Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22702 del 11/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/08/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 11/08/2021), n.22702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29589-2018 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 911,

presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MARCHI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LEOPOLDO MURATORI;

– ricorrente –

contro

SC.FR., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cronol. 1740/2018 della CORTE D’APPELLO di

ROMA, depositato il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ACIERNO

MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma, con provvedimento del 10/07/2018, ha parzialmente accolto il reclamo proposto da Sc.Fr. avverso l’ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale di Roma, in data 15/01/2018, lo ha condannato al pagamento, in favore della moglie S.R., di un contributo a titolo di mantenimento pari a 1.500,00 Euro.

2. L’appellante ha chiesto in via principale di stabilire che entrambi i coniugi provvedano autonomamente al proprio sostentamento ed, in via subordinata, di diminuire la somma dovuta in 250,00 Euro.

3. Rilevata, allo stato degli atti, l’erronea determinazione dell’entità del contributo posto a carico dell’appellante, la Corte di appello ha diminuito la rispettiva somma in 700,00 mensili, tenuto conto del netto divario delle condizioni economiche dei coniugi in favore del marito, come documentate nella fase presidenziale e del cospicuo patrimonio immobiliare che hanno entrambi i coniugi. Al tal fine, ha evidenziato che un contributo al mantenimento si giustifica con l’esigenza di assicurare al coniuge più debole il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, nonché un periodo di tempo per organizzarsi e mettere a frutto gli immobili di cui la S. è divenuta proprietaria a seguito di successione ereditaria e trova riscontro nella condotta del reclamante che, allontanatosi dal domicilio coniugale sin dal 2013, ha dichiaratamente assicurato alla moglie un contributo mensile dapprima di 1.900,00 Euro, sino a dicembre 2014 e, successivamente, di 1.000,00 Euro sino a giugno del 2017 (a maggio era morta la zia della S. lasciando a questa ed alla sorella una consistente eredità).

4. Avverso la presente pronuncia ha proposto ricorso per cassazione S.R.. Ha resistito con controricorso Sc.Fr..

5. Lette le memorie depositate dalla ricorrente ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

6. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere la Corte di Appello considerato la disparità di reddito esistente tra i coniugi, nonostante questa sia stata evidenziata dal Tribunale, il quale, proprio alla luce di tale discrasia, ha statuito la somma di 1.500,00 Euro a titolo di mantenimento.

7. Nel secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, atteso che il reclamante non ha depositato alcuna busta paga o contratto di locazione volto a provare i redditi derivanti dall’attività lavorativa e dal complesso del patrimonio immobiliare di cui è titolare.

8. Con il terzo motivo si deduce la motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia e la violazione dell’art. 112 c.p.c. poiché la Corte Territoriale ha ridotto l’assegno di mantenimento in mancanza di documentazione offerta dal reclamante il quale, in sede di appello, ha riproposto le medesime censure sollevate in primo grado.

9. Nel quarto ed ultimo motivo di ricorso si contesta l’errores in iudicando per mancata compensazione delle spese di lite. Evidenzia la ricorrente che la Corte di Appello, concludendo per il parziale accoglimento del reclamo del Sig. Sc., non ha revocato l’assegno di mantenimento a favore della ricorrente e, di conseguenza, quest’ultima non doveva essere condannata al pagamento delle spese di lite anche solo per metà.

10. Rileva il Collegio, in via preliminare all’esame nel merito delle censure sollevate, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile atteso che il provvedimento impugnato non è ricorribile per cassazione. Invero, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, il decreto emesso dalla Corte di appello in sede di reclamo avverso un provvedimento provvi s.o reso ai sensi dell’art. 710 c.p.c., comma 3, quale quello adottato dal Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, ha la stessa natura del provvedimento reclamato e, quindi, non è suscettibile di acquisire autorità di giudicato, essendo destinato a perdere efficacia a seguito dell’emissione del provvedimento definitivo (Cass., n. 21336/2013; Cass., n. 12177/2011; Cass., n. 26202/2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in Euro 4.000,00 oltre 100,00, per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15% oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Amministrazione ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2021

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