Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22701 del 11/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 11/09/2019), n.22701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17476-2013 proposto da:

A.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA D.

MILLELIRE 6, presso lo studio dell’avvocato GUALTIERO CREMISINI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 9/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 28/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 9/13/13 del 14 novembre 2012, depositata il 28 gennaio 2013, in accoglimento del ricorso della Agenzia delle entrate e in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 183/17/11 del 20 giugno 2011, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente A.M.C. avverso la cartella di pagamento, notificata il 18 dicembre 2010, recante il complessivo importo di Euro 87.009,98 a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive, dovute per l’anno 2005, sanzioni, interessi e accessori pertinenti.

2. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, con atto del 16 luglio 2016.

3. – La Avvocatura generale dello Stato si è (tardivamente) costituita, con atto del 14 ottobre 2013, esclusivamente al fine di partecipare alla eventuale discussione orale, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo inciso.

4. – Con memoria del 10 ottobre 2018 la ricorrente, esponendo e documentando di essersi avvalsa della definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito in legge con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, e di aver ” interamente saldato ” il debito di Euro 17.475,56 liquidato dall’Agente della riscossione, ha chiesto dichiarasi la cessazione della materia del contendere e la estinzione del giudizio.

5. – La intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, art. 6, citato, comporta la cessazione della materia del contendere.

Consegue la relativa declaratoria.

Nessun provvedimento deve essere adottato per il regolamento della spese del presente giudizio in quanto la intimata Avvocatura generale dello Stato non ha svolto alcuna difesa.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 11 settembre 2019

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