n.22703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10072/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

R.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 470/01/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA del 17/09/2012, depositata il 15/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte dell’avvocato R.R. del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1998 al 2004, la C.T.R. della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, nell’accogliere parzialmente l’appello dell’Ufficio erariale, ha dichiarato dovuto il rimborso limitatamente agli anni 1998, 1999, 2000, 2003 e 2004; il Giudice di Appello, in particolare, ha evidenziato che negli anni 2001 e 2002 il contribuente si era avvalso della sanatoria di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, mentre per gli altri anni i costi erano rapportati al volume dei ricavi e non si evincevano costi nè per personale dipendente nè per prestazioni di terzi.

Avverso la sentenza ricorre, su due motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione.

La controversia trova soluzione per ragioni di mero rito.

Il ricorso, infatti, è inammissibile per non essere stato prodotto in atti l’avviso di ricevimento prescritto dalla legge in caso di notificazione, come nella specie, a mezzo posta.

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce, invero, con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo.

Non vi è pronuncia sulle spese per la mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA