Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22702 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.28/09/2017),  n. 22702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3723-2016 proposto da:

M.V., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ELISABETTA VINATTIERI;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositato il

14/12/2015, procedimento R.G.V.G. n. 356/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con decreto monocratico reso ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3 il consigliere designato della Corte d’appello di Brescia dichiarava inammissibile il ricorso proposto da M.V. nei confronti del Ministero della Giustizia in relazione alla durata, dedotta come irragionevole, di una causa d’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non avendo questi depositato copia autentica degli atti del giudizio presupposto.

L’opposizione ex art. 5-ter detta legge proposta dal M. era dichiarata inammissibile con decreto della medesima Corte territoriale, in data 14.12.2015, avendo l’opponente dedotto soltanto una generica e farraginosa eccezione d’illegittimità della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, commi 1 e 3, e art. 3, comma 3.

Per la cassazione di tale decreto M.V. propone ricorso.

L’Avvocatura dello Stato non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Sebbene il ricorso sia stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato, e non a quella generale, in violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 con conseguente nullità della notificazione stessa, non occorre disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. in quanto il ricorso è inammissibile (cfr. Cass. n. 15106/13, secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti; v. anche in senso conforme, Cass. S.U. n. 6826/10).

2. – Nella specie, come detto, il ricorso è inammissibile.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte l’assoluta incomprensibilità della censura svolta con un mezzo di cassazione comporta che non è soddisfatto il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, il quale prescrive che il ricorso contenga, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata (Cass. nn. 11501/06, 1238/00 e 6530/79).

2.1. – Nello specifico parte ricorrente, col primo motivo, sotto l’intitolazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, e art. 6 CEDU, deduce in maniera comiziale un’incomprensibile doglianza d’incostituzionalità della norma legislativa (perchè nel richiedere la copia autentica degli atti del giudizio presupposto discriminerebbe i cittadini non abbienti), basata sul fatto che egli sarebbe nell’impossibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato “in quanto privo di ogni diritto e documento, cancellato da ogni lista dello Stato”; e che tale situazione perdurerebbe da oltre 19 anni quale ritorsione “a seguito delle denunce di corruzione dell’attore contro alcuni noti magistrati e politici toscani tutt’oggi impuniti e mai indagati”. Aggiunge, quindi, un’altrettanto indecifrabile “violazione dell’Ordinamento vigente nonchè dei vari proclami sui diritti e sulla legalità esternati dai vari Presidenti del Consiglio e Governi e dai Presidenti della Repubblica che si sono succeduti ad oggi”. Lamenta, quindi, l’inerzia del Governo di fronte a non meglio precisate “diffide” del difensore; e definisce M.V. quale persona indigente, perseguitata e “notoriamente” discriminata, “viste le molteplici annose negazioni ed impedimenti impostigli dalle istituzioni oltre alle violenze e torture che quotidianamente subisce da c.a 20 anni”.

Deduce, poi, che la L. n. 89 del 2001, art. 3 nell’imporre il deposito di atti in copia autentica determinerebbe una sorta di “abrogazione di fatto della Carta costituzionale confermata anche, e non solo, dalle norme sulla legge Pinto contenute nella Legge Finanziaria 2016”. Ed osserva, infine, che detta norma contrasterebbe con gli artt. 46 e 47 del Regolamento CEDU, che non richiede che siano allegate copie in forma autentica.

2.2. – Non dissimile il secondo motivo, che sostiene la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè l’eccezione d’incostituzionalità dell’art. 3, comma 3 detta legge costituirebbe sufficiente motivo di critica al decreto monocratico opposto innanzi alla Corte d’appello in composizione collegiale.

2.3. – Per contro va osservato: a) che per essere ammissibile un’eccezione d’illegittimità costituzionale deve essere innanzi tutto rilevante, e che la rilevanza, a sua volta, non può certo farsi dipendere dall’autocertificazione dell’impossibilità soggettiva di accedere alle tutele di legge (quali il patrocinio a spese dello Stato); b) che il modo eclatante di formulare le suddette doglianze non vale nè a compensarne la genericità, il difetto di dimostrazione e il carattere oggettivamente improbabile (come la “cancellazione da ogni lista” che impedirebbe di presentare domanda ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e ss.), nè tanto meno a distogliere l’attenzione dal dato fondamentale che esse rinviano a circostanze di fatto del tutto estranee al procedimento in oggetto così come al giudizio presupposto.

E come tali sono inammissibili.

3. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero della Giustizia, per le ragioni innanzi premesse, svolto attività difensiva.

5. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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