Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22700 del 08/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 08/11/2016), n.22700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27989-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato AMINA L’ABBATE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CALOGERO G.

VANCHERI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 201/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE del 25/03/2013,

depositata l’11/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’AGENZIA DELLE ENTRATE propone ricorso in cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della CTR Puglia n. 201/22/13 depositata l’11/11/2013 la quale aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Lecce che aveva accolto il ricorso di V.C., avvocato, avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) contenente l’iscrizione a ruolo di importi scaturenti dalla liquidazione automatica, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2004 e con la quale veniva richiesto il pagamento dell’IRAP, oltre interessi e sanzioni.

La CTR ha ritenuto che non vi erano i requisiti necessari per applicare l’imposta IRAP.

L’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta l’erroneità della sentenza della CTR in quanto dal quadro RE emergeva che il contribuente si avvaleva della collaborazione di un dipendente part-time, aveva quote di ammortamento e spese relative ad immobili.

Il contribuente ha resistito con controricorso, insistendo per il rigetto del ricorso.

Il motivo di ricorso è infondato.

Le Sezioni Unite n. 9451/2016, in relazione alla possibilità di applicare l’IRAP al professionista che si avvalga della collaborazione di un dipendente, hanno statuito che ricorre il presupposto dell’imposta quando il contribuente “si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Orbene, come rilevato dalla CTR, nel caso di specie il collaboratore aveva modesta qualifica professionale e svolgeva le sue mansioni a tempo parziale. Pertanto correttamente la CTR ha escluso che tale circostanza fosse sintomatica della presenza dell’autonoma organizzazione.

Quanto, invece, alle attrezzature utilizzate dal contribuente nello svolgimento della sua attività, la CTR ha escluso che dai documenti esaminati emergesse la sussistenza di un’autonoma organizzazione. Pertanto, la censura dell’Ufficio non può essere esaminata in quanto si scontra con l’accertamento di fatto operato dalla CTR che avrebbe potuto essere posto in discussione solo attraverso la formulazione di un vizio di motivazione della decisione che nel caso di specie non è stato prospettato.

Sulla base delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato con compensazione delle spese in relazione all’intervento chiarificatore delle S.U..

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2016

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