Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22702 del 02/11/2011

Cassazione civile sez. II, 02/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 02/11/2011), n.22702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.D. (C.F.: (OMISSIS)) e L.

G. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, per

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati CIBELLI

Antonio e Guglielmo Passare, domiciliati per legge in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di

cassazione;

– ricorrenti –

contro

S.V. e G.C., rappresentati e difesi,

per procura speciale in calce al controricorso, dall’Avvocato

VERDEROSA Rossella, elettivamente domiciliati in Roma, via degli

Avignonesi n. 5, presso lo studio dell’Avvocato Andrea Abbamonte;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n.

1777 del 2008 depositata in data 13 maggio 2008;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 settembre 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i resistenti, l’Avvocato Rossella Verderosa;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PATRONE Ignazio, il quale nulla ha osservato sulla relazione ex art.

380-bis cod. proc. civ.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi accolse la domanda di nunciazione proposta da S.V. e G.C., ordinando a P.D. e L.G. di demolire la costruzione nel loro fondo contiguo, ubicato in località (OMISSIS), con cui, in appoggio al muro perimetrale degli attori e ostruendo una finestra, veniva loro impedita la veduta dalla unità immobiliare;

che il Tribunale rigettò invece la domanda risarcitoria;

che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 13 maggio 2008, ha rigettato l’appello principale proposto da P. e L., e ha invece accolto l’appello incidentale, condannando gli appellanti principali al risarcimento del danno, liquidato in Euro 2.500,00;

che P.D. e L.G. propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resistono, con controricorso, S.V. e G.C.;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 901 cod. civ.) e vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione. La censura si riferisce al capo della sentenza con cui è stato rigettato l’appello principale.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 2043 cod. civ., e artt. 2056 e 1226 cod. civ.) e vizio di insufficiente motivazione. Il motivo si riferisce all’accoglimento dell’appello incidentale e alla conseguente liquidazione del danno.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il ricorso è inammissibile, in quanto nessuno dei tre motivi, con i quali si deduce violazione di legge, si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto. Ai fini dell’art. 366-bis cod. proc. civ., inoltre, il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma codicistica (Cass., n. 16941 del 2008) che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte (Cass., S.U., n. 23732 del 2007).

I motivi sono inammissibili anche per la parte in cui denunciano il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, in quanto manca la chiara ed univoca indicazione del fatto controverso. In proposito, le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass., S.U., n. 20603 del 2007).

In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, essendo il ricorso inammissibile”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;

che a tale pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro e in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

che i controricorrenti, in sede di discussione nell’adunanza camerale, hanno depositato la comunicazione dell’avvenuta pronuncia di rigetto, da parte della Corte d’appello di Napoli, della istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, chiedendo la liquidazione anche delle spese relative al procedimento di cui all’art. 373 cod. proc. civ.;

che rientra nella competenza di questa Corte la statuizione sulle spese del detto procedimento (Cass. n. 7248 del 2009);

che i ricorrenti devono quindi essere condannati altresì al pagamento delle spese del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ. che, in mancanza di nota spese, si liquidano come da dispositivo, limitatamente a diritti e onorari.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento sia delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, sia del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ., che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre alla spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

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