Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22700 del 11/09/2019
Cassazione civile sez. trib., 11/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 11/09/2019), n.22700
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15749-2013 proposto da:
A.B., elettivamente domiciliata in ROMA VIA P.L. DA
PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato RINALDO GEREMIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato MANLIO ANZALDO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 181/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,
depositata il 17/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/06/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 181/24/2012 dell’11 dicembre 2012, depositata il 17 dicembre 2012, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 40/25/12 dei 14 febbraio 2012, depositata il 6 marzo 2012, di parziale accoglimento dei ricorsi (riuniti) proposti dalla contribuente A.B. avverso gli avvisi di accertamento relativi alla imposta sul reddito delle persone fisiche e alla imposta sul valore aggiunto dovute per gli anni 2005 e 2006.
2. – La contribuente, con atto del 3o maggio 2013, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
3. – La Agenzia delle entrate ha resistito mediante controricorso del 9 luglio 2013.
4. – Con atto del 17 settembre 2018 la ricorrente ha rinunciato alla impugnazione, esponendo e documentando di aver aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 1, convertito in legge con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, assumendo per l’effetto l’impegno di rinunciare al giudizio relativo al carico pertinente alla definizione agevolata. E con memoria del 3 maggio 2019, ha ribadito la rinuncia.
5. – La intervenuta rinuncia alla impugnazione, sottoscritta dalla parte e dal suo avvocato e notificata alla Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., commi 2 e 3, comporta l’effetto della estizione del processo.
Le spese processuali del presente giudizio devono essere compensate, in quanto l’Avvocatura generale dello Stato ha accettato la rinuncia.
P.Q.M.
Dichiara la estinzione del processo.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 19 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 11 settembre 2019