Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22702 del 19/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2020, (ud. 09/06/2020, dep. 19/10/2020), n.22702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9836-2019 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GINO FUNAIOLI

54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CONTARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6584/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata l’01/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 1 ottobre 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto da P.S. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Frosinone che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa da Equitalia Sud S.p.A. a seguito del mancato pagamento di tre cartelle di pagamento. Rilevava la CTR che con riferimento a due delle cartelle (n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS)) era intervenuto il giudicato esterno di annullamento, mentre l’altra cartella (n. (OMISSIS)) risultava valida in quanto regolarmente notificata.

Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate – Riscossione ha depositato mero atto di costituzione.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e/o falsa applicazione delle medesime disposizioni di legge.

Deduce il ricorrente che con le memorie illustrative depositate nel giudizio di appello aveva eccepito l’esistenza di un giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza n. 809/17 della CTP di Frosinone che aveva annullato le cartelle di pagamento sottese all’atto impugnato; ciò nonostante, la CTR aveva accolto l’appello proposto dal contribuente limitatamente a due delle tre cartelle di pagamento.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

Il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha trascritto in ricorso il contenuto delle memorie illustrative depositate dinanzi alla CTR, nelle quali veniva eccepita l’esistenza di un giudicato esterno. In tali memorie l’appellante deduceva che “la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi opposta è illegittima e/o nulla, in quanto precedente alla intimazione di pagamento n. (OMISSIS) avente ad oggetto le medesime cartelle di pagamento e già annullata con sentenza ormai passata in giudicato emessa dalla intestata Ecc.ma CTP adita.

Ed, infatti, le cartelle di pagamento: n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), l’inesistenza delle quali e/o della notifica delle stesse è stata accertata con la sentenza della CTP di Frosinone n. 809/17 depositata 22.09.2017, è passata in giudicato per omessa impugnazione in data 22.03.2018 (allegato doc. 1)”. Nel ricorso introduttivo del giudizio definito con sentenza poi passata in giudicato – trascritto in ricorso – il contribuente chiedeva dichiararsi l’invalidità delle cartelle di pagamento (tra le quali la cartella n. (OMISSIS)) sottese all’intimazione di pagamento impugnata; con sentenza n. 809/17 la CTP di Frosinone accoglieva il ricorso.

Questa Corte è ferma nel ritenere che, nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del primo (Cass. n. 13152 del 2019).

Alla luce di tali principi, l’accertamento compiuto dalla CTP di Frosinone con la sentenza n. 809/17, passata in cosa giudicata, in merito all’invalidità (anche) della cartella di pagamento n. (OMISSIS), non consente il riesame del medesimo punto di diritto in un successivo giudizio. Ha dunque errato la CTR nel ritenere valida la cartella di pagamento n. (OMISSIS), il cui esame era precluso dal giudicato intervenuto con la sentenza n. 809/17 della CTP di Frosinone.

In conclusione, in accoglimento ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento in toto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate – Riscossione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020

 

 

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