Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22700 del 28/09/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/09/2017, (ud. 13/04/2017, dep.28/09/2017),  n. 22700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10065-2014 proposto da:

CONSOB – COMMISSIONE NAZ. PER LA SOCIETA’ E LA BORSA, (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, V.MARTINI GIOVANNI BATTISTA 3,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PROVIDENTI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA LETIZIA

ERMETES, CLEMENTINA LUISA MARIA SCARONI, PAOLO PALMISANO, CHIARA

FERRARO;

– ricorrente –

contro

V.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA

66, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ESPOSITO, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARIAFEDERICA GRASSI, UGO CARLO MARIA ONORATO;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositati il

16/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso;

udito l’Avvocato PROVIDENTI Salvatore, difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ONORATO Ugo C.M. difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione nazionale per le società e la borsa – Consob ha notificato tra il 22 giugno e il 24 luglio 2012 ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della Cape Natixis SGR s.p.a., oltre che alla società quale responsabile in solido, note di contestazione di violazioni del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 40, comma 1, lett. a) e artt. 65 e 67 del regolamento Consob n. 16190 del 2007, in tema di correttezza di comportamento nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, nonchè del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 40, comma 1, lett. b), e art. 37, comma 1, art. 38 e art. 39, commi 1 e 2, del regolamento Banca d’Italia – Consob del 29 ottobre 2007, in tema di identificazione e gestione delle situazioni di conflitto di interessi nella prestazione del predetto servizio.

All’esito del procedimento, avendo la Consob medesima in composizione collegiale ritenuto accertati gli illeciti previsti dalle predette norme (in relazione a: a) inadeguatezza del processo decisionale di investimento relativamente alla gestione di due fondi chiusi mobiliari ((OMISSIS) e (OMISSIS)), in violazione dei canoni di diligenza e correttezza; b) mancata identificazione e gestione delle situazioni di conflitto di interessi, necessarie in ragione di relazioni e interessenze rispetto all’attività dei due fondi e della ricorrente coincidenza di ruoli tra esponenti delle società bersaglio, quotisti e membri del comitato strategico della società), con delibera n. 18580 del 12 giugno 2013 sono state applicate agli esponenti aziendali sanzioni amministrative pecuniarie.

2. V.M.A., componente il consiglio di amministrazione della società in un periodo tra il 2008 e il 2009, ha impugnato la predetta delibera innanzi alla corte d’appello di Milano, la quale con provvedimento depositato il 10 gennaio 2014 la ha annullata per mancata contestazione degli addebiti entro il termine fissato dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la Consob articolando tre motivi di gravame, illustrati da memoria. Ha resistito V.M.A. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il ricorso per cassazione (p. 1), notificato con avvio del procedimento con consegna all’UNEP il 12/04/2014, la Consob dà atto che il provvedimento impugnato della corte d’appello di Milano, depositato il 10/01/2014, è stato a essa notificato l’11/02/2014 (v. altresì analoghe indicazioni in nota di deposito del ricorso e nel controricorso).

2. Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2 con il ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.

3. In relazione a tale disposizione, la giurisprudenza di questa corte (v. ordd. Sez. U. nn. 9004 e 9005 del 16/04/2009) è attestata nel senso che:

a) nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata è stata a esso notificata, la corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza;

b) qualora – o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, ivi compresa l’ipotesi che lo stesso ricorrente renda edotta la corte – emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine d’impugnazione, la corte di cassazione, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello della eventuale inammissibilità (cfr. anche ad es. Cass. n. 7469 del 31/03/2014);

c) è possibile evitare la dichiarazione di improcedibilità ove il ricorso sia stato proposto nel rispetto del termine breve computato dalla deliberazione o deposito della sentenza, ove documentati.

4. Dal mancato deposito nel caso di specie ad opera della ricorrente, la quale ha reso la corte edotta dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, della copia notificata della medesima deriverebbe a un primo esame interlocutorio, secondo i principi da ultimo sanciti da detta giurisprudenza e salvo esame da operarsi in sede di decisione definitiva, la declaratoria di improcedibilità del ricorso, neppure constando che esso sia stato proposto nel termine breve rispetto alle date di deliberazione o deposito del provvedimento impugnato; il rilievo dell’improcedibilità ex art. 369 c.p.c. dovrebbe essere operato d’ufficio, stante il carattere perentorio del termine e non potendo la suddetta violazione ritenersi sanata in forza della sola circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso – come avvenuto specificamente nel caso in esame senza sollevare eccezione di improcedibilità.

5. Peraltro – seppur con specifico riguardo all’ipotesi che la parte controricorrente abbia prodotto essa la copia notificata del provvedimento impugnato, di cui allo stato della giurisprudenza – al pari della mancata contestazione – non potrebbe parimenti tenersi conto – deve prendersi atto della circostanza che sulle questioni giuridiche implicate dalla predetta disciplina di improcedibilità è stata richiesta pronuncia delle sezioni unite ad opera dell’ord. della sez. 1 civ. 21/01/2016, n.1081, che ha in generale segnalato le sollecitazioni che nel senso dell’effettività dell’accesso alla giustizia provengono, in chiave antiformalistica, da pronunce della corte europea dei diritti dell’uomo.

6. Ne deriva, quindi, l’opportunità – prima di procedere alla disamina definitiva delle questioni implicate nel presente giudizio attendere la pronuncia delle sezioni unite, che risultano avere deliberato il 27/09/2016, all’uopo disponendo rinvio a nuovo ruolo.

PQM

 

La corte rinvia il procedimento a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2017

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