Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22702 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 08/11/2016), n.22702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7558/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 161/03/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA del 21/11/2012, depositata il 19/12/9017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di D.N. del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2004 al 2008, la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nell’accogliere l’appello del contribuente, ha riformato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuente; la CTR, in particolare, ha ritenuto che, nella specie, l’attività professionale svolta dal contribuente (medico di medicina generale in convenzione con la ASL) non fosse dotata di autonoma organizzazione, non essendosi il contribuente avvalso di una struttura organizzativa eccedente quella marginale.

Avverso la sentenza ricorre, su due motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

Il primo motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, è fondato nei sensi di cui appresso, con assorbimento del secondo motivo.

L’Agenzia incentra il motivo sulla non corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto, in particolare, dato al professionista dai dipendenti.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa e stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento e rimesso al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Ora, la sentenza della C.T.R. non è comunque conforme al principio da ultimo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, in quanto viene esclusa, in ogni caso, la rilevanza, tra le altre, delle spese per lavoro dipendente, senza valutare se effettivamente, nella specie, si fosse nell’ambito “dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Basilicata in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Basilicata in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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