Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22703 del 02/11/2011

Cassazione civile sez. II, 02/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 02/11/2011), n.22703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A., S.V., D.P.A.,

rappresentati e difesi, per procura, speciale a margine del ricorso,

dall’Avvocato D’Aiuto Loreto, elettivamente domiciliati in Roma, via

C. Linati n. 75, presso lo studio dell’Avvocato Gerardo D’Aiuto;

– ricorrenti –

contro

B.V., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del controricorso, dagli Avvocati Viscardi Alfonso e Emilia

Grimaldi, elettivamente domiciliati in Roma, via Ovidio n. 32, presso

lo studio dell’Avvocato Giancarlo Viglione;

– controricorrente –

e contro

SA.IO., P.D., P.L., PA.

B.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno n.

244 del 2009, depositata in data 6 marzo 2009;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 settembre 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PATRONE Ignazio, il quale nulla ha osservato sulla relazione ex art.

380-bis cod. proc. civ.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato la domanda con la quale B.V. aveva chiesto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sul fondo di Pa.Bi., ovvero, in alternativa, di ampliamento del viottolo già esistente a carico dei fondi di proprietà di S.S. e P. G.;

che la Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 6 marzo 2009, ha accolto l’appello del B. e ha disposto l’ampliamento della servitù di passaggio sul viottolo, secondo la soluzione A) della consulenza tecnica d’ufficio, e ha determinato le indennità dovute ai proprietari dei fondi interessati dall’ampliamento della servitù;

che S.A., S.V. e D.P. A. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

che ha resistito, con controricorso, B.V., mentre non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 330-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e del divieto di ius novorum, sostenendo che l’appellante avrebbe sottoposto al giudizio della Corte d’appello una domanda nuova e diversa da quella proposta in primo grado.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1151 e 1152 cod. civ. Con il terzo deducono la infondatezza della domanda attrice e la mancata prova della stessa.

Il ricorso è inammissibile, in quanto nessuno dei motivi si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto. Questo, invero, non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma codicistica (Cass., n. 16941 del 2008) che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte (Cass., S.U., n. 23732 del 2007). Il terzo motivo, ove si voglia ritenere che con esso i ricorrenti abbiano inteso introdurre una denuncia di vizio di motivazione, è inammissibile in quanto manca la chiara ed univoca indicazione del fatto controverso. In proposito, le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366-bis cod. proc. civ. , introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, essendo il ricorso inammissibile”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro e in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre alla spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

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