Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22702 del 11/09/2019
Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 11/09/2019), n.22702
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2545-2015 proposto da:
QUADRIFOGLIO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA
CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MICHEL MARTONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO BALDASSARRI;
– ricorrente –
contro
AUTOSAS SPA, COMUNE DI FIRENZE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1158/2014 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,
depositata il 05/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/06/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 1158/1/14 del 12 maggio 2014, depositata il 5 giugno 2014, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario – negata, a favore del giudice ordinario, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze con l’appellata sentenza n. 106/16/12 del 12 giugno 2012 – e ha rimesso la causa al giudice di primo grado per il giudizio sui ricorsi (riuniti) proposti dalla società Autosas s.p.a., nei confronti del Comune di Firenze e dell’Agente della riscossione avverso gli avvisi di liquidazione delle sanzioni irrogate per la tardiva presentazione delle denunzie relative alla tariffa di igiene ambientale per gli immobili occupati con decorrenza dagli anni 1996, 2001 e 2004.
2. – L’Agente della riscossione (Quadrifoglio s.p.a.), mediante atto del 20 gennaio 2015, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
3. – Con atto del 24 maggio 2019 il ricorrente (Alia Servizi Ambientali s.p.a., succeduta per trasformazione societaria alla Quadrifoglio s.p.a., giusta rogito del notaio C.R. del 24 febbraio 2017, rep. n. 22.525) ha rinunciato al ricorso, esponendo che la società intimata aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia, facendo venir meno l’interesse di esso ricorrente alla coltivazione della impugnazione.
4. – Alla rinuncia consegue, à termini dell’art. 391 c.p.c., l’effetto della estinzione del processo.
La Corte provvede alla relativa declaratoria.
5. – Nessun provvedimento deve essere adottato per il regolamento delle spese, in quanto la contribuente intimata non ha svolto alcuna difesa nel presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la estinzione del processo. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 19 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 11 settembre 2019