Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22701 del 02/11/2011

Cassazione civile sez. II, 02/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 02/11/2011), n.22701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato

Cirelli Giuseppe, domiciliato per legge in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;

– ricorrente –

contro

F.G. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e

difesa, per procura speciale a margine del controricorso,

dall’Avvocato Geraci Diego, domiciliata per legge in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di

cassazione;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania n.

814 del 2009, depositata in data 10 giugno 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

settembre 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per la resistente, ricorrente, l’Avvocato Diego Geraci;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PATRONE Ignazio, il quale ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 12 dicembre 2003, il Tribunale d Catania dichiarava, per avere ognuna delle parti concorso in misura uguale all’inadempimento, la risoluzione del contratto preliminare di vendita stipulato in data 28 marzo 1982 tra F.G., quale promittente venditrice, e S.G., quale promissario acquirente, avente ad oggetto un tratto di fondo rustico di circa mq.

7.500 sito in contrada (OMISSIS);

che avverso questa sentenza proponevano appello principale la F., la quale chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento dello S., con conseguente diritto di ritenzione della caparra, e appello incidentale lo S., il quale insisteva nel sostenere che il contratto era stato stipulato nella presupposizione della qualità edificatoria del terreno e deduceva quindi l’inadempimento della F., ribadendo altresì le ulteriori domande proposte nel giudizio di primo grado;

che l’adita Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 10 giugno 2009, in riforma della impugnata sentenza, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 28 marzo 1982, per inadempimento del promissario acquirente; dichiarava il diritto della F. di ritenzione della caparra confirmatoria;

rigettava l’appello incidentale e compensava interamente le spese del grado;

che la Corte d’appello escludeva che fosse configurabile la presupposizione, invocata dallo S., della natura edificatoria del terreno oggetto del preliminare; riteneva quindi che l’acquirente fosse inadempiente alle proprie obbligazioni e che fosse invece fondata la pretesa della F. di ritenzione della caparra;

che per la cassazione di questa sentenza, S.G. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi; ha resistito, con controricorso, l’intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata;

che, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1467, 2729 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle argomentazioni con le quali la Corte d’appello ha escluso, nella specie, la sussistenza della presupposizione relativa alla natura edificatoria del fondo oggetto del contratto preliminare;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sempre con riferimento alla esclusione, nella specie, della presupposizione;

che, con il terzo motivo, lo S. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1385 e 1453 cod. civ., sottolineando la incompatibilità tra la domanda di risoluzione per inadempimento, accolta dalla Corte, e la statuizione relativa al diritto della promittente venditrice alla ritenzione della caparra confirmatoria;

che il ricorso è inammissibile;

che, essendo stato il provvedimento impugnato emesso in data 10 giugno 2009, nel presente giudizio trova piena applicazione il disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., il quale una specifica disciplina circa la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione;

che, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito che il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura cosi come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., n. 11535 del 2008);

che, in particolare, il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. (…) consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass., ord. n. 20409 del 2008);

che, inoltre, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunzino vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, è poi bensì ammissibile, ma esso deve concludersi con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto. (Cass., S.U., n. 7770 del 2009);

che ciò comporta che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., n. 20603 del 2007);

che, nella specie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto: a) il primo e il terzo motivo di ricorso sono infatti mancanti del prescritto quesito di diritto che, come rilevato, non può essere desunto dalla esposizione del motivo; b) il primo motivo, inoltre, denuncia contestualmente violazione di legge e vizio di motivazione, ma non risultano articolati quesiti e momenti di sintesi al termine del motivo, specificamente riferiti a ciascuna delle denunce proposte; c) il secondo motivo difetta del tutto del momento di sintesi che, nella giurisprudenza di questa Corte, si è ritenuto necessario a corredo della denuncia di un vizio di motivazione; d) la inammissibilità del primo motivo rifluisce sulla ammissibilità del secondo, atteso che questo motivo si fonda sul presupposto dell’accoglimento del primo;

che non rileva, da ultimo, il fatto che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore, in quanto, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass. n. 22578 del 2009; Cass. n. 7119 del 2010);

che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA